Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, va annullata con rinvio la sentenza della corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso di verificare il "locus commissi delicti", ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 lett. p) L. 22 aprile 2005 n. 69, non competendo tale accertamento al giudice di legittimità, in sede del ricorso ex art. 22, L. 22 aprile 2005, n. 69.
In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità.
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/01/2014
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 144
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 303/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL PR N. IL 19/11/1952;
avverso la sentenza n. 20/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 05/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5-6 dicembre 2013 la Corte d'appello di L'Aquila ha disposto la consegna del cittadino italiano RO Primo all'Autorità giudiziaria rumena, in relazione al m.a.e. n. 40 del 17 aprile 2013, emesso dal Tribunale di Arad per i reati di truffa ed associazione per delinquere, per la durata di trenta giorni dall'inizio della carcerazione.
La consegna è stata dalla Corte di merito subordinata alla condizione che la persona richiesta venga rinviata allo Stato italiano dopo essere stata ascoltata, decorso il su indicato termine di trenta giorni.
2. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RO, deducendo:
2.1. violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla L. n.69 del 2005, art. 17 e art. 18, lett. e), o), p), r), art. 24,
perché: a) i fatti che sarebbero avvenuti in Romania sono inconsistenti;
b) il fatto di essersi appropriato di un'autovettura in Verona il 10 luglio 2012, costituendo reato anche in Italia, era una condizione ostativa alla consegna;
c) il fatto risulta pacificamente iniziato in Italia, ed esattamente in Verona, dove, secondo l'accusa delle autorità rumene, sarebbe stato falsamente denunciato il furto della predetta autovettura, poi rinvenuta in Romania;
d) dal provvedimento rumeno non risultano indicati i limiti minimi e massimi di carcerazione preventiva;
e) non è stato dato alcun rilievo alla circostanza del radicamento sul territorio italiano, ove il RO ha stabilito la sede principale dei suoi interessi affettivi, economici e professionali;
2.2. violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla L. n.69 del 2005, art. 9, comma 5, non avendo la Corte d'appello dato conto delle modalità di consegna (se la stessa, cioè, doveva avvenire in stato di arresto o in stato di libertà), ne' delle ragioni del concreto pericolo di fuga e dell'adeguatezza e proporzionalità della misura, anche con riferimento alla gravità del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Inammissibili, preliminarmente, devono ritenersi le censure dal ricorrente prospettate con riferimento alle condizioni ostative alla consegna delineate dalla L. n. 69 del 2005, art. 17 e art. 18, lett. e) e r): a) la prima è solo genericamente formulata e non tiene conto delle risultanze investigative offerte dal m.a.e. e dagli altri elementi acquisiti dallo Stato richiedente;
b) la seconda non tiene conto della pacifica linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 13545 del 05/04/2012, dep. 11/04/2012, Rv. 252574), secondo cui deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e), della legge sopra citata in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine" (nel caso in esame, il termine è stato espressamente individuato dalle autorità emittenti in quello di trenta giorni dalla data della carcerazione); c) la terza, infine, è stata del tutto impropriamente evocata, afferendo alla ben diversa ipotesi del m.a.e. emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, laddove nel caso che ne occupa il mandato ha natura processuale.
5. Parimenti inammissibile, inoltre, deve ritenersi l'ultimo motivo di doglianza, peraltro esposto in forma generica e confusa, ivi trascurandosi il rilievo, più volte evidenziato in questa Sede, secondo cui il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente (Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, dep. 01/03/2013, Rv. 254822).
6. Per quel che attiene, di contro, alle doglianze mosse con riferimento alle condizioni ostative alla consegna fissate nella L. n. 69 del 2005, lett. o) e p) dell'art. 18, la Corte distrettuale non sembra aver tenuto conto delle implicazioni legate alla disamina, pur sommaria, delle emergenze investigative cui fa riferimento il contenuto della conclusione n. 33 adottata dal Tribunale di Arad all'esito della camera di consiglio in data 17 aprile 2013, laddove si fa riferimento, segnatamente, al rilievo di talune circostanze di fatto, secondo cui: a) la persona richiesta in consegna, assieme ad altre, è stata inviata in Italia da uno dei coindagati, per organizzare il noleggio di un'autovettura all'estero; b) il RO, inoltre, ha noleggiato un'autovettura a Venezia - Mestre in data 4 luglio 2012; c) analoga condotta è stata posta in essere da altri coindagati;
d) costoro, quindi, hanno introdotto le autovetture in Romania in data 4 luglio 2012 e non le hanno più restituite ai proprietari, alienandole;
e) in data 10 luglio 2012, infine, il RO ha denunziato alle autorità italiane, in Verona, il furto dell'autovettura presa a noleggio. Deve in proposito ribadirsi, secondo le linee interpretative tracciate dal dominante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che sussiste la causa ostativa alla consegna di cui alla citata norma di legge allorquando anche una parte sola della condotta si sia verificata nel territorio italiano (tra le altre, Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159; Sez. 6, n. 1180 del 07/01/2008, Lichtenberger, Rv. 238228; Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519; Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507), fermo restando che la giurisdizione italiana fondata su tale criterio territoriale deve risultare con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973; da ultimo, v. Sez. 6, n. 20281 del 24/04/2013, dep. 10/05/2013, Rv. 257025). Al riguardo si è già stabilita, in questa Sede, la regula iuris per cui deve essere annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso di verificare il locus commissi delicti, ai fini dell'applicabilità della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. p), non competendo tale accertamento al Giudice di legittimità, in sede di ricorso ex art. 22 della legge or ora citata (Sez. 6, n. 18726 del 24/04/2008, dep. 08/05/2008, Rv. 239723).
7. S'impone, dunque, in assenza di motivazione sul punto da parte della Corte distrettuale, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, perché verifichi, con nuovo giudizio, se i reati in contestazione siano stati o meno commessi in Italia, in relazione alla documentazione offerta dallo Stato straniero ed a quella che, se del caso, riterrà opportuno acquisire.
Sotto altro, ma connesso profilo, la Corte distrettuale dovrà altresì verificare, per le medesime ragioni, legate alla configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), se il fatto di reato oggetto del mandato di arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale, eventualmente, si stia procedendo in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità giudiziarie interessate al caso (Sez. 6, n. 18084 del 10/05/2012, dep. 11/05/2012, Rv. 252510). La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014