Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 3504
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, va annullata con rinvio la sentenza della corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso di verificare il "locus commissi delicti", ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 lett. p) L. 22 aprile 2005 n. 69, non competendo tale accertamento al giudice di legittimità, in sede del ricorso ex art. 22, L. 22 aprile 2005, n. 69.

In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità.

Commentario1

  • 1MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 3504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3504
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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