Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A . / R 6 N T 2 - S A . I I R B . G R P . E . L A D R L T A L E A U . D D B REPUBBLICA ITALIANA B I I A S E T R N A T T E 1 I N S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 R E 1 MADICASSAZIOLA CORTE SUPREM0 5 634 /03 I S E A . E T N A Oggetto M ZIONE TRIBŪTA, Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARO - Presidente e RelatoreDott. Alfio R.G.N. 12198/99 Cron. 12563 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Ud. 01/10/02 Consigliere - Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SNC, in persona del socio TT IO & C rappresentante pro tempore, Amministratore e legale elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 11, presso lo studio dell'avvocato TABET GIULIANO, che la difende, giusta procura Notaio GUIDO FALCHI MASSIDA di ROVERETO n. repertorio 131.044 del 29 aprile 1999; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
2002 Commissione 3436 avversO la sentenza n. 22/98 della -1- tributaria II grado di TRENTO, depositata il 11/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Presidente e Relatore dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIULIANO TABET che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel febbraio 1991, la società RO Irrigazioni & C s.n.c. richiedeva l'esenzione decennale ILOR, che veniva rigettata dall'Ufficio. Avverso tale rigetto, la società proponeva ricorso che veniva accolto sia in primo che in secondo grado. In pendenza del gravame, la società effettuava i versamenti ILOR e, dopo la decisione irrevocabile della Commissione tributaria di secondo grado, 1'8 ottobre 1994, avanzava istanza di rimborso di quanto versato. Avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria di I grado che lo accoglieva sulla base della considerazione che il termine di decadenza di diciotto mesi opposto dall'Ufficio fa riferimento alla inesistenza dell'obbligo di versamento, laddove, nella specie, la pretese tributaria sussisteva nelle more del procedimento giurisdizionale. Tale decisione era riformata dalla Commissione tributaria di II grado di Trento, la quale, a sostegno della decisione osservava: che l'istanza di rimborso dell'ILOR era stata presentata solo 1'8 ottobre 1994; 2 che essendo stata la domanda di esenzione ILOR presentata nel febbraio 1991 il rimborso si estenderebbe solamente all'imposta versata nei diciotto mesi precedenti;
che l'art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973 fa riferimento a diciotto mesi precedenti l'istanza di rimborso;
che Occorre che il soggetto interessato abbia presentato domanda di rimborso dell'imposta, per potere vantare il diritto alla restituzione;
che nella specie la società non ha mai presentato tale istanza, formalizzata solamente nel novembre 1994, con la conseguenza che può ottenere il rimborso soltanto delle imposte versate nei diciotto mesi precedenti. Avverso questa sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, illustrati da memoria. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Amministrazione finanziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione dell'art. 38 d. P. R. n. 602 del 1973 e violazione dei principi in tema di rimborso d'ufficio А nonché, in subordine, dell'art. 16, comma 6, ultima parte, impugnata d. P. R. n. 636 del 1972 per avere la sentenza restituzione dei versamenti ritenuto che il diritto alla 3 effettuati (a fronte di ILOR non dovuta) spettasse alla società contribuente solo nei limiti delle somme corrisposte nei diciotto mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di rimborso, senza considerare che, nella specie, la sentenza di annullamento del diniego di esenzione rappresenta il factum superveniens da cui è scaturito il diritto al rimborso, cosicché solo da questo momento e non dall'originaria acceptio la retentio risultava priva di causa. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art. 38 del d. P.R. n. 602 del 1973 in quanto derogato - limitatamente al rapporto controverso dall'art. 30, comma 1, d. P.R. n. 601 - del 1973, che richiama il combinato disposto dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 614 del 1966 e dell'art. 5, comma 5, del D.M. 18 novembre 1966. Secondo la contribuente il giudice dell'impugnazione ha dato rilevanza, ai fini dell'indebito, ai soli versamenti effettuati nei diciotto mesi precedenti l'istanza di rimborso, mentre avrebbe dovuto considerare privi di causa tutti i versamenti effettuati a decorrere dal momento in cui è stata presentata la domanda di esenzione. I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati ed al fini del loro accoglimento è sufficiente il richiamo 4 alla più recente e costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, e secondo cui "la presentazione di rituale e domanda di esenzionetempestiva dall'i.lo.r.dall'i.r.pe.g. e prevista per l'industrializzazione del Mezzogiorno dagli art. 26 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 601, 101 e 105 d. P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e 14 comma 5 1. 1 marzo 1986 n. 64, vale anche come istanza di rimborso di quanto già eventualmente pagato. Conseguentemente il contribuente che abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all'art. 38 comma 1 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602" (Cass. 24 gennaio 2001, n. 1004. Sostanzialmente nello stesso senso per l'inapplicabilità dell'art. 38 d. P. R. cit. anche Cass. 4 novembre 1998, n. 11053; Cass., 25 gennaio 2002, n. 904). La sentenza impugnata che non ha fatto applicazione degli enunciati principi va, pertanto, cassata e non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., e, per l'effetto, Va accolta la domanda di rimborso proposta dalla società introduttiva attesa l'inapplicabilità del termine fissato contribuente, dall'art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. La novità della questione al momento della proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., accoglie la domanda di rimborso proposta dalla società ricorrente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria 1'1 ottobre 2002. Il Presidente estensore ay Alfio Finocchiaro Anne Grens DEPOSITAT Amade Gran 10 HPR. 2003 IL CANCELL Oggi