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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/533
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicciò osserva quanto segue.
TME spa ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 6 febbraio 2025 ad istanza di per la somma di E. 101.809,80 quale corrispettivo residuo in forza del contratto di Parte_1 compravendita autenticato da notaio di quote sociali di del 20 dicembre 2021 ed ha Parte_2 domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. I motivi di opposizione sulla base della cognizione sommaria della presente fase processuale non appaiono assistiti da verosimiglianza al fine di integrare la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc. Quanto al motivo di opposizione che preconizza il rischio di una rivalsa da parte dell' per CP_1 l'infortunio al dipendente di parte opposta ha documentato che il Tribunale di Parma, Parte_2 con sentenza n. 621/2024 del 18.07.2024, passata in giudicato il 16.10.2024 (doc. 6), ha assolto e ha provveduto all' archiviazione dell'azione di regresso (doc. 8). Parte_1 CP_1
Quanto al credito rivendicato da per il complessivo importo di E. 161.990,50 a Controparte_2 causa della accertata riproduzione non autorizzata da parte di TME spa di copie del software protetto ai fini di un utilizzo nella propria attività imprenditoriale (docc. 5 e 6), si rileva in primo luogo che allo stato non è dato sapere se l'illecito contestato sia anteriore o posteriore al contratto di compravendita delle quote sociali del 20 dicembre 2021, posto che solo nel primo caso sarebbe evidentemente ascrivibile a ed inoltre ad oggi non vi è alcun elemento idoneo a Parte_1 suffragare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da e non risulta Controparte_2 proposta eccezione di compensazione da parte dell'opponente. Quanto al motivo di opposizione che allega una concorrenza sleale da parte di negli Parte_1 anni immediatamente successivi alla cessione delle quote della in violazione Parte_2 dell'art. 2557 c.c., si rileva che allo stato non vi è alcun elemento idoneo a suffragare la sussistenza dell'illecito lamentato e non risulta proposta eccezione di compensazione da parte dell'opponente. Alla luce delle considerazioni svolte deve essere respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
P.Q.M.
- rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
Si comunichi.
Parma, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Giudice dott. Giacomo Cicciò osserva quanto segue.
TME spa ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data 6 febbraio 2025 ad istanza di per la somma di E. 101.809,80 quale corrispettivo residuo in forza del contratto di Parte_1 compravendita autenticato da notaio di quote sociali di del 20 dicembre 2021 ed ha Parte_2 domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. I motivi di opposizione sulla base della cognizione sommaria della presente fase processuale non appaiono assistiti da verosimiglianza al fine di integrare la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc. Quanto al motivo di opposizione che preconizza il rischio di una rivalsa da parte dell' per CP_1 l'infortunio al dipendente di parte opposta ha documentato che il Tribunale di Parma, Parte_2 con sentenza n. 621/2024 del 18.07.2024, passata in giudicato il 16.10.2024 (doc. 6), ha assolto e ha provveduto all' archiviazione dell'azione di regresso (doc. 8). Parte_1 CP_1
Quanto al credito rivendicato da per il complessivo importo di E. 161.990,50 a Controparte_2 causa della accertata riproduzione non autorizzata da parte di TME spa di copie del software protetto ai fini di un utilizzo nella propria attività imprenditoriale (docc. 5 e 6), si rileva in primo luogo che allo stato non è dato sapere se l'illecito contestato sia anteriore o posteriore al contratto di compravendita delle quote sociali del 20 dicembre 2021, posto che solo nel primo caso sarebbe evidentemente ascrivibile a ed inoltre ad oggi non vi è alcun elemento idoneo a Parte_1 suffragare la fondatezza della pretesa creditoria azionata da e non risulta Controparte_2 proposta eccezione di compensazione da parte dell'opponente. Quanto al motivo di opposizione che allega una concorrenza sleale da parte di negli Parte_1 anni immediatamente successivi alla cessione delle quote della in violazione Parte_2 dell'art. 2557 c.c., si rileva che allo stato non vi è alcun elemento idoneo a suffragare la sussistenza dell'illecito lamentato e non risulta proposta eccezione di compensazione da parte dell'opponente. Alla luce delle considerazioni svolte deve essere respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
P.Q.M.
- rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
Si comunichi.
Parma, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Cicciò
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