CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
CO SA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3252/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912024900215940 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912024900215940 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente GA IU ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento
29120249009215940/000, (notificata il 19.06.2024).
Ha dedotto (in breve) la mancata/vizi di notifica delle cartelle presupposte nonché l'intervenuta prescrizione, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza del ricorso, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente ha versato memoria in atti con la quale ha confutato le argomentazioni dell'Agenzia ed ha insistito per l'accoglimento.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di quanto meglio si dirà.
1.- Nel provvedimento impugnato vengono indicate le seguenti cartelle e le relative date di notifica:
- in data 18.06.2012, cartella di pagamento n. 29120120001873214000, per Irpef anno 2007;
- in data 12.02.2013, cartella di pagamento n. 29120120016738654000, per Irpef, anno di imposta 2008;
- in data 06.04.2014, cartella di pagamento n. 29120130015272166000, per Irpef, anno di imposta 2009;
- in data 09.04.2015, cartella di pagamento n. 29120140015706522000, per Irpef, anno di imposta 2010;
- in data 18.04.2016, cartella di pagamento n. 29120150013089258000, per Irpef, anno di imposta 2011;
- in data 22.12.2022, cartella di pagamento n. 29120170003877368000, per Tarsu, anno di imposta 2005;
- in data 08.01.2018, cartella di pagamento n. 29120170015496914000, per bollo auto, anno di imposta
2013;
- in data 15.09.2018, cartella di pagamento n. 29120180009987451000, bollo auto anno 2014;
- in data 30.05.2022, cartella di pagamento n. 29120200003663922000, per Tarsu anno 2012;
- in data 20.06.2022, cartella di pagamento n. 29120200014883156000, per Irpef, anno 2015;
- in data 18.01.2023, cartella di pagamento n. 29120200026822134000, per (limitatamente) Tares anno
2013; - in data 21.01.2023, cartella di pagamento n. 29120210015519983000, bollo auto anno 2015 e Tares anno 2013;
- in data 12.11.2022, cartella di pagamento n. 29120210018403488000, per Tari anno 2014;
- in data 23.01.2023, cartella di pagamento n. 29120210051341563000, Tari anno 2014;
- in data 05.05.2022, cartella di pagamento n. 29120220001856953000, per Tari anno di imposta 2015;
- in data 29.08.2022, cartella di pagamento n. 29120220003376590000, Tari anno di imposta 2016;
- in data 18.01.2023, cartella di pagamento n. 29120220019128568000, per Tari, anno di imposta 2015 (cfr. provvedimenti citati in atti).
2.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha contro dedotto provando di avere notificato due distinte
Intimazioni di pagamento (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti) che - a dire dell'Agenzia resistente – avrebbero “bloccato” i termini di prescrizione (cfr. controdeduzioni in atti).
Dal riscontro documentale si evince che:
La “prima Intimazione” di pagamento richiamata dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. documentazione in atti) notificata il 18.01.2023, ha “bloccato” i termini di prescrizione con riguardo a tre cartelle:
n. 29120120001873214000 (notificata il 18.06.2012 per Irpef, anno 2007);
n. 29120120016738654000 (notificata il 12.02.2013, per Irpef, anno 2008);
cartella n. 29120180009987451000 (notificata il 15.09.2018, per bollo auto, anno di imposta 2014).
Tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'Intimazione (avvenuta il 18.01.2023) sono decorsi rispettivamente 11, 10 e 5 anni (cfr. documentazione in atti).
La seconda intimazione di pagamento (cfr. documentazione in atti), notificata il 26.05.2022, ha “bloccato”
i termini di prescrizione soltanto per una cartella: la n. 29120170015496914000 (notificata il 08.01.2018), per bollo auto, per 2013 per il quale vige una prescrizione triennale.
Con riguardo alla cartella n. 29120130015272166000 (notificata il 06.04.2014) deve ritenersi maturata la prescrizione: non è stata offerta in giudizio apprezzabile prova di avvenuta interruzione: tra la notifica della cartella di pagamento, 06.04.2014, e la notifica della intimazione di pagamento impugnata, 19.04.2024, sono decorsi oltre 10 anni (cfr. documentazione in atti).
Il Decreto Cura Italia (D.L.18/2020) ha disposto la “sospensione” per i ruoli affidati all'Agente della riscossione dall' 08.03.2020 al 31.05.2020 ( esteso al 31.12.2021).
Nella fattispecie qui in esame non si tratta di ruoli affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di
“sospensione” Covid.
Le cartelle nn.
29120130015272166000,
29120140015706522000, 29120150013089258000,
29120170003877368000,
29120170015496914000,
29120180009987451000, sono state notificate a mezzo poste private sprovviste (all'epoca) di autorizzazione: il Consorzio Consorzio_1 e Società_1 hanno ottenuto l'autorizzazione nel 2019, quindi successivamente alle date di rispettiva notifica delle cartelle qui in contestazione (cfr. documentazione in atti).
Per le cartelle sopra descritte, pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.
3.- Il ricorso va, invece, rigettato per le cartelle (per ragioni di brevità si indicano i nn. finali) sopra descritte ai nn. 392200, 3156000, 1340000, 83000, 88000, 63000, 53000, 9000, 68000 per le quali stata dimostrata la rituale notifica (cfr. documentazione in atti)
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle (nn. finali):14000,54000,66000,22000,58000,68000,914000,451000,
Lo rigetta limitatamente alle cartelle nn. (n. finali):
392200, 3156000, 1340000, 83000, 88000, 63000, 53000, 59000 e 568000.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
CO SA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3252/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912024900215940 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912024900215940 000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente GA IU ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento
29120249009215940/000, (notificata il 19.06.2024).
Ha dedotto (in breve) la mancata/vizi di notifica delle cartelle presupposte nonché l'intervenuta prescrizione, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza del ricorso, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente ha versato memoria in atti con la quale ha confutato le argomentazioni dell'Agenzia ed ha insistito per l'accoglimento.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di quanto meglio si dirà.
1.- Nel provvedimento impugnato vengono indicate le seguenti cartelle e le relative date di notifica:
- in data 18.06.2012, cartella di pagamento n. 29120120001873214000, per Irpef anno 2007;
- in data 12.02.2013, cartella di pagamento n. 29120120016738654000, per Irpef, anno di imposta 2008;
- in data 06.04.2014, cartella di pagamento n. 29120130015272166000, per Irpef, anno di imposta 2009;
- in data 09.04.2015, cartella di pagamento n. 29120140015706522000, per Irpef, anno di imposta 2010;
- in data 18.04.2016, cartella di pagamento n. 29120150013089258000, per Irpef, anno di imposta 2011;
- in data 22.12.2022, cartella di pagamento n. 29120170003877368000, per Tarsu, anno di imposta 2005;
- in data 08.01.2018, cartella di pagamento n. 29120170015496914000, per bollo auto, anno di imposta
2013;
- in data 15.09.2018, cartella di pagamento n. 29120180009987451000, bollo auto anno 2014;
- in data 30.05.2022, cartella di pagamento n. 29120200003663922000, per Tarsu anno 2012;
- in data 20.06.2022, cartella di pagamento n. 29120200014883156000, per Irpef, anno 2015;
- in data 18.01.2023, cartella di pagamento n. 29120200026822134000, per (limitatamente) Tares anno
2013; - in data 21.01.2023, cartella di pagamento n. 29120210015519983000, bollo auto anno 2015 e Tares anno 2013;
- in data 12.11.2022, cartella di pagamento n. 29120210018403488000, per Tari anno 2014;
- in data 23.01.2023, cartella di pagamento n. 29120210051341563000, Tari anno 2014;
- in data 05.05.2022, cartella di pagamento n. 29120220001856953000, per Tari anno di imposta 2015;
- in data 29.08.2022, cartella di pagamento n. 29120220003376590000, Tari anno di imposta 2016;
- in data 18.01.2023, cartella di pagamento n. 29120220019128568000, per Tari, anno di imposta 2015 (cfr. provvedimenti citati in atti).
2.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha contro dedotto provando di avere notificato due distinte
Intimazioni di pagamento (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti) che - a dire dell'Agenzia resistente – avrebbero “bloccato” i termini di prescrizione (cfr. controdeduzioni in atti).
Dal riscontro documentale si evince che:
La “prima Intimazione” di pagamento richiamata dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. documentazione in atti) notificata il 18.01.2023, ha “bloccato” i termini di prescrizione con riguardo a tre cartelle:
n. 29120120001873214000 (notificata il 18.06.2012 per Irpef, anno 2007);
n. 29120120016738654000 (notificata il 12.02.2013, per Irpef, anno 2008);
cartella n. 29120180009987451000 (notificata il 15.09.2018, per bollo auto, anno di imposta 2014).
Tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'Intimazione (avvenuta il 18.01.2023) sono decorsi rispettivamente 11, 10 e 5 anni (cfr. documentazione in atti).
La seconda intimazione di pagamento (cfr. documentazione in atti), notificata il 26.05.2022, ha “bloccato”
i termini di prescrizione soltanto per una cartella: la n. 29120170015496914000 (notificata il 08.01.2018), per bollo auto, per 2013 per il quale vige una prescrizione triennale.
Con riguardo alla cartella n. 29120130015272166000 (notificata il 06.04.2014) deve ritenersi maturata la prescrizione: non è stata offerta in giudizio apprezzabile prova di avvenuta interruzione: tra la notifica della cartella di pagamento, 06.04.2014, e la notifica della intimazione di pagamento impugnata, 19.04.2024, sono decorsi oltre 10 anni (cfr. documentazione in atti).
Il Decreto Cura Italia (D.L.18/2020) ha disposto la “sospensione” per i ruoli affidati all'Agente della riscossione dall' 08.03.2020 al 31.05.2020 ( esteso al 31.12.2021).
Nella fattispecie qui in esame non si tratta di ruoli affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di
“sospensione” Covid.
Le cartelle nn.
29120130015272166000,
29120140015706522000, 29120150013089258000,
29120170003877368000,
29120170015496914000,
29120180009987451000, sono state notificate a mezzo poste private sprovviste (all'epoca) di autorizzazione: il Consorzio Consorzio_1 e Società_1 hanno ottenuto l'autorizzazione nel 2019, quindi successivamente alle date di rispettiva notifica delle cartelle qui in contestazione (cfr. documentazione in atti).
Per le cartelle sopra descritte, pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.
3.- Il ricorso va, invece, rigettato per le cartelle (per ragioni di brevità si indicano i nn. finali) sopra descritte ai nn. 392200, 3156000, 1340000, 83000, 88000, 63000, 53000, 9000, 68000 per le quali stata dimostrata la rituale notifica (cfr. documentazione in atti)
4.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle (nn. finali):14000,54000,66000,22000,58000,68000,914000,451000,
Lo rigetta limitatamente alle cartelle nn. (n. finali):
392200, 3156000, 1340000, 83000, 88000, 63000, 53000, 59000 e 568000.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE