Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 37389
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

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Il reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 non è configurabile quando la simulazione o l'attività fraudolenta sono finalizzate a sottrarsi al pagamento di debiti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o ad interessi o sanzioni relativi a dette imposte. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della previsione incriminatrice in relazione a debiti per ritenute sul reddito da lavoro dipendente, verso l'Inps e verso Equitalia per rateizzazioni).

Integra il reato di cui all'art.11 del D.Lgs. 74 del 2000 l'alienazione simulata dell'avviamento commerciale dell'azienda, finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Commentari3

  • 1Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposteAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2017

  • 2Ok al fondo patrimoniale se non pregiudica la riscossione
    Miglino Dott.Ssa Carmen · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 giugno 2017

  • 3Trust per evadere i tributi? E' frodeAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 37389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37389
Data del deposito : 16 maggio 2013

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