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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 35436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35436 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Massimo Sardo (c.f. , C.F._1 presso il cui Studio in Roma, Via del Caravita n. 5, ha eletto domicilio in virtù di procura generale alle liti;
ATTORE
E
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con sede legale in Roma, Via Serrà dè Conti n. 68, rappresentato e difeso dal Prof. Avv.
EN TT (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'intervenuta
[...] risoluzione di diritto ex art. 1456 cc del contratto inter partes in data 06.03.2019 ovvero, in subordine, per grave inadempimento della convenuta ex art. 1453 cc e, per l'effetto, - condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento, a titolo di corrispettivo e risarcimento del danno, del complessivo importo di € 36.600,00, compresa iva;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: in data 7 giugno 2016 concludeva con la Pt_1 società un contratto di diffusione, nelle regioni di Lazio e Umbria, del Controparte_1 programma televisivo prodotto e fornito da quest'ultima, attraverso i canali e con gli LCN di titolarità della , in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019; in forza di tale Pt_1 contratto, la per la piena riserva dell'utilizzo dello sfruttamento di tutti Controparte_1 gli spazi pubblicitari inseriti nel programma, si obbligava al pagamento in favore dell'esponente di un corrispettivo annuo di euro 55.200,00 oltre IVA, ridotto per il primo anno ad euro 37.000,00 oltre IVA;
che con atto di transazione del 4 agosto 2017, le parti limitavano la diffusione al territorio della regione Lazio a decorrere dal 1 luglio 2017, con canone annuo pari ad euro
24.000,00 oltre IVA;
eseguiva solo parzialmente i pagamenti, fino a cessarli Controparte_1 del tutto nell'ottobre 2018; con PEC del 6 novembre 2018 lamentava Controparte_1 genericamente una insufficiente ricezione del segnale di nella città di Roma;
in data 28 Pt_1 gennaio 2019, denunziava nuovamente una disfunzione, con totale assenza di Controparte_1 segnale su vaste aree della città di Roma, con successivo intervento di che riferiva il Pt_1 malfunzionamento alle apparecchiature di proprietà della convenuta, installata presso l'esponente; in data 5 febbraio 2019, dichiarava di esercitare il diritto di Controparte_1 recesso, senza che si fossero concretizzati i presupposti di cui all'art. 8 del contratto, non avendo mai richiesto la riduzione proporzionale del corrispettivo;
con PEC del 6 marzo 2019, l'esponente risolveva il contratto per fatto e colpa della controparte ai sensi dell'art. 11.1.a del contratto, avendo cessato ogni pagamento a far data da ottobre 2018. Controparte_1
3. Ciò considerato, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 36.600,00 a titolo di risarcimento del danno, a causa della mancata percezione del corrispettivo pattuito dal 1° ottobre 2018 e fino al 32 dicembre 2019, con condanna alle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, di cui veniva depositato l'originale in cancelleria il 9 settembre 2019, si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'attrice, in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. In particolare, parte convenuta eccepiva che l'attrice non avrebbe correttamente eseguito le obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, non garantendo la copertura del segnale e la sua affidabilità. Invero, nonostante le lamentale della convenuta, la sarebbe rimasta silente Pt_1 senza eseguire alcun intervento tecnico per ripristinare il segnale. Dunque, considerato che il malfunzionamento non sarebbe imputabile alle apparecchiature della convenuta che, al contrario, risulterebbero correttamente funzionanti, con PEC del 19 febbraio 2019 la Controparte_1 decideva di esercitare il proprio diritto di recesso nel rispetto dell'art. 8 del contratto.
6. Tutto ciò considerato, la convenuta avanzava domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale ed extrapatrimoniale, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, pari a complessivi euro
52.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla in esecuzione del contratto dopo l'atto di transazione, pari Pt_1 ad euro 30.000,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
7. All'udienza del 3 ottobre 2019, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, tenuto conto che parte attrice eccepiva l'indeterminatezza della domanda risarcitoria riconvenzionale, mentre la convenuta dichiarava che il contratto non era mai entrato in essere in quanto inadempiuto da principio e che la domanda risarcitoria di euro 22.000,00 si riferiva ai mancati introiti per i servizi pubblicitari derivanti dall'inadempimento di controparte, concedeva loro i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c.
8. All'udienza del 21 ottobre 2020, ammessi i mezzi di prova nei limiti di quanto disposto con l'ordinanza a seguito della trattazione scritta, il Giudice rinviava per la successiva udienza del 8 giugno 2021 di assunzione delle prove orali.
9. Mutato il Giudice, all'udienza del 18 dicembre 2024, la causa, completamente istruita, veniva trattenuta in decisione.
10. Nel merito, parte attrice deduce l'inadempimento della controparte al pagamento dei corrispettivi dovuti per la riserva d'uso degli spazi pubblicitari dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, per complessivi euro 36.600,00, considerato che ai sensi dell'art. 5 del contratto la Pt_1 rinunciava ai corrispettivi derivanti dalla pubblicità inserita nel programma a fronte della corresponsione di un corrispettivo annuo onnicomprensivo e forfettario di euro 55.200,00 oltre
IVA da parte di , il quale, però, per il primo anno, era ridotto complessivamente ad CP_1 euro 37.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 01 allegato all'atto di citazione). 11. Parte convenuta eccepisce la conformità del proprio comportamento a quanto prescritto dall'art. 8 del contratto, secondo cui “qualora con riguardo anche ad un singolo impianto di trasmissione del segnale di Retesole si manifestasse un disservizio alla stessa esclusivamente imputabile, tale da non garantire più la corretta ricezione del segnale Retesole si impegna al ripristino della corretta funzionalità entro un massimo di 72 ore dalla Vostra relativa comunicazione. Trascorso tale termine, e permanendo tale disservizio, Voi potrete richiedere la sospensione del pagamento di una somma pari alla proporzionale quota del corrispettivo mensile. Superati i sette giorni dalla comunicazione, permanendo il disservizio, è data a Voi la facoltà di recedere dal presente contratto, salva l'applicazione del successivo art. 9”, avanzando domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la conseguente risoluzione del contratto.
12. Ebbene, parte convenuta ha rappresentato di aver comunicato l'esistenza disservizio nella diffusione e ricezione del segnale in varie aree, in particolare nella zona della provincia di Roma
e Latina, con conseguente difficoltà nelle pianificazioni pubblicitarie e l'annullamento di diversi contratti con aziende private commerciali, mediante l'invio di comunicazioni di posta elettronica certificata indirizzate alla parte attrice (cfr. doc. 03 allegato all'atto di citazione), la quale, tuttavia, sarebbe rimasta inerte, non intervenendo alla risoluzione delle problematiche lamentate nelle 72h successive alla segnalazione, come richiesto dall'art. 8 del contratto. Alla luce di ciò, parte convenuta rivendica il proprio diritto al recesso dal contratto, esercitato con l'invio della PEC del
19 febbraio 2019 (cfr. doc. 05 allegato all'atto di citazione).
13. Parte attrice, però, sostiene che la difficoltà nella diffusione del segnale fosse dovuta al malfunzionamento delle apparecchiature che la avrebbe consegnato alla CP_1 Pt_1 come previsto dall'art. 6 del contratto, secondo il quale: “i programmi di cui al presente contratto verranno a noi consegnati, a totale Vostra cura e spese, con l'utilizzo di due encoder DVBS2 satellitari (apparato “consumer” non “brodcast”) che, da Voi forniti e di Vostra esclusiva proprietà, saranno da noi installati nelle postazioni di Roma e Perugia, e/o a mezzo satellite e/o collegamento diretto via telematica (streaming)” e che “ove le modalità di consegna non fossero in futuro conformi ai regolamenti e/o normative tecniche vigenti in materia, ovvero non corrispondano alle corrette caratteristiche tecnico/qualitative, previa comunicazione di , Pt_1
Voi dovrete provvedere all'adeguamento immediato e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla nostra comunicazione”. Invero, proprio a causa della difficoltà nella diffusione del segnale, le parti, in data 4 agosto 2017, stipulavano un atto di transazione al fine di rinegoziare il corrispettivo dovuto per estinguere i debiti maturati dalla sino a quella data nei CP_1 confronti di , considerata la crisi del mercato e la diffusione dei canali in tecnica digitale Pt_1 terreste sugli LCN con alta numerazione che determinavano la riduzione degli introiti per la vendita degli spazi commerciali. In forza di ciò, le parti stabilivano un corrispettivo complessivo di euro 18.940,00 transigendo su ogni debito residuo della nei confronti della CP_1
e dichiarando di non avere più nulla a pretendere e/o da contestare l'un l'altra. Pt_1
14.
Considerato che
in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).
15. Deve premettersi che parte attrice ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, allegando il contratto di cui è causa, non contestato dalla convenuta, così dimostrando le obbligazioni gravanti sulle parti.
16. Ebbene parte convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per la riserva d'uso degli spazi pubblicitari ma ha avanzato l'eccezione per l'inadempimento dell'obbligazione alla diffusione del segnale gravante da contratto sull'attrice, con il conseguente mancato sfruttamento degli spazi pubblicitari del programma di cui si era acquistato l'uso esclusivo depositando in giudizio le PEC con cui dimostra di aver tempestivamente comunicato a le difficoltà di ricezione del segnale da parte dei clienti Pt_1 sollecitando un suo tempestivo intervento risolutivo, come previsto dall'art. 8 del contratto.
17. A fronte di tale contestazione parte attrice non ha dimostrato di essere intervenuta tempestivamente, nei termini di cui al suddetto art. 8, alla risoluzione del problema lamentato dalla controparte, configurando così l'ipotesi di grave inadempimento.
18. Orbene, in forza dell'art. 8 del contratto, decorso inutilmente il termine delle 72h successive alla comunicazione dell'assenza di segnale e permanendo il disservizio, la avrebbe CP_1 potuto esercitare il diritto di recesso solamente dopo l'invio di una ulteriore comunicazione per richiedere alla la sospensione del pagamento di una somma pari alla proporzionale quota Pt_1 del corrispettivo mensile.
19. Parte convenuta però non ha dimostrato in atti di aver inviato la comunicazione con la richiesta di sospensione del pagamento alla decorse le 72h dalla PEC del 6 novembre 2018 con Pt_1 cui comunicava il disservizio.
20. Il diritto di recesso in capo alla è subordinato, da contratto, alla decorrenza di sette CP_1 giorni dall'invio della comunicazione di richiesta di sospensione del pagamento successiva alla comunicazione del disservizio, senza che la si sia attivata in alcun modo per la Pt_1 risoluzione del problema lamentato dalla controparte e il ripristino del segnale.
21. Tutto ciò considerato, deve ritenersi illegittimo il recesso esercitato da parte convenuta con l'invio della PEC del 19 febbraio 2018, perché privo dei presupposti contrattuali richiesti.
22. Tuttavia, come confermato altresì dalle prove testimoniali esperite alle udienze del 9 giugno 2021
e del 19 gennaio 2022, in diverse occasioni si sono verificate difficoltà nella diffusione del segnale.
23. Nonostante parte attrice abbia attribuito le cause della debolezza o assenza di segnale al malfunzionamento delle apparecchiature fornite da , non avendo fornito una prova CP_1 sufficiente del malfunzionamento lamentato, l'eccezione di inadempimento avanzata da parte convenuta deve essere accolta, con conseguente rigetto delle domande attoree.
24. Ebbene, come già precisato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite. Invero, il debitore eccipiente sarà tenuto ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente, al contrario, dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento.
25. Nel caso di cui trattasi, la si è limitata ad attribuire le difficoltà di diffusione del segnale Pt_1 ad un ipotetico malfunzionamento delle apparecchiature di controparte, come genericamente confermato poi in sede di assunzione della prova testimoniale dai testi di parte attrice, senza però dimostrare in concreto in cosa fosse consistito il malfunzionamento dei dispositivi della convenuta.
26. Tutto ciò rilevato, si ritiene che la non abbia correttamente adempiuto all'onere Pt_1 probatorio su di lei gravante a fronte dell'esperimento dell'eccezione di inadempimento da parte della convenuta.
27. Dunque, devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta.
28. Per l'effetto, si ritiene risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento grave dell'attrice.
29. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per la restituzione di euro
30.000,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento, in quanto somme illegittimamente corrisposte alla dopo l'atto di transazione in esecuzione Pt_1 del contratto, si ritiene la stessa infondata con suo conseguente rigetto. Infatti, parte convenuta non ha dimostrato in atti di aver effettivamente corrisposto tali somme alla , non Pt_1 permettendo, quindi, di pronunciarsi sulla restituzione.
30. Deve essere, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta. 31. Ebbene, parte convenuta nulla ha dimostrato in atti circa l'effettivo danno subito a fronte della debolezza di segnale imputabile all'inadempimento di parte attrice.
32. La convenuta, invero, ha rappresentato in maniera generica il disagio subito in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice, presumendo la sussistenza di un pregiudizio implicito. Ciò considerato, non risulta adeguatamente allegato, e comunque non risulta provato, il danno patrimoniale asseritamente conseguito al fatto costituente fonte di responsabilità della . Pt_1
33. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
34. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa, ma compensate per un terzo per il mancato accoglimento della riconvenzionale
35. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. si rileva quanto segue. 36. La disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norme speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. 1, 23 marzo 2004, n. 5734) e disciplina l'illecito processuale, sostanziandosi in una forma di danno punitivo “…teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789). Al Giudice residua, invece, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il potere di liquidare equitativamente il danno solo nelle ipotesi di impossibile o elevata difficoltà delle parti di provare il danno nel suo preciso ammontare.
37. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente – e prima ancora della compiuta allegazione - del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta delle domande avanzate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto sottoscritto tra le parti;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 24.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35436 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Massimo Sardo (c.f. , C.F._1 presso il cui Studio in Roma, Via del Caravita n. 5, ha eletto domicilio in virtù di procura generale alle liti;
ATTORE
E
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con sede legale in Roma, Via Serrà dè Conti n. 68, rappresentato e difeso dal Prof. Avv.
EN TT (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'intervenuta
[...] risoluzione di diritto ex art. 1456 cc del contratto inter partes in data 06.03.2019 ovvero, in subordine, per grave inadempimento della convenuta ex art. 1453 cc e, per l'effetto, - condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento, a titolo di corrispettivo e risarcimento del danno, del complessivo importo di € 36.600,00, compresa iva;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: in data 7 giugno 2016 concludeva con la Pt_1 società un contratto di diffusione, nelle regioni di Lazio e Umbria, del Controparte_1 programma televisivo prodotto e fornito da quest'ultima, attraverso i canali e con gli LCN di titolarità della , in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019; in forza di tale Pt_1 contratto, la per la piena riserva dell'utilizzo dello sfruttamento di tutti Controparte_1 gli spazi pubblicitari inseriti nel programma, si obbligava al pagamento in favore dell'esponente di un corrispettivo annuo di euro 55.200,00 oltre IVA, ridotto per il primo anno ad euro 37.000,00 oltre IVA;
che con atto di transazione del 4 agosto 2017, le parti limitavano la diffusione al territorio della regione Lazio a decorrere dal 1 luglio 2017, con canone annuo pari ad euro
24.000,00 oltre IVA;
eseguiva solo parzialmente i pagamenti, fino a cessarli Controparte_1 del tutto nell'ottobre 2018; con PEC del 6 novembre 2018 lamentava Controparte_1 genericamente una insufficiente ricezione del segnale di nella città di Roma;
in data 28 Pt_1 gennaio 2019, denunziava nuovamente una disfunzione, con totale assenza di Controparte_1 segnale su vaste aree della città di Roma, con successivo intervento di che riferiva il Pt_1 malfunzionamento alle apparecchiature di proprietà della convenuta, installata presso l'esponente; in data 5 febbraio 2019, dichiarava di esercitare il diritto di Controparte_1 recesso, senza che si fossero concretizzati i presupposti di cui all'art. 8 del contratto, non avendo mai richiesto la riduzione proporzionale del corrispettivo;
con PEC del 6 marzo 2019, l'esponente risolveva il contratto per fatto e colpa della controparte ai sensi dell'art. 11.1.a del contratto, avendo cessato ogni pagamento a far data da ottobre 2018. Controparte_1
3. Ciò considerato, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 36.600,00 a titolo di risarcimento del danno, a causa della mancata percezione del corrispettivo pattuito dal 1° ottobre 2018 e fino al 32 dicembre 2019, con condanna alle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, di cui veniva depositato l'originale in cancelleria il 9 settembre 2019, si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'attrice, in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. In particolare, parte convenuta eccepiva che l'attrice non avrebbe correttamente eseguito le obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, non garantendo la copertura del segnale e la sua affidabilità. Invero, nonostante le lamentale della convenuta, la sarebbe rimasta silente Pt_1 senza eseguire alcun intervento tecnico per ripristinare il segnale. Dunque, considerato che il malfunzionamento non sarebbe imputabile alle apparecchiature della convenuta che, al contrario, risulterebbero correttamente funzionanti, con PEC del 19 febbraio 2019 la Controparte_1 decideva di esercitare il proprio diritto di recesso nel rispetto dell'art. 8 del contratto.
6. Tutto ciò considerato, la convenuta avanzava domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale ed extrapatrimoniale, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, pari a complessivi euro
52.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla in esecuzione del contratto dopo l'atto di transazione, pari Pt_1 ad euro 30.000,00, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria.
7. All'udienza del 3 ottobre 2019, il Giudice precedentemente assegnatario della causa, tenuto conto che parte attrice eccepiva l'indeterminatezza della domanda risarcitoria riconvenzionale, mentre la convenuta dichiarava che il contratto non era mai entrato in essere in quanto inadempiuto da principio e che la domanda risarcitoria di euro 22.000,00 si riferiva ai mancati introiti per i servizi pubblicitari derivanti dall'inadempimento di controparte, concedeva loro i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c.
8. All'udienza del 21 ottobre 2020, ammessi i mezzi di prova nei limiti di quanto disposto con l'ordinanza a seguito della trattazione scritta, il Giudice rinviava per la successiva udienza del 8 giugno 2021 di assunzione delle prove orali.
9. Mutato il Giudice, all'udienza del 18 dicembre 2024, la causa, completamente istruita, veniva trattenuta in decisione.
10. Nel merito, parte attrice deduce l'inadempimento della controparte al pagamento dei corrispettivi dovuti per la riserva d'uso degli spazi pubblicitari dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, per complessivi euro 36.600,00, considerato che ai sensi dell'art. 5 del contratto la Pt_1 rinunciava ai corrispettivi derivanti dalla pubblicità inserita nel programma a fronte della corresponsione di un corrispettivo annuo onnicomprensivo e forfettario di euro 55.200,00 oltre
IVA da parte di , il quale, però, per il primo anno, era ridotto complessivamente ad CP_1 euro 37.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 01 allegato all'atto di citazione). 11. Parte convenuta eccepisce la conformità del proprio comportamento a quanto prescritto dall'art. 8 del contratto, secondo cui “qualora con riguardo anche ad un singolo impianto di trasmissione del segnale di Retesole si manifestasse un disservizio alla stessa esclusivamente imputabile, tale da non garantire più la corretta ricezione del segnale Retesole si impegna al ripristino della corretta funzionalità entro un massimo di 72 ore dalla Vostra relativa comunicazione. Trascorso tale termine, e permanendo tale disservizio, Voi potrete richiedere la sospensione del pagamento di una somma pari alla proporzionale quota del corrispettivo mensile. Superati i sette giorni dalla comunicazione, permanendo il disservizio, è data a Voi la facoltà di recedere dal presente contratto, salva l'applicazione del successivo art. 9”, avanzando domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la conseguente risoluzione del contratto.
12. Ebbene, parte convenuta ha rappresentato di aver comunicato l'esistenza disservizio nella diffusione e ricezione del segnale in varie aree, in particolare nella zona della provincia di Roma
e Latina, con conseguente difficoltà nelle pianificazioni pubblicitarie e l'annullamento di diversi contratti con aziende private commerciali, mediante l'invio di comunicazioni di posta elettronica certificata indirizzate alla parte attrice (cfr. doc. 03 allegato all'atto di citazione), la quale, tuttavia, sarebbe rimasta inerte, non intervenendo alla risoluzione delle problematiche lamentate nelle 72h successive alla segnalazione, come richiesto dall'art. 8 del contratto. Alla luce di ciò, parte convenuta rivendica il proprio diritto al recesso dal contratto, esercitato con l'invio della PEC del
19 febbraio 2019 (cfr. doc. 05 allegato all'atto di citazione).
13. Parte attrice, però, sostiene che la difficoltà nella diffusione del segnale fosse dovuta al malfunzionamento delle apparecchiature che la avrebbe consegnato alla CP_1 Pt_1 come previsto dall'art. 6 del contratto, secondo il quale: “i programmi di cui al presente contratto verranno a noi consegnati, a totale Vostra cura e spese, con l'utilizzo di due encoder DVBS2 satellitari (apparato “consumer” non “brodcast”) che, da Voi forniti e di Vostra esclusiva proprietà, saranno da noi installati nelle postazioni di Roma e Perugia, e/o a mezzo satellite e/o collegamento diretto via telematica (streaming)” e che “ove le modalità di consegna non fossero in futuro conformi ai regolamenti e/o normative tecniche vigenti in materia, ovvero non corrispondano alle corrette caratteristiche tecnico/qualitative, previa comunicazione di , Pt_1
Voi dovrete provvedere all'adeguamento immediato e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla nostra comunicazione”. Invero, proprio a causa della difficoltà nella diffusione del segnale, le parti, in data 4 agosto 2017, stipulavano un atto di transazione al fine di rinegoziare il corrispettivo dovuto per estinguere i debiti maturati dalla sino a quella data nei CP_1 confronti di , considerata la crisi del mercato e la diffusione dei canali in tecnica digitale Pt_1 terreste sugli LCN con alta numerazione che determinavano la riduzione degli introiti per la vendita degli spazi commerciali. In forza di ciò, le parti stabilivano un corrispettivo complessivo di euro 18.940,00 transigendo su ogni debito residuo della nei confronti della CP_1
e dichiarando di non avere più nulla a pretendere e/o da contestare l'un l'altra. Pt_1
14.
Considerato che
in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).
15. Deve premettersi che parte attrice ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, allegando il contratto di cui è causa, non contestato dalla convenuta, così dimostrando le obbligazioni gravanti sulle parti.
16. Ebbene parte convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per la riserva d'uso degli spazi pubblicitari ma ha avanzato l'eccezione per l'inadempimento dell'obbligazione alla diffusione del segnale gravante da contratto sull'attrice, con il conseguente mancato sfruttamento degli spazi pubblicitari del programma di cui si era acquistato l'uso esclusivo depositando in giudizio le PEC con cui dimostra di aver tempestivamente comunicato a le difficoltà di ricezione del segnale da parte dei clienti Pt_1 sollecitando un suo tempestivo intervento risolutivo, come previsto dall'art. 8 del contratto.
17. A fronte di tale contestazione parte attrice non ha dimostrato di essere intervenuta tempestivamente, nei termini di cui al suddetto art. 8, alla risoluzione del problema lamentato dalla controparte, configurando così l'ipotesi di grave inadempimento.
18. Orbene, in forza dell'art. 8 del contratto, decorso inutilmente il termine delle 72h successive alla comunicazione dell'assenza di segnale e permanendo il disservizio, la avrebbe CP_1 potuto esercitare il diritto di recesso solamente dopo l'invio di una ulteriore comunicazione per richiedere alla la sospensione del pagamento di una somma pari alla proporzionale quota Pt_1 del corrispettivo mensile.
19. Parte convenuta però non ha dimostrato in atti di aver inviato la comunicazione con la richiesta di sospensione del pagamento alla decorse le 72h dalla PEC del 6 novembre 2018 con Pt_1 cui comunicava il disservizio.
20. Il diritto di recesso in capo alla è subordinato, da contratto, alla decorrenza di sette CP_1 giorni dall'invio della comunicazione di richiesta di sospensione del pagamento successiva alla comunicazione del disservizio, senza che la si sia attivata in alcun modo per la Pt_1 risoluzione del problema lamentato dalla controparte e il ripristino del segnale.
21. Tutto ciò considerato, deve ritenersi illegittimo il recesso esercitato da parte convenuta con l'invio della PEC del 19 febbraio 2018, perché privo dei presupposti contrattuali richiesti.
22. Tuttavia, come confermato altresì dalle prove testimoniali esperite alle udienze del 9 giugno 2021
e del 19 gennaio 2022, in diverse occasioni si sono verificate difficoltà nella diffusione del segnale.
23. Nonostante parte attrice abbia attribuito le cause della debolezza o assenza di segnale al malfunzionamento delle apparecchiature fornite da , non avendo fornito una prova CP_1 sufficiente del malfunzionamento lamentato, l'eccezione di inadempimento avanzata da parte convenuta deve essere accolta, con conseguente rigetto delle domande attoree.
24. Ebbene, come già precisato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite. Invero, il debitore eccipiente sarà tenuto ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente, al contrario, dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento.
25. Nel caso di cui trattasi, la si è limitata ad attribuire le difficoltà di diffusione del segnale Pt_1 ad un ipotetico malfunzionamento delle apparecchiature di controparte, come genericamente confermato poi in sede di assunzione della prova testimoniale dai testi di parte attrice, senza però dimostrare in concreto in cosa fosse consistito il malfunzionamento dei dispositivi della convenuta.
26. Tutto ciò rilevato, si ritiene che la non abbia correttamente adempiuto all'onere Pt_1 probatorio su di lei gravante a fronte dell'esperimento dell'eccezione di inadempimento da parte della convenuta.
27. Dunque, devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta.
28. Per l'effetto, si ritiene risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento grave dell'attrice.
29. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per la restituzione di euro
30.000,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento, in quanto somme illegittimamente corrisposte alla dopo l'atto di transazione in esecuzione Pt_1 del contratto, si ritiene la stessa infondata con suo conseguente rigetto. Infatti, parte convenuta non ha dimostrato in atti di aver effettivamente corrisposto tali somme alla , non Pt_1 permettendo, quindi, di pronunciarsi sulla restituzione.
30. Deve essere, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, contrattuale e/o extracontrattuale, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta. 31. Ebbene, parte convenuta nulla ha dimostrato in atti circa l'effettivo danno subito a fronte della debolezza di segnale imputabile all'inadempimento di parte attrice.
32. La convenuta, invero, ha rappresentato in maniera generica il disagio subito in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice, presumendo la sussistenza di un pregiudizio implicito. Ciò considerato, non risulta adeguatamente allegato, e comunque non risulta provato, il danno patrimoniale asseritamente conseguito al fatto costituente fonte di responsabilità della . Pt_1
33. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
34. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa, ma compensate per un terzo per il mancato accoglimento della riconvenzionale
35. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. si rileva quanto segue. 36. La disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norme speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. 1, 23 marzo 2004, n. 5734) e disciplina l'illecito processuale, sostanziandosi in una forma di danno punitivo “…teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789). Al Giudice residua, invece, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il potere di liquidare equitativamente il danno solo nelle ipotesi di impossibile o elevata difficoltà delle parti di provare il danno nel suo preciso ammontare.
37. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente – e prima ancora della compiuta allegazione - del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta delle domande avanzate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto sottoscritto tra le parti;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 24.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo