Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 39079
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Il reato previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, essendo, invece, sufficiente l'idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimità degli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente).

Commentari5

  • 1REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …

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  • 2REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …

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  • 3Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 febbraio 2018

    Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice civile. Osservazioni. La Suprema Corte chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta, ma occorre accertare, e dimostrare, …

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  • 4Ok al fondo patrimoniale se non pregiudica la riscossione
    Miglino Dott.Ssa Carmen · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 giugno 2017

  • 5Trust per evadere i tributi? E' frodeAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 39079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39079
Data del deposito : 9 aprile 2013

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