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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 399/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Mantovani)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Sorrenti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 296 del 9/1/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di e della si dichiarava il diritto Controparte_1 Parte_1 Parte_1 della ricorrente di percepire, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con l nel periodo Pt_1
1/3/2014-31/5/2019, la complessiva somma di € 13.908,05 - a titolo di n. 10 ratei di 13^ mensilità anno 2024
(da marzo a dicembre), di n. 4 ratei di 14^ mensilità (da marzo a giugno), di 13^ e 14^ mensilità degli anni
2015-2019, oltre il t.f.r. da rideterminarsi ex art. 2120 c.c. - nonché di percepire, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la nel periodo 1/6/2019-11/3/2020, la complessiva somma di Parte_1
€ 2.167,58 - a titolo di n. 7 ratei di 13^ mensilità anno 2019 (da giugno a dicembre), di n. 1 rateo di 14^ mensilità anno 2019 (giugno) e di n. 6 ratei di 14^ mensilità anno 2020 (da luglio a dicembre), di n. 2 ratei di
13^ mensilità anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio) e altrettanti ratei di 14^ mensilità residui anno 2020
(mesi di gennaio e febbraio), oltre il t.f.r. da rideterminarsi ex art. 2120 c.c. - condannando i resistenti al pagamento delle somme così come rispettivamente determinate, oltre accessori di legge.
L la interponevano appello, cui resisteva la lavoratrice. Pt_1 Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico motivo di gravame - che sfugge ai dubbi di inammissibilità ex adverso sollevati - gli appellanti invocano la riforma parziale della suddetta sentenza, rimproverando al Tribunale capitolino unicamente di aver ritenuto utilizzabili i conteggi allegati al ricorso introduttivo e, quindi, di aver condannato le parti originariamente resistenti al pagamento delle differenze retributive ivi indicate, facendo erronea applicazione del CCNL Turismo Confsal, che “non corrisponde affatto a quello pacificamente applicato dal datore di lavoro in base alla stessa documentazione allegata al ricorso (stante che) sia la Ditta individuale che la Società convenuta applicano il diverso CCNL per le aziende del Turismo settore Pubblici esercizi, stipulato dalla Confcommercio”.
Tale censura non coglie nel segno (in disparte che i conteggi di cui sopra citano il “CCNL PUBBLICI
ESERCIZI”, senz'altra specificazione).
Come ha giustamente osservato il primo giudice, se è vero che il testo del CCNL allegato dalla CP_1 al proprio fascicolo è il CCNL INTERSETTORIALE Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale, Alberghi, stipulato, fra le altre Organizzazioni sindacali, dalla Confederazione CP_2
Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, è pur vero che, dalle risultanze processuali acquisite agli atti, non sono desumibili elementi tali da indurre a ritenere la vincolatività nella fattispecie del diverso contratto collettivo indicato dalle parti datoriali e, peraltro, da esse neppure prodotto nel giudizio di primo grado.
Né dalla restante documentazione prodotta - v., in particolare, i prospetti paga e la generica enunciazione della lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato part time stipulato in data 1/3/2014 - è possibile dimostrare che i rapporti di lavoro de quibus fossero regolati dal CCNL invocato dalle parti originariamente resistenti.
A ciò va aggiunto che le parti odierne appellanti non accludono nemmeno in questa sede di gravame tale diverso CCNL, né si premurano di chiedere l'ingresso di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di ottenere un nuovo ricalcolo delle spettanze maturate dalla lavoratrice (che, peraltro, riguardano soltanto i ratei della 13^ e 14^ mensilità nonchè il trattamento di fine rapporto). Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna e la in solido, alla refusione delle spese del grado, che si Parte_1 Parte_1 liquidano in € 3.965,85 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché
Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER TE)