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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1129/2015 R.G. promossa
DA
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (P.IV , elettivamente Parte_1 P.IV_1 domiciliato in Gela, v. P. Vasile n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Aliotta (C.F. ), C.F._1 che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione
Opponente
C O N T R O
(P.IV , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente CP_1 CP_2 P.IV_2 domiciliata in Gela, v. Sen. Damaggio n. 105, presso lo studio dell'avv. Filippo Di Mauro (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura depositata telematicamente in data C.F._2
10/2/2022
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 279/2015
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 279/2015, emesso a domanda della società Con per un credito di € 106.439,27, a fronte di prestazioni di nolo a freddo di attrezzature e CP_2 macchinari in virtù del contratto stipulato in data 1/12/2014 e del distacco temporaneo di personale presso il cantiere di Bollate, sulla base delle fatture n. 30 del 31/12/2014, 2 del 31/1/2015, 3 del 28/2/2015, 6 del
31/3/2015, 31, 32, 33 del 31/12/2014, 4 del 28/2/2015.
L'opponente in particolare deduceva che la somma ingiunta si riferiva a prestazioni mai ordinate e, comunque, mai rese. Con riferimento alle fatture relative al credito per distacco di personale, rilevava che dette fatture si riferivano a periodi (dal dicembre 2014 al marzo 2015) diversi da quelli oggetto degli accordi allegati dalla parte ricorrente (l'accordo del 7/10/2014 relativo al periodo dal 7/10/2014 al 31/10/2014, l'accordo del
31/10/2014 relativo al periodo dall'1/11/2024 al 28/11/2014), nonché a personale mai presente in cantiere.
1 Deduceva altresì che si verterebbe in ipotesi di somministrazione irregolare, che vede l'utilizzatore - ai sensi dell'art. 30 D.L.vo 276/2003 co. 4 bis - responsabile nei confronti dei soli lavoratori, previo riconoscimento giudiziale, e comunque affermava di avere provveduto al pagamento dei lavoratori effettivamente distaccati, versando in relazione alla fattura n. 30/2014 la complessiva somma di € 12.000,00, in relazione alla fattura n.
2 del 31/1/2015 la somma di € 12.500,00 in totale, in relazione alla fattura n. 3 del 28/2/2015 la somma di €
4000,00. Sosteneva pertanto, a seguito dei suddetti pagamenti, di non dovere alcunché a tale titolo alla società opposta, ritenuta perciò carente di legittimazione attiva.
Con riferimento al credito per nolo a freddo di attrezzature e macchinari da fornire presso il cantiere di Bollate, premesso che il contratto stabiliva che la consegna dei materiali a nolo in cantiere fosse da concordare con la direzione di cantiere, ed inoltre precisava che il contratto, nel prevedere le condizioni che le parti si impegnavano a rispettare a fronte di ogni richiesta della noleggiatrice, non costituiva obbligo di nolo in capo a quest'ultima, contestava le fatture nn. 31 e 33 del 31/12/2014 allegate al ricorso, poiché riferite a prestazioni di nolo mai effettuate dalla , mentre con riferimento alla fattura n. 32 del 31/12/2014 e alla fattura n. Parte_2
4 del 28/2/2015 contestava il tempo d'impiego genericamente indicato in fattura (dovendosi considerare solo il tempo d'impiego effettivo, da calcolare in base agli artt. 7 e 12 del contratto di nolo), considerando anche che dal 12 al 31 gennaio i lavori erano stati sospesi per pioggia.
Ancora, rilevava la mancata indicazione in fattura delle specifiche delle attrezzature utilizzate, evidenziando che il contratto stipulato tra le parti prevedeva la fornitura di attrezzatura completa di tutti gli accessori necessari (utensili, due benne e martello).
Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della società opposta, avendo questa agito in forza di contratti di distacco scaduti e non riferiti ai periodi di cui alle fatture poste a base del provvedimento monitorio, ed in ogni caso perché il presunto credito era riferito a prestazioni mai rese, o, comunque, perché la pretesa creditoria era eccessiva o non provata.
Mi. costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 8/1/2016, contestava CP_2
l'avversa opposizione, ed in particolare deduceva: con riferimento al credito per distacco di proprio personale: Con
- che delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della trade in posizione di distacco si era fatta carico la società distaccante nel rispetto dell'art. 30 D.L.vo 251/04 (276/2003) – di cui l'opponente aveva proposto una interpretazione errata - essendo previsto che, in caso di distacco, il datore di lavoro rimanga responsabile del trattamento economico e normativo in favore dei lavoratori;
ciò era anche dimostrato dai pagamenti da parte del a mezzo bonifici, sia in acconto che a saldo, di fatture emesse dall'opposta per distacco di proprio Pt_1 personale;
- che l'impresa , pur essendosi sottratta alla firma delle scritture aventi ad oggetto il rinnovo dei distacchi Pt_1 del personale, si era avvalsa dei dipendenti dell'opposta sino al mese di aprile 2015, riconoscendo l'operatività dei rapporti con l'opposta nel cantiere di Bollate con nota dell'1/4/2015 (con la quale comunicava la sospensione dell'attività di montaggio armadi presso il Comune di Bollate a decorrere dal 12/3/2015), come risulta anche da corrispondenza intercorsa tra la società appaltante dei lavori presso il cantiere di Bollate,
2 ed il responsabile di cantiere, nonché dalle comunicazioni relative ai lavoratori Parte_1 Pt_3 distaccati e dagli statini trasmessi all'INAIL in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel cantiere, dalle dichiarazioni e dalle diffide dei suddetti lavoratori, che sollecitavano il pagamento delle retribuzioni, dai formulari per il trasporto del materiale di risulta effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2015, dai documenti di trasporto emessi dalla società Meroni s.r.l. in favore dell'impresa per il periodo da dicembre 2014 Pt_1 alla fine di marzo 2015 (da cui risulta che i conducenti dei mezzi corrispondono a lavoratori distaccati presso l'opponente); con riferimento al credito per nolo a freddo di macchinari e attrezzature dell'opposta:
- che il contratto di nolo non prevedeva limiti temporali, essendo cessato solo con la nota del mese di aprile
2015 con cui l'impresa aveva comunicato che i lavori erano sospesi;
Pt_1
- che le condizioni generali da applicare ai rapporti di nolo prevedevano non un compenso per il tempo di effettivo utilizzo, ma un compenso fisso mensile per ciascun mezzo noleggiato;
- che era priva di rilievo la circostanza dell'eventuale impiego dei macchinari in cantieri diversi da quello di
Bollate, essendo quest'ultimo solo il luogo di consegna dei mezzi noleggiati.
Deducendo quindi l'inadempimento dell'opponente agli obblighi assunti, chiedeva nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme, maggiori o minori, accertate nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dalle scadenze specificamente indicate nelle proprie conclusioni.
Con ordinanza del 21/7/2016 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva altresì formulata dal giudice proposta conciliativa, che tuttavia non sortiva esito positivo. Con All'udienza del 26/11/2019, a seguito dell'intervenuto fallimento della società veniva CP_2 dichiarato interrotto il processo, che provvedeva in seguito a riassumere con ricorso depositato Parte_1 in data 16/12/2019. Con Si costituiva in giudizio il Fallimento della società in persona del proprio curatore, reiterando CP_2 le domande formulate nell'interesse della società in bonis.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale anche delegata, con ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e con l'espletamento di C.T.U..
All'udienza dell'8/11/2022, fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata nella forma speciale prevista dall'art. 221 co. 4 D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con modificazioni in L. 17.7.2020 n. 77, sulle conclusioni delle parti precisate con deposito telematico di note scritte, la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Veniva tuttavia rimessa sul ruolo istruttorio ai fini della ricostruzione del fascicolo processuale, stante la mancanza in atti del procedimento relativo alla prova delegata all'udienza del 23/7/2018 al Tribunale di Vicenza ai fini dell'audizione del teste . Testimone_1
A seguito della ricostruzione del fascicolo processuale nel contraddittorio delle parti mediante acquisizione di copia del verbale relativo alla prova testimoniale assunta con l'audizione del teste dall'Autorità Tes_1
3 Giudiziaria delegata in data 25/1/2019, la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento, poi non andate a buon fine.
Indi, con provvedimento del 29/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione senza concessione di ulteriori termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato come da verbale d'udienza dell'11/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II,
12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c., ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi ad una mera verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne deriva che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di contestazione della prestazione asseritamente eseguita e posta a fondamento della pretesa creditoria o della fatturazione emessa dalla presunta parte creditrice, la stessa, nella veste di attore in senso sostanziale, ha l'onere della prova del credito azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. Con Nel caso di specie, la società in bonis ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per la CP_2 complessiva somma di € 106.439,27 fondando la propria domanda sulle prestazioni di nolo di macchinari e attrezzature asseritamente effettuate in favore dell'opponente in forza del contratto di nolo dell'1/12/2014, e sul distacco di personale in virtù degli accordi raggiunti con l'impresa individuale ai fini Parte_1 dell'impiego di propri dipendenti presso il cantiere dell'opponente in Bollate. L'azione monitoria è fondata dunque sulle fatture emesse dalla società sia per distacco di personale - nn. 30 del 31/12/2014, 2 del 31/1/2015,
3 del 28/2/2015, 6 del 31/3/2015 - che per nolo a freddo - nn. 31, 32 e 33 del 31/12/2014 e 4 del 28/2/2015 - , relative a prestazioni antecedenti alla comunicazione dell'1/4/2015 con la quale l'impresa aveva Pt_1 comunicato la sospensione delle attività contrattuali con decorrenza dal 12/3/2015.
4
Nolo a freddo. Con Per quanto concerne il rapporto di nolo a freddo, tra l'impresa individuale e la società Parte_1 CP_2
è intercorso il contratto stipulato in data 1/12/2014, con il quale le parti pattuivano il nolo da parte della
[...] seconda – noleggiante - di attrezzature minute da cantiere e dei mezzi elencati in contratto (veicolo Fiat 65,
Ford Transit 350, Mini Escavatore KU, martello demolitore, autocarro Iveco), determinando le quotazioni per ciascuno di questi e stabilendo che per il calcolo del periodo di nolo si sarebbe fatto riferimento a quello compreso tra la data di consegna delle attrezzature in cantiere e la data di comunicazione di fine nolo.
L'art. 2 prevedeva in capo al noleggiante (Mi.Strade) l'obbligo di mettere a disposizione l'attrezzatura oggetto del contratto completa degli accessori necessari in perfetto stato di funzionamento e, per le macchine, con i necessari dispositivi di sicurezza nel rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/94,
494/96 e 459/96), senza operatori e carburante (c.d. nolo a freddo). Era altresì previsto che i periodi di fermo dei mezzi o delle attrezzature per guasti non sarebbero stati computati nel periodo di nolo. Il contratto sembra dunque prevedere una tariffa – legata alla quotazione giornaliera del materiale e dei mezzi - ma rapportata al mese, comunque collegata all'effettivo utilizzo del bene concesso a nolo.
Al punto 7, in merito ai termini di inizio e fine nolo, era stabilito che la consegna dei materiali a nolo in cantiere avrebbe dovuto essere concordata con la Direzione del cantiere e che le consegne avrebbero dovuto essere effettuate “secondo le indicazioni e nei tempi concordati”. Al punto 12 (“Ulteriori condizioni”) il contratto prevedeva: “Resta inteso che il presente ordine non costituisce obbligo di nolo da parte della noleggiatrice, ma stabilisce soltanto le condizioni commerciali e generali che le parti s'impegnano a rispettare a fronte di ogni richiesta di consegna fatta dalla noleggiatrice. Nel caso in cui la noleggiatrice sospendesse le richieste di nolo, il noleggiante non avrà diritto alla richiesta di alcun tipo di indennizzo né di risarcimento danni o rimborso costi, ovvero equo compenso. Nel caso la cessazione dipendesse dalla noleggiante e naturalmente fatta salva la facoltà della noleggiatrice ad agire a tutela dei propri interessi e diritti nei confronti del noleggiante stesso, spetteranno al noleggiante unicamente gli importi per i noli regolarmente eseguiti”.
Dal tenore del contratto tra le parti si evince che, pur essendo state pattuite le condizioni generali cui dovevano soggiacere le prestazioni di nolo di macchinari e attrezzature compreso il prezzo del noleggio, la consegna dei mezzi, a richiesta della noleggiatrice, doveva essere concordata con la direzione del cantiere. Il corrispettivo dovuto era rapportato alla durata del nolo, dalla data della consegna dei mezzi e delle attrezzature in cantiere fino alla comunicazione di fine nolo, ed era pertanto commisurato al periodo di effettiva durata della prestazione, esclusi i periodi di sospensione per fermo dei mezzi dovuto a guasti.
Sennonché, a fronte della contestazione dell'opponente in ordine alle prestazioni rese dalla società opposta, è onere di quest'ultima dimostrare l'effettiva consegna dei mezzi e la durata reale delle prestazioni rese fino alla comunicazione di sospensione del rapporto contrattuale.
Sotto tale profilo, le prove raccolte in giudizio non consentono di ritenere provate per l'intero le prestazioni poste a fondamento della pretesa creditoria correlata al contratto di nolo, non recando indicazioni precise in ordine alle prestazioni rese e alla loro durata.
5 Con Invero, il teste dipendente della trade e figlio dell'amministratore unico Testimone_2 della società, in merito al nolo di mezzi e attrezzature di cantiere, avendo svolto le mansioni di carpentiere – come confermato in risposta al capitolo di prova sub 55) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta – ha anche confermato che i rapporti di nolo a freddo e di distacco del personale sono stati oggetto di proroga nei mesi successivi alle medesime condizioni economiche, poiché i lavori concessi in appalto dalla CP_ all'impresa del non erano stati ultimati, ed ha altresì dichiarato di avere avuto direttamente dal Pt_1
notizia circa la conferma dei rapporti con il personale e del noleggio delle attrezzature. Di contro, i testi Pt_1
e , entrambi dipendenti del , hanno dichiarato il primo che Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 Pt_1 utilizzava propri mezzi (un Fiat LÒ, un Ford Transit, una macchina operatrice semovente Euromach) e che egli non ne ricordava altri (“posso dire quelli che ho portato io”), ed il secondo che l'impresa disponeva di un furgone, un escavatore, un LÒ, un battitore ed un tagliasfalto, e che in cantiere non c'erano mezzi di altre ditte.
Inoltre, il teste , che nel cantiere dell'impresa a Bollate ha svolto le funzioni di Testimone_1 Pt_1 capo cantiere fino all'aprile 2015, nel confermare di avere operato nel cantiere dell'impresa - pur se Pt_1 con mansioni di geometra e capo cantiere e non di manovratore di mezzi meccanici - relativo ai lavori preparatori per la posa in opera dei cavi di fibra ottica, e che tra questi rientravano le opere di scavo, di posa in opera, di reinterro, di movimentazione terra, di montaggio armadi, di sistemazione di banchine e marciapiedi e di ripristino del manto stradale, in merito all'utilizzo nei mesi di dicembre 2014 e di gennaio 2015 dei beni Con della società trade elencati nelle fatture 32/2014 e 4/2015 (martello demolitore, mini escavatore KU,
Fiat 65, Ford Transit, attrezzatura minuta da cantiere, mini escavatore Eurocamach), ha dichiarato che in Con cantiere non vi erano mezzi della trade (“in quel periodo anzi noleggiò un furgone alla Herz nei Pt_1 mesi di novembre e dicembre 2014”). Lo stesso teste ha anche negato la consegna all'impresa , nei mesi Pt_1 Con di ottobre e novembre 2014, dei beni della trade elencati nella fattura 33 del 2014 (martellone demolitore
Hitachi, benna frantumatrice Hitachi), dichiarando che “nessuno dei beni elencati nel doc. 43 erano presenti in cantiere”; ha altresì dichiarato di avere guidato un LÒ noleggiato dal ha confermato di avere Pt_1 trasportato, come anche altri dipendenti, materiali della società Meroni srl ai cantieri di Bollate, Pero e Desio, ma utilizzando mezzi dell'impresa o da questa messi a disposizione;
alla domanda posta al cap. 15) Pt_1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opposta ha però parzialmente confermato l'utilizzo nei cantieri Con dell'impresa di mezzi della trade, dichiarando che “al 14/10/2014 in cantiere c'era solo il Fiat 65 Pt_1
Autocarro, a gennaio primi di febbraio è arrivato il Ford autocarro”, mentre l'escavatore Euromach è stato dato in prestito dalla ditta in accordo col , che “il KU è arrivato a fine febbraio” Parte_4 Pt_1
(“Mistrade il KU ce l'aveva a Palermo anche se dichiarava che era nei cantieri di cui al capitolo”), e che alla manutenzione dei mezzi provvedeva il con . Il teste ha altresì confermato il trasporto Pt_1 Parte_4 di materiale di risulta da parte di personale distaccato presso l'impresa e su mezzi concessi in nolo dalla Pt_1 Cont trade nei mesi di gennaio e febbraio 2015; ha infine confermato che nei predetti cantieri per l'intera durata dei lavori l'impresa ha impiegato solo due suoi automezzi, un furgone Fiat LÒ e l'autocarro targato Pt_1
BF112BT.
6 Emerge dunque dalla prova testimoniale che l'uso da parte dell'impresa nei cantieri di Bollate, Parte_1 Con Pero e Desio dei mezzi che la società trade assume di averle concesso a nolo e per i quali pretende la somma complessiva di € 42.334,00, è solo parzialmente confermato.
Nel contrasto sul punto tra le prove testimoniali assunte, correttamente la C.T.U. della dott. Persona_1 esaminato il contratto di nolo a freddo e le fatture ad esso ricollegate, computando i mezzi oggetto del contratto di nolo ed escludendo quelli non previsti, ha evidenziato nelle fatture allegate talune anomalie, ed in particolare:
- nella fattura n. 32 del 31/12/2014, relativa al noleggio dei mezzi per il mese di dicembre 2014 presso il cantiere di Bollate, ha rilevato che il noleggio del martello demolitore risulta addebitato due volte, e che risulta addebitato il noleggio di due escavatori quando nel contratto è previsto il noleggio di un solo miniescavatore
KU;
- nella fattura n. 33 del 31/12/2014 le prestazioni addebitate si riferiscono al nolo effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2014 mentre il contratto è di epoca successiva (1/12/2014), nonché presso un cantiere ( ) Parte_5 diverso da quello di Bollate;
non vi è, inoltre, corrispondenza tra i mezzi indicati nel contratto di noleggio e quelli riportati in fattura;
- nella fattura n. 4 del 28/2/2015 è conteggiato il noleggio di due martelli demolitori e di due escavatori, mentre nel contratto è previsto un unico martello demolitore ed un solo miniescavatore (KU); CP_
- la fattura n. 31 del 31/12/2014 fa riferimento a prestazioni di “trasporto del materiale dal deposito di
Cassina dei Pecchi al cantiere di Bollate – Pero – Desio” relativo al mese di dicembre 2014, e non a servizi di nolo;
né può ritenersi, in mancanza di elementi univoci in tal senso, che il furgone Iveco Daily tg. CR 791
BA corrisponda ad uno dei due veicoli IVECO indicato in contratto.
Per questi motivi
la C.T.U., non rilevando in atti documentazione idonea a determinare in maniera puntuale il costo complessivo dei servizi di noleggio allegati dalla società opposta ed evidenziando che le fatture riportano una descrizione solo generica delle operazioni economiche di riferimento, ma valorizzando le previsioni contrattuali (in merito ai mezzi oggetto del nolo) ha rideterminato il corrispettivo dovuto dall'impresa Pt_1 Con
alla società trade – ed ora al fallimento di detta società – in complessivi € 13.800, oltre oneri di
[...] legge (IV al 22%, come previsto in contratto), per un totale di € 16.836,00.
L'analisi condotta dal C.T.U. sulla base del dato contrattuale, oltre che congruamente motivata, appare anche in parte confermata dalla testimonianza resa dal teste , e si reputa pertanto attendibile e coerente con Tes_1 gli elementi in atti.
Distacco di personale.
In merito al distacco di personale la società opposta, che per tale voce vanta un credito di complessivi €
64.105,26, portato dalle fatture n. 30 del 31/12/2014, n. 2 del 31/1/2015, n. 3 del 28/2/2016, n. 6 del 31/3/2015, afferma che il distacco temporaneo, oggetto dei contratti stipulati con l'impresa di il primo del Parte_1
7/10/2014 – relativo al periodo dal 7/10/2014 al 31/10/2014 – il secondo del 31/10/2014 – relativo al periodo dall'1/11/2014 al 28/11/2014 – è proseguito fino all'aprile 2015 – com'è provato dalla lettera del datata Pt_1
7 Con 1/4/2015, con cui questi comunicava alla società trade che a decorrere dal 12/3/2015 erano state sospese le attività di montaggio armadi nel Comune di Bollate - , e che l'impiego nel cantiere di Bollate di personale della società opposta è dimostrato dai plurimi contatti a mezzo posta elettronica – documentati agli atti di causa
- tra il responsabile di cantiere che coordinava il suddetto personale, e la società Testimone_1 CP_ appaltante e tra lo stesso ed il . L'opposta intende altresì provare il distacco mediante produzione Pt_1 delle comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori distaccati (v. all.ti 25-35), nonché delle buste Pt_3 paga dei suddetti lavoratori, sottolineando sul punto di avere provveduto, come previsto dall'art. 30 D.L.vo
276/2003 e dai precedenti accordi sottoscritti dalle parti, al pagamento delle retribuzioni in favore dei propri dipendenti. Evidenzia inoltre che la prova del distacco può ricavarsi dai formulari relativi al trasporto dei Cont materiali di risulta effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2015 da personale della trade in posizione di distacco presso l'impresa e con automezzi noleggiati a quest'ultima (v. documenti all. 22-24), oltre che Pt_1 dai documenti di trasporto emessi dalla società Meroni srl nei confronti dell'impresa nel periodo Parte_1 Con dagli inizi di dicembre 2014 al marzo 2015 (i cui conducenti sono dipendenti della società trade, v. all.
42). Alla stregua di tali elementi di prova, la società opposta afferma che gli accordi di distacco stipulati con l'impresa e non rinnovati formalmente sono in realtà proseguiti nei mesi successivi, fino ad Parte_1 aprile 2015.
In proposito si osserva che gli accordi per distacco temporaneo sottoscritti dall'impresa e dalla Parte_1 società Mistrade in data 7/10/2014 e 31/10/2014 prevedono: Con
- il distacco di personale della società trade per finalità di formazione nella realizzazione di strutture edili di particolare complessità “come quelle eseguite dalla distaccataria”;
- il periodo di durata del distacco temporaneo (esteso con il secondo accordo fino al 28/11/2014);
- lo svolgimento di attività lavorativa per l'intero arco temporaneo del distacco presso il cantiere sito in Bollate
(in tutta la città), secondo “direttive e linee gerarchiche” della distaccataria;
- la titolarità del rapporto di lavoro con i lavoratori distaccati in capo alla società distaccante, “compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi”;
- il rimborso dall'impresa distaccataria alla distaccante del 100% dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Orbene, in base all'art. 30 D.L.vo n. 276 del 10/9/2003, il distacco si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il comma 2 dispone inoltre che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Degli obblighi retributivi e contributivi deve dunque farsi carico il distaccante, che provvede poi, per la durata del distacco, a “ribaltare” i relativi costi sul distaccatario con diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo. Gli accordi prodotti dalle parti in merito al distacco di personale, le cui condizioni hanno trovato applicazione – com'è incontestato tra le parti – anche nel prosieguo dei loro rapporti oltre il termine
8 stabilito nella seconda scrittura – prevedono invero il solo “rimborso”, nella misura del 100%, dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale e assistenziale sostenuti dalla distaccante.
Ai fini del fondato esercizio del diritto della società opposta al recupero delle somme è dunque necessaria la prova dell'effettivo pagamento delle somme pretese, che non costituiscono corrispettivo di un servizio ma rimborso di una spesa sostenuta.
Ebbene, tale prova non è stata offerta in giudizio.
A tacer del fatto che, nelle scritture in atti, era previsto che il differimento del termine finale del distacco dovesse risultare da atto sottoscritto dalle parti (v. accordi in atti, punto 4), nessuna prova ha offerto la società opposta - che pure ha allegato di essersi fatta carico degli obblighi datoriali previsti in caso di distacco - del pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti distaccati e del versamento dei contributi dovuti per ciascuno dei suddetti lavoratori.
Invero, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni la produzione delle buste paga relative ai lavoratori distaccati, ancorché firmate dal lavoratore interessato, essendo principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “ le buste paga, benché sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta, provano solo la loro avvenuta consegna ma non anche l'effettivo pagamento, della cui prova è onerato il datore di lavoro, considerata l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (così da ultimo Cass. sez.
I, 23/11/2023, n.32548; ex plurimis v. anche Cass. sez. lav., 08/07/2022, n.21770; conf. Corte appello Firenze sez. lav., 04/08/2023; n.435; Tribunale Trieste sez. lav., 30/08/2022, n.50).
Del resto, se il teste ha confermato che le retribuzioni per il lavoro svolto nei cantieri di Bollate, Tes_2
Desio e Pero e nei periodi del distacco erano state corrisposte dalla società Mistrade (cap. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), il teste ha negato tale circostanza, dichiarando che le Tes_1 retribuzioni per i suddetti cantieri gli erano state corrisposte dal Pt_1
Il contrasto tra le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, unitamente alla mancanza di prova documentale Con dei presunti pagamenti, non consente di ritenere tali pagamenti effettivamente eseguiti dalla società trade in favore dei lavoratori distaccati. Depongono in tal senso le diffide di pagamento inviate alla società Con trade, e per conoscenza anche all'impresa , da alcuni dei lavoratori impiegati presso il cantiere di Pt_1 detta impresa (v. all.ti 39, 40 e 41, relativi ai lavoratori e ). Per_2 Per_3 Persona_4
La mancanza di prova del pagamento delle somme fatturate all'impresa per il distacco di personale Pt_1 presso il cantiere di Bollate induce a ritenere infondata la domanda di condanna dell'opponente al rimborso di tali somme. Con A ciò si aggiunga che il C.T.U., in merito al distacco di personale della società trade in favore dell'impresa
, ha rilevato che non sono stati prodotti accordi per il distacco del personale della società opposta Parte_1 né proroghe dei contratti originari, e che ciò, anche in presenza della relativa comunicazione , integra Pt_3 una irregolarità che rende la comunicazione effettuata per ciascuno dei lavoratori distaccati inidonea a giustificare il rapporto di distacco.
9 Il C.T.U. ha quindi evidenziato, in relazione al profilo esaminato in precedenza, che “dalle fatture prodotte, non è possibile verificare i costi effettivi ribaltati né risulta idonea documentazione a determinare le effettive ore lavorate dal lavoratore distaccato mancando rapportini di lavoro/fogli presenza”, che manca il Libro Con Unico del Lavoro della società trade, che nel Libro Unico della distaccataria per il periodo di gennaio – marzo 2015 non vi è riscontro dell'impiego dei lavoratori distaccati;
ha quindi affermato che, per i motivi esposti, non è possibile procedere alla determinazione del ribaltamento dei costi del personale alla distaccataria e, quindi, all'accertamento del credito fatto valere dalla società opposta in relazione al presunto distacco. Con Conseguentemente, la domanda proposta sul punto dalla società , reiterata dalla curatela del CP_2 fallimento della società costituitasi in riassunzione a seguito dell'intervenuto fallimento della società opposta, non merita accoglimento per mancanza di prova della pretesa creditoria.
Conclusioni.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'impresa , in persona del suo titolare, va pertanto condannata, per prestazioni Parte_1 di nolo a freddo, al pagamento in favore del della somma di € 16.836,00, oltre Parte_6 CP_2 interessi ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dal 120° giorno da fine mese data fattura (come previsto in contratto) fino al soddisfo.
Per il resto, la domanda proposta, in relazione ai costi del distacco di personale in favore dell'impresa opponente, deve essere rigettata. Con Ex art. 91 c.p.c., l'opponente, in ragione dell'accoglimento della domanda proposta da trade pur se per parte del credito vantato (in tema di soccombenza parziale, che non ricorre nel caso di accoglimento della domanda in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, v. Cass. Sez. U n. 32061 del
31/10/2022), va condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con
D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e secondo il valore della causa (determinato, in conformità al disposto di cui all'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in base alla somma attribuita alla parte vincitrice), in complessivi
€ 5077,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri medi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e CPA come per legge.
Sul punto va data applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo”
(così Cass. sez. VI, 27/08/2020, n.17854).
L'opponente va altresì condannato anche al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1129/2015 R.G. promossa da Pt_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, contro avente ad oggetto opposizione
[...] CP_1 CP_2 al decreto ingiuntivo n. 279/2015 emesso in data 24/7/2015 su domanda proposta con ricorso per decreto Con ingiuntivo da in bonis, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: CP_2 in parziale accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento in favore del Parte_1 Parte_6 trade della somma di € 16.836,00, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dal 120° giorno da fine
[...] mese data fattura fino al soddisfo, rigetta per il resto;
condanna , nella spiegata qualità, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso liquidato, IV e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela, in data 31/3/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1129/2015 R.G. promossa
DA
, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (P.IV , elettivamente Parte_1 P.IV_1 domiciliato in Gela, v. P. Vasile n. 1, presso lo studio dell'avv. Michele Aliotta (C.F. ), C.F._1 che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione
Opponente
C O N T R O
(P.IV , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente CP_1 CP_2 P.IV_2 domiciliata in Gela, v. Sen. Damaggio n. 105, presso lo studio dell'avv. Filippo Di Mauro (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura depositata telematicamente in data C.F._2
10/2/2022
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 279/2015
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 279/2015, emesso a domanda della società Con per un credito di € 106.439,27, a fronte di prestazioni di nolo a freddo di attrezzature e CP_2 macchinari in virtù del contratto stipulato in data 1/12/2014 e del distacco temporaneo di personale presso il cantiere di Bollate, sulla base delle fatture n. 30 del 31/12/2014, 2 del 31/1/2015, 3 del 28/2/2015, 6 del
31/3/2015, 31, 32, 33 del 31/12/2014, 4 del 28/2/2015.
L'opponente in particolare deduceva che la somma ingiunta si riferiva a prestazioni mai ordinate e, comunque, mai rese. Con riferimento alle fatture relative al credito per distacco di personale, rilevava che dette fatture si riferivano a periodi (dal dicembre 2014 al marzo 2015) diversi da quelli oggetto degli accordi allegati dalla parte ricorrente (l'accordo del 7/10/2014 relativo al periodo dal 7/10/2014 al 31/10/2014, l'accordo del
31/10/2014 relativo al periodo dall'1/11/2024 al 28/11/2014), nonché a personale mai presente in cantiere.
1 Deduceva altresì che si verterebbe in ipotesi di somministrazione irregolare, che vede l'utilizzatore - ai sensi dell'art. 30 D.L.vo 276/2003 co. 4 bis - responsabile nei confronti dei soli lavoratori, previo riconoscimento giudiziale, e comunque affermava di avere provveduto al pagamento dei lavoratori effettivamente distaccati, versando in relazione alla fattura n. 30/2014 la complessiva somma di € 12.000,00, in relazione alla fattura n.
2 del 31/1/2015 la somma di € 12.500,00 in totale, in relazione alla fattura n. 3 del 28/2/2015 la somma di €
4000,00. Sosteneva pertanto, a seguito dei suddetti pagamenti, di non dovere alcunché a tale titolo alla società opposta, ritenuta perciò carente di legittimazione attiva.
Con riferimento al credito per nolo a freddo di attrezzature e macchinari da fornire presso il cantiere di Bollate, premesso che il contratto stabiliva che la consegna dei materiali a nolo in cantiere fosse da concordare con la direzione di cantiere, ed inoltre precisava che il contratto, nel prevedere le condizioni che le parti si impegnavano a rispettare a fronte di ogni richiesta della noleggiatrice, non costituiva obbligo di nolo in capo a quest'ultima, contestava le fatture nn. 31 e 33 del 31/12/2014 allegate al ricorso, poiché riferite a prestazioni di nolo mai effettuate dalla , mentre con riferimento alla fattura n. 32 del 31/12/2014 e alla fattura n. Parte_2
4 del 28/2/2015 contestava il tempo d'impiego genericamente indicato in fattura (dovendosi considerare solo il tempo d'impiego effettivo, da calcolare in base agli artt. 7 e 12 del contratto di nolo), considerando anche che dal 12 al 31 gennaio i lavori erano stati sospesi per pioggia.
Ancora, rilevava la mancata indicazione in fattura delle specifiche delle attrezzature utilizzate, evidenziando che il contratto stipulato tra le parti prevedeva la fornitura di attrezzatura completa di tutti gli accessori necessari (utensili, due benne e martello).
Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva della società opposta, avendo questa agito in forza di contratti di distacco scaduti e non riferiti ai periodi di cui alle fatture poste a base del provvedimento monitorio, ed in ogni caso perché il presunto credito era riferito a prestazioni mai rese, o, comunque, perché la pretesa creditoria era eccessiva o non provata.
Mi. costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 8/1/2016, contestava CP_2
l'avversa opposizione, ed in particolare deduceva: con riferimento al credito per distacco di proprio personale: Con
- che delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della trade in posizione di distacco si era fatta carico la società distaccante nel rispetto dell'art. 30 D.L.vo 251/04 (276/2003) – di cui l'opponente aveva proposto una interpretazione errata - essendo previsto che, in caso di distacco, il datore di lavoro rimanga responsabile del trattamento economico e normativo in favore dei lavoratori;
ciò era anche dimostrato dai pagamenti da parte del a mezzo bonifici, sia in acconto che a saldo, di fatture emesse dall'opposta per distacco di proprio Pt_1 personale;
- che l'impresa , pur essendosi sottratta alla firma delle scritture aventi ad oggetto il rinnovo dei distacchi Pt_1 del personale, si era avvalsa dei dipendenti dell'opposta sino al mese di aprile 2015, riconoscendo l'operatività dei rapporti con l'opposta nel cantiere di Bollate con nota dell'1/4/2015 (con la quale comunicava la sospensione dell'attività di montaggio armadi presso il Comune di Bollate a decorrere dal 12/3/2015), come risulta anche da corrispondenza intercorsa tra la società appaltante dei lavori presso il cantiere di Bollate,
2 ed il responsabile di cantiere, nonché dalle comunicazioni relative ai lavoratori Parte_1 Pt_3 distaccati e dagli statini trasmessi all'INAIL in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel cantiere, dalle dichiarazioni e dalle diffide dei suddetti lavoratori, che sollecitavano il pagamento delle retribuzioni, dai formulari per il trasporto del materiale di risulta effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2015, dai documenti di trasporto emessi dalla società Meroni s.r.l. in favore dell'impresa per il periodo da dicembre 2014 Pt_1 alla fine di marzo 2015 (da cui risulta che i conducenti dei mezzi corrispondono a lavoratori distaccati presso l'opponente); con riferimento al credito per nolo a freddo di macchinari e attrezzature dell'opposta:
- che il contratto di nolo non prevedeva limiti temporali, essendo cessato solo con la nota del mese di aprile
2015 con cui l'impresa aveva comunicato che i lavori erano sospesi;
Pt_1
- che le condizioni generali da applicare ai rapporti di nolo prevedevano non un compenso per il tempo di effettivo utilizzo, ma un compenso fisso mensile per ciascun mezzo noleggiato;
- che era priva di rilievo la circostanza dell'eventuale impiego dei macchinari in cantieri diversi da quello di
Bollate, essendo quest'ultimo solo il luogo di consegna dei mezzi noleggiati.
Deducendo quindi l'inadempimento dell'opponente agli obblighi assunti, chiedeva nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme, maggiori o minori, accertate nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dalle scadenze specificamente indicate nelle proprie conclusioni.
Con ordinanza del 21/7/2016 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva altresì formulata dal giudice proposta conciliativa, che tuttavia non sortiva esito positivo. Con All'udienza del 26/11/2019, a seguito dell'intervenuto fallimento della società veniva CP_2 dichiarato interrotto il processo, che provvedeva in seguito a riassumere con ricorso depositato Parte_1 in data 16/12/2019. Con Si costituiva in giudizio il Fallimento della società in persona del proprio curatore, reiterando CP_2 le domande formulate nell'interesse della società in bonis.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale anche delegata, con ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e con l'espletamento di C.T.U..
All'udienza dell'8/11/2022, fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata nella forma speciale prevista dall'art. 221 co. 4 D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con modificazioni in L. 17.7.2020 n. 77, sulle conclusioni delle parti precisate con deposito telematico di note scritte, la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Veniva tuttavia rimessa sul ruolo istruttorio ai fini della ricostruzione del fascicolo processuale, stante la mancanza in atti del procedimento relativo alla prova delegata all'udienza del 23/7/2018 al Tribunale di Vicenza ai fini dell'audizione del teste . Testimone_1
A seguito della ricostruzione del fascicolo processuale nel contraddittorio delle parti mediante acquisizione di copia del verbale relativo alla prova testimoniale assunta con l'audizione del teste dall'Autorità Tes_1
3 Giudiziaria delegata in data 25/1/2019, la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento, poi non andate a buon fine.
Indi, con provvedimento del 29/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta in decisione senza concessione di ulteriori termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato come da verbale d'udienza dell'11/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II,
12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c., ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi ad una mera verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne deriva che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di contestazione della prestazione asseritamente eseguita e posta a fondamento della pretesa creditoria o della fatturazione emessa dalla presunta parte creditrice, la stessa, nella veste di attore in senso sostanziale, ha l'onere della prova del credito azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. Con Nel caso di specie, la società in bonis ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per la CP_2 complessiva somma di € 106.439,27 fondando la propria domanda sulle prestazioni di nolo di macchinari e attrezzature asseritamente effettuate in favore dell'opponente in forza del contratto di nolo dell'1/12/2014, e sul distacco di personale in virtù degli accordi raggiunti con l'impresa individuale ai fini Parte_1 dell'impiego di propri dipendenti presso il cantiere dell'opponente in Bollate. L'azione monitoria è fondata dunque sulle fatture emesse dalla società sia per distacco di personale - nn. 30 del 31/12/2014, 2 del 31/1/2015,
3 del 28/2/2015, 6 del 31/3/2015 - che per nolo a freddo - nn. 31, 32 e 33 del 31/12/2014 e 4 del 28/2/2015 - , relative a prestazioni antecedenti alla comunicazione dell'1/4/2015 con la quale l'impresa aveva Pt_1 comunicato la sospensione delle attività contrattuali con decorrenza dal 12/3/2015.
4
Nolo a freddo. Con Per quanto concerne il rapporto di nolo a freddo, tra l'impresa individuale e la società Parte_1 CP_2
è intercorso il contratto stipulato in data 1/12/2014, con il quale le parti pattuivano il nolo da parte della
[...] seconda – noleggiante - di attrezzature minute da cantiere e dei mezzi elencati in contratto (veicolo Fiat 65,
Ford Transit 350, Mini Escavatore KU, martello demolitore, autocarro Iveco), determinando le quotazioni per ciascuno di questi e stabilendo che per il calcolo del periodo di nolo si sarebbe fatto riferimento a quello compreso tra la data di consegna delle attrezzature in cantiere e la data di comunicazione di fine nolo.
L'art. 2 prevedeva in capo al noleggiante (Mi.Strade) l'obbligo di mettere a disposizione l'attrezzatura oggetto del contratto completa degli accessori necessari in perfetto stato di funzionamento e, per le macchine, con i necessari dispositivi di sicurezza nel rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/94,
494/96 e 459/96), senza operatori e carburante (c.d. nolo a freddo). Era altresì previsto che i periodi di fermo dei mezzi o delle attrezzature per guasti non sarebbero stati computati nel periodo di nolo. Il contratto sembra dunque prevedere una tariffa – legata alla quotazione giornaliera del materiale e dei mezzi - ma rapportata al mese, comunque collegata all'effettivo utilizzo del bene concesso a nolo.
Al punto 7, in merito ai termini di inizio e fine nolo, era stabilito che la consegna dei materiali a nolo in cantiere avrebbe dovuto essere concordata con la Direzione del cantiere e che le consegne avrebbero dovuto essere effettuate “secondo le indicazioni e nei tempi concordati”. Al punto 12 (“Ulteriori condizioni”) il contratto prevedeva: “Resta inteso che il presente ordine non costituisce obbligo di nolo da parte della noleggiatrice, ma stabilisce soltanto le condizioni commerciali e generali che le parti s'impegnano a rispettare a fronte di ogni richiesta di consegna fatta dalla noleggiatrice. Nel caso in cui la noleggiatrice sospendesse le richieste di nolo, il noleggiante non avrà diritto alla richiesta di alcun tipo di indennizzo né di risarcimento danni o rimborso costi, ovvero equo compenso. Nel caso la cessazione dipendesse dalla noleggiante e naturalmente fatta salva la facoltà della noleggiatrice ad agire a tutela dei propri interessi e diritti nei confronti del noleggiante stesso, spetteranno al noleggiante unicamente gli importi per i noli regolarmente eseguiti”.
Dal tenore del contratto tra le parti si evince che, pur essendo state pattuite le condizioni generali cui dovevano soggiacere le prestazioni di nolo di macchinari e attrezzature compreso il prezzo del noleggio, la consegna dei mezzi, a richiesta della noleggiatrice, doveva essere concordata con la direzione del cantiere. Il corrispettivo dovuto era rapportato alla durata del nolo, dalla data della consegna dei mezzi e delle attrezzature in cantiere fino alla comunicazione di fine nolo, ed era pertanto commisurato al periodo di effettiva durata della prestazione, esclusi i periodi di sospensione per fermo dei mezzi dovuto a guasti.
Sennonché, a fronte della contestazione dell'opponente in ordine alle prestazioni rese dalla società opposta, è onere di quest'ultima dimostrare l'effettiva consegna dei mezzi e la durata reale delle prestazioni rese fino alla comunicazione di sospensione del rapporto contrattuale.
Sotto tale profilo, le prove raccolte in giudizio non consentono di ritenere provate per l'intero le prestazioni poste a fondamento della pretesa creditoria correlata al contratto di nolo, non recando indicazioni precise in ordine alle prestazioni rese e alla loro durata.
5 Con Invero, il teste dipendente della trade e figlio dell'amministratore unico Testimone_2 della società, in merito al nolo di mezzi e attrezzature di cantiere, avendo svolto le mansioni di carpentiere – come confermato in risposta al capitolo di prova sub 55) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta – ha anche confermato che i rapporti di nolo a freddo e di distacco del personale sono stati oggetto di proroga nei mesi successivi alle medesime condizioni economiche, poiché i lavori concessi in appalto dalla CP_ all'impresa del non erano stati ultimati, ed ha altresì dichiarato di avere avuto direttamente dal Pt_1
notizia circa la conferma dei rapporti con il personale e del noleggio delle attrezzature. Di contro, i testi Pt_1
e , entrambi dipendenti del , hanno dichiarato il primo che Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 Pt_1 utilizzava propri mezzi (un Fiat LÒ, un Ford Transit, una macchina operatrice semovente Euromach) e che egli non ne ricordava altri (“posso dire quelli che ho portato io”), ed il secondo che l'impresa disponeva di un furgone, un escavatore, un LÒ, un battitore ed un tagliasfalto, e che in cantiere non c'erano mezzi di altre ditte.
Inoltre, il teste , che nel cantiere dell'impresa a Bollate ha svolto le funzioni di Testimone_1 Pt_1 capo cantiere fino all'aprile 2015, nel confermare di avere operato nel cantiere dell'impresa - pur se Pt_1 con mansioni di geometra e capo cantiere e non di manovratore di mezzi meccanici - relativo ai lavori preparatori per la posa in opera dei cavi di fibra ottica, e che tra questi rientravano le opere di scavo, di posa in opera, di reinterro, di movimentazione terra, di montaggio armadi, di sistemazione di banchine e marciapiedi e di ripristino del manto stradale, in merito all'utilizzo nei mesi di dicembre 2014 e di gennaio 2015 dei beni Con della società trade elencati nelle fatture 32/2014 e 4/2015 (martello demolitore, mini escavatore KU,
Fiat 65, Ford Transit, attrezzatura minuta da cantiere, mini escavatore Eurocamach), ha dichiarato che in Con cantiere non vi erano mezzi della trade (“in quel periodo anzi noleggiò un furgone alla Herz nei Pt_1 mesi di novembre e dicembre 2014”). Lo stesso teste ha anche negato la consegna all'impresa , nei mesi Pt_1 Con di ottobre e novembre 2014, dei beni della trade elencati nella fattura 33 del 2014 (martellone demolitore
Hitachi, benna frantumatrice Hitachi), dichiarando che “nessuno dei beni elencati nel doc. 43 erano presenti in cantiere”; ha altresì dichiarato di avere guidato un LÒ noleggiato dal ha confermato di avere Pt_1 trasportato, come anche altri dipendenti, materiali della società Meroni srl ai cantieri di Bollate, Pero e Desio, ma utilizzando mezzi dell'impresa o da questa messi a disposizione;
alla domanda posta al cap. 15) Pt_1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opposta ha però parzialmente confermato l'utilizzo nei cantieri Con dell'impresa di mezzi della trade, dichiarando che “al 14/10/2014 in cantiere c'era solo il Fiat 65 Pt_1
Autocarro, a gennaio primi di febbraio è arrivato il Ford autocarro”, mentre l'escavatore Euromach è stato dato in prestito dalla ditta in accordo col , che “il KU è arrivato a fine febbraio” Parte_4 Pt_1
(“Mistrade il KU ce l'aveva a Palermo anche se dichiarava che era nei cantieri di cui al capitolo”), e che alla manutenzione dei mezzi provvedeva il con . Il teste ha altresì confermato il trasporto Pt_1 Parte_4 di materiale di risulta da parte di personale distaccato presso l'impresa e su mezzi concessi in nolo dalla Pt_1 Cont trade nei mesi di gennaio e febbraio 2015; ha infine confermato che nei predetti cantieri per l'intera durata dei lavori l'impresa ha impiegato solo due suoi automezzi, un furgone Fiat LÒ e l'autocarro targato Pt_1
BF112BT.
6 Emerge dunque dalla prova testimoniale che l'uso da parte dell'impresa nei cantieri di Bollate, Parte_1 Con Pero e Desio dei mezzi che la società trade assume di averle concesso a nolo e per i quali pretende la somma complessiva di € 42.334,00, è solo parzialmente confermato.
Nel contrasto sul punto tra le prove testimoniali assunte, correttamente la C.T.U. della dott. Persona_1 esaminato il contratto di nolo a freddo e le fatture ad esso ricollegate, computando i mezzi oggetto del contratto di nolo ed escludendo quelli non previsti, ha evidenziato nelle fatture allegate talune anomalie, ed in particolare:
- nella fattura n. 32 del 31/12/2014, relativa al noleggio dei mezzi per il mese di dicembre 2014 presso il cantiere di Bollate, ha rilevato che il noleggio del martello demolitore risulta addebitato due volte, e che risulta addebitato il noleggio di due escavatori quando nel contratto è previsto il noleggio di un solo miniescavatore
KU;
- nella fattura n. 33 del 31/12/2014 le prestazioni addebitate si riferiscono al nolo effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2014 mentre il contratto è di epoca successiva (1/12/2014), nonché presso un cantiere ( ) Parte_5 diverso da quello di Bollate;
non vi è, inoltre, corrispondenza tra i mezzi indicati nel contratto di noleggio e quelli riportati in fattura;
- nella fattura n. 4 del 28/2/2015 è conteggiato il noleggio di due martelli demolitori e di due escavatori, mentre nel contratto è previsto un unico martello demolitore ed un solo miniescavatore (KU); CP_
- la fattura n. 31 del 31/12/2014 fa riferimento a prestazioni di “trasporto del materiale dal deposito di
Cassina dei Pecchi al cantiere di Bollate – Pero – Desio” relativo al mese di dicembre 2014, e non a servizi di nolo;
né può ritenersi, in mancanza di elementi univoci in tal senso, che il furgone Iveco Daily tg. CR 791
BA corrisponda ad uno dei due veicoli IVECO indicato in contratto.
Per questi motivi
la C.T.U., non rilevando in atti documentazione idonea a determinare in maniera puntuale il costo complessivo dei servizi di noleggio allegati dalla società opposta ed evidenziando che le fatture riportano una descrizione solo generica delle operazioni economiche di riferimento, ma valorizzando le previsioni contrattuali (in merito ai mezzi oggetto del nolo) ha rideterminato il corrispettivo dovuto dall'impresa Pt_1 Con
alla società trade – ed ora al fallimento di detta società – in complessivi € 13.800, oltre oneri di
[...] legge (IV al 22%, come previsto in contratto), per un totale di € 16.836,00.
L'analisi condotta dal C.T.U. sulla base del dato contrattuale, oltre che congruamente motivata, appare anche in parte confermata dalla testimonianza resa dal teste , e si reputa pertanto attendibile e coerente con Tes_1 gli elementi in atti.
Distacco di personale.
In merito al distacco di personale la società opposta, che per tale voce vanta un credito di complessivi €
64.105,26, portato dalle fatture n. 30 del 31/12/2014, n. 2 del 31/1/2015, n. 3 del 28/2/2016, n. 6 del 31/3/2015, afferma che il distacco temporaneo, oggetto dei contratti stipulati con l'impresa di il primo del Parte_1
7/10/2014 – relativo al periodo dal 7/10/2014 al 31/10/2014 – il secondo del 31/10/2014 – relativo al periodo dall'1/11/2014 al 28/11/2014 – è proseguito fino all'aprile 2015 – com'è provato dalla lettera del datata Pt_1
7 Con 1/4/2015, con cui questi comunicava alla società trade che a decorrere dal 12/3/2015 erano state sospese le attività di montaggio armadi nel Comune di Bollate - , e che l'impiego nel cantiere di Bollate di personale della società opposta è dimostrato dai plurimi contatti a mezzo posta elettronica – documentati agli atti di causa
- tra il responsabile di cantiere che coordinava il suddetto personale, e la società Testimone_1 CP_ appaltante e tra lo stesso ed il . L'opposta intende altresì provare il distacco mediante produzione Pt_1 delle comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori distaccati (v. all.ti 25-35), nonché delle buste Pt_3 paga dei suddetti lavoratori, sottolineando sul punto di avere provveduto, come previsto dall'art. 30 D.L.vo
276/2003 e dai precedenti accordi sottoscritti dalle parti, al pagamento delle retribuzioni in favore dei propri dipendenti. Evidenzia inoltre che la prova del distacco può ricavarsi dai formulari relativi al trasporto dei Cont materiali di risulta effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2015 da personale della trade in posizione di distacco presso l'impresa e con automezzi noleggiati a quest'ultima (v. documenti all. 22-24), oltre che Pt_1 dai documenti di trasporto emessi dalla società Meroni srl nei confronti dell'impresa nel periodo Parte_1 Con dagli inizi di dicembre 2014 al marzo 2015 (i cui conducenti sono dipendenti della società trade, v. all.
42). Alla stregua di tali elementi di prova, la società opposta afferma che gli accordi di distacco stipulati con l'impresa e non rinnovati formalmente sono in realtà proseguiti nei mesi successivi, fino ad Parte_1 aprile 2015.
In proposito si osserva che gli accordi per distacco temporaneo sottoscritti dall'impresa e dalla Parte_1 società Mistrade in data 7/10/2014 e 31/10/2014 prevedono: Con
- il distacco di personale della società trade per finalità di formazione nella realizzazione di strutture edili di particolare complessità “come quelle eseguite dalla distaccataria”;
- il periodo di durata del distacco temporaneo (esteso con il secondo accordo fino al 28/11/2014);
- lo svolgimento di attività lavorativa per l'intero arco temporaneo del distacco presso il cantiere sito in Bollate
(in tutta la città), secondo “direttive e linee gerarchiche” della distaccataria;
- la titolarità del rapporto di lavoro con i lavoratori distaccati in capo alla società distaccante, “compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi”;
- il rimborso dall'impresa distaccataria alla distaccante del 100% dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Orbene, in base all'art. 30 D.L.vo n. 276 del 10/9/2003, il distacco si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il comma 2 dispone inoltre che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Degli obblighi retributivi e contributivi deve dunque farsi carico il distaccante, che provvede poi, per la durata del distacco, a “ribaltare” i relativi costi sul distaccatario con diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo. Gli accordi prodotti dalle parti in merito al distacco di personale, le cui condizioni hanno trovato applicazione – com'è incontestato tra le parti – anche nel prosieguo dei loro rapporti oltre il termine
8 stabilito nella seconda scrittura – prevedono invero il solo “rimborso”, nella misura del 100%, dei costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale e assistenziale sostenuti dalla distaccante.
Ai fini del fondato esercizio del diritto della società opposta al recupero delle somme è dunque necessaria la prova dell'effettivo pagamento delle somme pretese, che non costituiscono corrispettivo di un servizio ma rimborso di una spesa sostenuta.
Ebbene, tale prova non è stata offerta in giudizio.
A tacer del fatto che, nelle scritture in atti, era previsto che il differimento del termine finale del distacco dovesse risultare da atto sottoscritto dalle parti (v. accordi in atti, punto 4), nessuna prova ha offerto la società opposta - che pure ha allegato di essersi fatta carico degli obblighi datoriali previsti in caso di distacco - del pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti distaccati e del versamento dei contributi dovuti per ciascuno dei suddetti lavoratori.
Invero, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni la produzione delle buste paga relative ai lavoratori distaccati, ancorché firmate dal lavoratore interessato, essendo principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “ le buste paga, benché sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta, provano solo la loro avvenuta consegna ma non anche l'effettivo pagamento, della cui prova è onerato il datore di lavoro, considerata l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (così da ultimo Cass. sez.
I, 23/11/2023, n.32548; ex plurimis v. anche Cass. sez. lav., 08/07/2022, n.21770; conf. Corte appello Firenze sez. lav., 04/08/2023; n.435; Tribunale Trieste sez. lav., 30/08/2022, n.50).
Del resto, se il teste ha confermato che le retribuzioni per il lavoro svolto nei cantieri di Bollate, Tes_2
Desio e Pero e nei periodi del distacco erano state corrisposte dalla società Mistrade (cap. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta), il teste ha negato tale circostanza, dichiarando che le Tes_1 retribuzioni per i suddetti cantieri gli erano state corrisposte dal Pt_1
Il contrasto tra le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, unitamente alla mancanza di prova documentale Con dei presunti pagamenti, non consente di ritenere tali pagamenti effettivamente eseguiti dalla società trade in favore dei lavoratori distaccati. Depongono in tal senso le diffide di pagamento inviate alla società Con trade, e per conoscenza anche all'impresa , da alcuni dei lavoratori impiegati presso il cantiere di Pt_1 detta impresa (v. all.ti 39, 40 e 41, relativi ai lavoratori e ). Per_2 Per_3 Persona_4
La mancanza di prova del pagamento delle somme fatturate all'impresa per il distacco di personale Pt_1 presso il cantiere di Bollate induce a ritenere infondata la domanda di condanna dell'opponente al rimborso di tali somme. Con A ciò si aggiunga che il C.T.U., in merito al distacco di personale della società trade in favore dell'impresa
, ha rilevato che non sono stati prodotti accordi per il distacco del personale della società opposta Parte_1 né proroghe dei contratti originari, e che ciò, anche in presenza della relativa comunicazione , integra Pt_3 una irregolarità che rende la comunicazione effettuata per ciascuno dei lavoratori distaccati inidonea a giustificare il rapporto di distacco.
9 Il C.T.U. ha quindi evidenziato, in relazione al profilo esaminato in precedenza, che “dalle fatture prodotte, non è possibile verificare i costi effettivi ribaltati né risulta idonea documentazione a determinare le effettive ore lavorate dal lavoratore distaccato mancando rapportini di lavoro/fogli presenza”, che manca il Libro Con Unico del Lavoro della società trade, che nel Libro Unico della distaccataria per il periodo di gennaio – marzo 2015 non vi è riscontro dell'impiego dei lavoratori distaccati;
ha quindi affermato che, per i motivi esposti, non è possibile procedere alla determinazione del ribaltamento dei costi del personale alla distaccataria e, quindi, all'accertamento del credito fatto valere dalla società opposta in relazione al presunto distacco. Con Conseguentemente, la domanda proposta sul punto dalla società , reiterata dalla curatela del CP_2 fallimento della società costituitasi in riassunzione a seguito dell'intervenuto fallimento della società opposta, non merita accoglimento per mancanza di prova della pretesa creditoria.
Conclusioni.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. L'impresa , in persona del suo titolare, va pertanto condannata, per prestazioni Parte_1 di nolo a freddo, al pagamento in favore del della somma di € 16.836,00, oltre Parte_6 CP_2 interessi ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dal 120° giorno da fine mese data fattura (come previsto in contratto) fino al soddisfo.
Per il resto, la domanda proposta, in relazione ai costi del distacco di personale in favore dell'impresa opponente, deve essere rigettata. Con Ex art. 91 c.p.c., l'opponente, in ragione dell'accoglimento della domanda proposta da trade pur se per parte del credito vantato (in tema di soccombenza parziale, che non ricorre nel caso di accoglimento della domanda in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, v. Cass. Sez. U n. 32061 del
31/10/2022), va condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con
D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e secondo il valore della causa (determinato, in conformità al disposto di cui all'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in base alla somma attribuita alla parte vincitrice), in complessivi
€ 5077,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri medi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e CPA come per legge.
Sul punto va data applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo”
(così Cass. sez. VI, 27/08/2020, n.17854).
L'opponente va altresì condannato anche al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1129/2015 R.G. promossa da Pt_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, contro avente ad oggetto opposizione
[...] CP_1 CP_2 al decreto ingiuntivo n. 279/2015 emesso in data 24/7/2015 su domanda proposta con ricorso per decreto Con ingiuntivo da in bonis, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: CP_2 in parziale accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento in favore del Parte_1 Parte_6 trade della somma di € 16.836,00, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002 a decorrere dal 120° giorno da fine
[...] mese data fattura fino al soddisfo, rigetta per il resto;
condanna , nella spiegata qualità, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso liquidato, IV e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela, in data 31/3/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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