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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 128 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1 di primo grado, dagli avv.ti Donatella Martuscelli e Carleo Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Salerno, al Corso Garibaldi, n.23;
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Rocco Pedoto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Irsina, alla via De Filippo, n.10;
, in persona del Controparte_2
Presidente p.t., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione crediti rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar Controparte_3
di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv.to Floro Flori ed elettivamente Persona_1
domiciliato in Catania, Piazza delle Repubblica, n.26 presso l'Ufficio Distrettuale
Avvocatura ; CP_3
APPELLATI
OGGETTO: opposizione estratto di ruolo - Appello avverso la sentenza n.364/2022 del 28 dicembre 2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, dichiarare l'inesistenza e/o irregolarità della notifica delle cartelle riportate nell'estratto di ruolo impugnate e non dovute le somme ivi riportate anche per intervenuta prescrizione, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione”;
Per l'appellata : “Voglia la Corte adita respingersi Controparte_1
l'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione nonché con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”;
Per l'appellato : “Voglia al Corte adita respingere l'appello con vittoria delle CP_3
spese del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.364/2022 del 28 dicembre 2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro dichiarava inammissibile il ricorso proposto da , Parte_1
in data 19 ottobre 2017, con cui quest'ultimo, nell'impugnare l'avviso di addebito rilasciatogli il 9 ottobre 2015, chiedeva accertarsi e dichiararsi non dovuto il pagamento delle somme indicate nel predetto atto per mancata notifica delle prodromiche 26 cartelle esattoriali e 13 avvisi di addebito, stante, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, ciascun ente depositava separata memoria, eccependo l'inammissibilità della domanda e nel merito la sua infondatezza.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva inammissibile la domanda, non avendo il medesimo ricorrente, stante l'applicazione retroattiva della norma di cui all'art.1 comma 1 della legge n.215/2021, dedotto e provato di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo. Avverso tale sentenza, proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato in data 28 giugno 2023, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, ponendo in luce come la Legge n.215/2021 non fosse estensibile ai crediti di natura contributiva, così riproponendo in questa sede tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 6 giugno 2024.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e depositavano separate memorie difensive gli enti convenuti, ciascuno concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l.
n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Cass. n.26283/2022).
Non c'è dubbio, quindi, che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie e, quindi anche se, come nel caso di specie, si tratti di crediti di natura contributiva. Correttamente il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo per non avere il ricorrente dedotto, ancor prima che provato, di trovarsi in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo in chiave recuperatoria, non rientrando l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria nelle ipotesi previste dall'art.1, comma 1, della Legge
n.215/2021 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge n.146/2021 l'art.3 bis che, appunto, subordina la possibilità di diretta impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto.
Neanche la circostanza dedotta in primo grado rientra nelle ipotesi di cui al Decreto
Legislativo n.110/2024 che, entrato in vigore l'8 agosto 2024, ha ampliato le casistiche in cui l'estratto di ruolo può essere impugnato, estendendola all'ipotesi di procedure di cui alla crisi d'impresa e di cessione d'azienda, dovendosi, altresì, affermare che detta normativa si applica anche ai giudizi pendenti così come affermato dalla Corte di
Cassazione con la recentissima ordinanza n.6269/25.
La ribadita inammissibilità della domanda azionata in primo grado e reiterata in questo grado assorbe le ulteriori questioni pregiudiziali e di merito riproposte dal CP_4
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art.92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame anche per effetto dello jus superveniens.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 128 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., dell
[...] Controparte_5
, in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza
[...]
n.364/2022 del 28 dicembre 2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Compensa integralmente tra le pareti le spese del presente grado del giudizio;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)