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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nella persona del Presidente della Sezione Lavoro, tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia;
all'esito dell'udienza del giorno 08.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente SENTENZA
nella causa civile ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs n. 150/2011 iscritta al n. 504/23, vertente TRA
Parte_1 elett.te domic.to in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio, n. 24 rapp.to e difeso dall'Avv.to Cristiano Basile giusta procura in atti E ; Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 ha impugnato Parte_1 il provvedimento con il quale questa Corte, all'esito del proc. R.G. n. 28/2022, nel rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1497/2021, ha revocato, ai sensi dell'art. 136 II CO. D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, “considerato che il gravame è fondato su argomentazioni destituite di ogni fondamento, in chiaro contrasto con le risultanze istruttorie, senza ovviamente apportare alcun serio spunto critico a quanto esaurientemente esposto dal giudice di prime cure” e deve, di conseguenza, considerarsi “proposto, quanto meno, con colpa grave”.
1 Ad avviso dell'opponente, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 136 II CO. del predetto decreto – ai sensi del quale “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” – in quanto la richiesta di riesame del materiale istruttorio non poteva considerarsi temeraria, mancando, nella sentenza impugnata, una ricostruzione alternativa della causa delle lesioni riportate dalla parte attrice.
Ora, nel rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dal nei Pt_1 confronti del quale autore dell'aggressione subita nella notte tra il 14 ed il 15 CP_2 settembre 2009, il Tribunale di Pescara ha ritenuto non provata la tesi della parte attrice
– secondo la quale il lo aveva colpito al volto provocandogli la frattura del CP_2 pollice della mano sinistra (con la quale l'aggredito aveva cercato di ripararsi il viso) ed un trauma distorsivo del rachide cervicale – in quanto , unico Testimone_1 testimone oculare dell'aggressione, “escussa all'udienza del 31.01.2020, non [era] stata in grado di riferire esattamente se una volta sceso dall'autovettura il CP_2 avesse effettivamente colpito il al dito, procurandogli i danni per cui è causa” Pt_1
e “null'altro [avevano] aggiunto, del resto, in favore della ricostruzione della tesi attorea, le ulteriori deposizioni testimoniali”.
Ad avviso dell'opponente, il Tribunale non ha considerato che la Tes_1 aveva sempre confermato “che il sig. venne colpito al volto dal sig. Pt_1
”; che la tesi del , secondo la quale le lesioni refertate erano il frutto CP_2 CP_2 di una precedente aggressione subita dallo stesso nel pomeriggio del 14 Pt_1 settembre, era stata smentita dalla deposizione del teste , il quale aveva Testimone_2
“affermato di essere stato presente alla precedente aggressione subita dal sig. e che lo stesso non aveva mai lamentato dolori conseguenti alla ridetta Pt_1 aggressione”; che “sulla questione connessa alla attribuzione della responsabilità delle lesioni ad altro soggetto diverso dal sig. (ossia in capo al sedicente CP_2 tossicodipendente autore della precedente aggressione) non si [era] espletata alcuna istruttoria”.
Ebbene, nella sentenza di appello si afferma che “la testimone Tes_1
non aveva mai confermato, né in sede penale, né in sede civile, “il tentativo di
[...] sferrare un pugno al da parte del ” e che la deposizione del teste Pt_1 CP_2 [...]
era smentita dal tenore della denuncia sporta dal nei confronti Tes_2 Pt_1 del suo (primo) aggressore, avendo in quella sede costui dichiarato “che il rapinatore, dopo vari tentativi e nonostante la resistenza del dopo averlo afferrato alle Pt_1 spalle, [era riuscito] a scaraventare a terra il ragazzo e ad impossessarsi della sua bicicletta”, ragion per cui il teste era “inattendibile”.
Ciò posto, correttamente questa Corte ha ritenuto che l'appello fosse stato proposto “quanto meno con colpa grave”. 2 Infatti, il avendo dichiarato alla P.G. di essere stato scaraventato a Pt_1 terra dal soggetto che, nel pomeriggio del 14.09.2009, si era impadronito della sua bicicletta, non poteva non essere consapevole della falsità della deposizione resa, nel corso del giudizio di primo grado, dal teste , secondo il quale non vi era Testimone_2 stato, invece, “alcun contatto fisico” tra i due.
E poiché la non ha mai dichiarato di avere visto il sferrare Tes_1 Pt_1 un pugno al né, tanto meno, il proteggersi il viso con la mano per Pt_1 Pt_1 parare il pugno sferrato dal , l'appello proposto non aveva alcuna ragionevole CP_2 probabilità di essere accolto;
al contrario, è del tutto verosimile che quanto meno la frattura del pollice della mano sinistra sia l'effetto della caduta provocata dal rapinatore e non dell'aggressione del , il che dimostra come l'appellante abbia agito con CP_2 la piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
Correttamente, perciò, la Corte ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve, pertanto, ritenersi infondata e deve, di conseguenza, essere rigettata.
Nessun provvedimento dev'essere adottato in ordine al governo delle spese di lite, non essendosi il costituito in giudizio. Controparte_1
P. Q. M.
rigetta l'opposizione;
nulla sulle spese di lite. Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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