Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4-bis della L. n. 49 del 2006), intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 12344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12344 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/03/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1008
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 8945/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER SC, N. IL 27/10/1965;
avverso la sentenza n. 4887/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mancini Luca in sostituzione dell'avv. Venello Armando che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Ha proposto ricorso per Cassazione AR RA, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'11.1.2008, che decidendo su rinvio della Cassazione a seguito dell'annullamento della precedente sentenza della stessa Corte territoriale del 2.3.2005, confermò la sentenza di condanna alla pena di anni tredici di reclusione ed Euro 35.000 di multa pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 3.2.2004, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dal numero delle persone e dal quantitativo ingente.
Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, in relazione all'art. 627 c.p.p., e il difetto di motivazione, sui criteri seguiti per la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di primo grado. Ed invero, nonostante l'esplicita ricognizione del novum normativo introdotto dalla L. n. 49 del 2006 riguardo all'entità delle pene per i reati in materia di sostanze stupefacenti, la Corte territoriale non avrebbe in realtà tenuto conto dei nuovi parametri punitivi, discostandosi dalle indicazioni della sentenza di annullamento.
La manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata si ricaverebbe anche dalla sperequazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello adottato nei confronti di un correo, pur nell'identità delle posizioni processuali.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la modifica del trattamento sanzionatorio per i reati in materia di sostanze stupefacenti, introdotta dalla L. n. 49 del 2006, non comporta l'automatica revisione "al ribasso" delle pene inflitte all'imputato secondo i precedenti parametri punitivi, come invariabile effetto della novella, quando essa sia intervenuta durante la pendenza dei successivi gradi di giudizio. Occorre, piuttosto, che il giudice effettui un'adeguata ricognizione dei nuovi contenuti normativi, per verificare l'attuale congruità del precedente trattamento sanzionatorio alla luce del diverso e più ampio spettro punitivo previsto dalla novella, che ha inciso in pratica, abbassandoli, solo sui minimi edittali.
Ed è evidente che solo quando gli indici oggettivi e soggettivi della gravità del fatto orientino in concreto la determinazione della pena verso la soglia punitiva più bassa, il giudice dovrà tener conto della mitigazione del trattamento sanzionatorio voluta dal legislatore per le ipotesi di minore gravità.
Nella specie, però, la pena inflitta all'imputato dal tribunale, era alquanto lontana dal minimo edittale, e la Corte territoriale ha ritenuto di confermarla, pur nella esplicita considerazione dello ius superveniens, valutando con apprezzamento di merito esente da vizi logico giuridici, la gravità oggettiva del fatto e la negativa personalità dell'imputato.
Si tratta, peraltro, di valutazioni in nessun modo discoste dalle prescrizioni imposte alla Corte di rinvio dalla sentenza di annullamento, che si limitò in definitiva a rilevare il dato della sopravvenienza normativa, e ad indicare la necessità di un nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio alla luce della novella, senza escludere nemmeno implicitamente esiti processuali di conferma della pena già inflitta all'imputato nei precedenti gradi di merito.
Non rileva infine in alcun modo la presunta disparità di trattamento nei confronti di altro coimputato, dovendo la posizione del AR essere valutata autonomamente, e non secondo impropri criteri "comparativi".
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010