CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7129/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352298612156386474 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352298612156386474 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2024 e successivamente depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, notificata il 23 luglio 2024, recante la pretesa impositiva per omesso versamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di euro 1.532,08. A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva, per l'anno 2019, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e la carenza di legittimazione sostanziale per perdita di possesso del veicolo;
per l'anno 2021, deduceva la nullità della cartella per violazione della sequenza procedimentale, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e contestando l'applicabilità retroattiva dell'art. 6 della Legge Regionale Calabria n. 56/2023. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e alla regolarità degli atti prodromici alla formazione del ruolo. L'Agente della Riscossione, deducendo la propria estraneità rispetto ai motivi di ricorso riguardanti la prescrizione e l'esistenza del credito, provvedeva alla chiamata in causa dell'Ente Impositore, Regione
Calabria, chiedendo di essere manlevata da ogni responsabilità. Si costituiva successivamente la Regione
Calabria, a seguito della chiamata in causa, depositando atto di intervento volontario. L'Ente Impositore eccepiva in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione della disciplina del processo tributario, rilevando come il ricorrente avesse notificato l'impugnazione esclusivamente all'Agente della Riscossione e non all'Ente titolare del credito, nonostante i motivi di doglianza (prescrizione e vizi dell'atto presupposto) riguardassero esclusivamente quest'ultimo. All'udienza odierna, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare sollevata dalla Regione
Calabria, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per i motivi di seguito esposti. La questione dirimente attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio alla luce della riforma del processo tributario e dei principi consolidati in materia di legittimazione passiva. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento deducendo vizi propri non dell'atto esecutivo o della procedura di notifica della cartella stessa, bensì vizi attinenti al merito della pretesa tributaria e all'attività propedeutica all'iscrizione a ruolo.
Specificamente, le eccezioni di prescrizione del tributo per l'anno 2019, di insussistenza del presupposto d'imposta (perdita di possesso) e di omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto per l'anno 2021, investono direttamente il rapporto sostanziale tributario di cui è titolare esclusivo l'Ente Impositore. In base alla nuova disciplina del processo tributario, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. V, n. 35574/2022 e Cass. Sez. VI, n. 5062/2022), qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi propri della stessa, ma all'esistenza del credito o alla mancata notifica degli atti presupposti, il ricorso deve essere notificato obbligatoriamente all'Ente
Impositore. L'Agente della Riscossione, infatti, nel nuovo assetto normativo, mantiene la legittimazione passiva solo per le questioni attinenti la regolarità formale della cartella o delle procedure esecutive, essendo un mero destinatario del pagamento incaricato dal creditore. Dall'esame degli atti emerge inconfutabilmente che il ricorso introduttivo è stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data
20 ottobre 2024. Tale circostanza configura un vizio radicale nell'instaurazione del rapporto processuale.
Non può trovare accoglimento la tesi per cui la chiamata in causa del terzo (l'Ente Impositore) effettuata dall'Agente della Riscossione, o l'intervento volontario dell'Ente stesso, possa avere efficacia sanante "ex tunc" del difetto di notifica originario. La legittimazione passiva, infatti, va verificata al momento della proposizione della domanda. Avendo il ricorrente dedotto vizi imputabili esclusivamente all'Ente Impositore
(quali la prescrizione maturata prima della consegna del ruolo e l'omessa notifica degli atti impositivi), egli aveva l'onere, a pena di inammissibilità, di evocare in giudizio il titolare del diritto controverso. La struttura del processo tributario, rafforzata dalle recenti novelle legislative (in particolare l'art. 14 del D.Lgs. 546/92 come modificato), impone che il ricorso sia proposto nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto presupposto o che è titolare del rapporto giuridico contestato. L'omessa notifica al litisconsorte necessario sostanziale (la Regione Calabria) non può essere surrogata dalla denuntiatio litis operata dall'Agente della
Riscossione, né può essere sanata dall'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio quando, come nel caso di specie, il vizio attiene all'errata individuazione del soggetto passivo principale sin dall'atto introduttivo rispetto ai motivi di ricorso dedotti. La chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione assolve a una funzione di garanzia interna tra coobbligati o di manleva, ma non può sopperire alla mancata vocazione in giudizio della parte necessaria da parte del ricorrente, unico soggetto su cui grava l'onere di individuare correttamente il contraddittore in base al petitum e alla causa petendi.
Ne consegue che il ricorso, essendo stato proposto unicamente nei confronti di un soggetto (l'Agente della
Riscossione) privo di legittimazione passiva rispetto alle censure di merito e di prescrizione sollevate, e non essendo stato notificato all'Ente Impositore nei termini di legge per l'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di legittimazione passiva nel processo tributario, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica dell'atto introduttivo all'Ente Impositore, legittimato passivo necessario in relazione ai motivi dedotti;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7129/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352298612156386474 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352298612156386474 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2024 e successivamente depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, notificata il 23 luglio 2024, recante la pretesa impositiva per omesso versamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di euro 1.532,08. A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva, per l'anno 2019, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e la carenza di legittimazione sostanziale per perdita di possesso del veicolo;
per l'anno 2021, deduceva la nullità della cartella per violazione della sequenza procedimentale, lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e contestando l'applicabilità retroattiva dell'art. 6 della Legge Regionale Calabria n. 56/2023. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e alla regolarità degli atti prodromici alla formazione del ruolo. L'Agente della Riscossione, deducendo la propria estraneità rispetto ai motivi di ricorso riguardanti la prescrizione e l'esistenza del credito, provvedeva alla chiamata in causa dell'Ente Impositore, Regione
Calabria, chiedendo di essere manlevata da ogni responsabilità. Si costituiva successivamente la Regione
Calabria, a seguito della chiamata in causa, depositando atto di intervento volontario. L'Ente Impositore eccepiva in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione della disciplina del processo tributario, rilevando come il ricorrente avesse notificato l'impugnazione esclusivamente all'Agente della Riscossione e non all'Ente titolare del credito, nonostante i motivi di doglianza (prescrizione e vizi dell'atto presupposto) riguardassero esclusivamente quest'ultimo. All'udienza odierna, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare sollevata dalla Regione
Calabria, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per i motivi di seguito esposti. La questione dirimente attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio alla luce della riforma del processo tributario e dei principi consolidati in materia di legittimazione passiva. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento deducendo vizi propri non dell'atto esecutivo o della procedura di notifica della cartella stessa, bensì vizi attinenti al merito della pretesa tributaria e all'attività propedeutica all'iscrizione a ruolo.
Specificamente, le eccezioni di prescrizione del tributo per l'anno 2019, di insussistenza del presupposto d'imposta (perdita di possesso) e di omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto per l'anno 2021, investono direttamente il rapporto sostanziale tributario di cui è titolare esclusivo l'Ente Impositore. In base alla nuova disciplina del processo tributario, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. V, n. 35574/2022 e Cass. Sez. VI, n. 5062/2022), qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi propri della stessa, ma all'esistenza del credito o alla mancata notifica degli atti presupposti, il ricorso deve essere notificato obbligatoriamente all'Ente
Impositore. L'Agente della Riscossione, infatti, nel nuovo assetto normativo, mantiene la legittimazione passiva solo per le questioni attinenti la regolarità formale della cartella o delle procedure esecutive, essendo un mero destinatario del pagamento incaricato dal creditore. Dall'esame degli atti emerge inconfutabilmente che il ricorso introduttivo è stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data
20 ottobre 2024. Tale circostanza configura un vizio radicale nell'instaurazione del rapporto processuale.
Non può trovare accoglimento la tesi per cui la chiamata in causa del terzo (l'Ente Impositore) effettuata dall'Agente della Riscossione, o l'intervento volontario dell'Ente stesso, possa avere efficacia sanante "ex tunc" del difetto di notifica originario. La legittimazione passiva, infatti, va verificata al momento della proposizione della domanda. Avendo il ricorrente dedotto vizi imputabili esclusivamente all'Ente Impositore
(quali la prescrizione maturata prima della consegna del ruolo e l'omessa notifica degli atti impositivi), egli aveva l'onere, a pena di inammissibilità, di evocare in giudizio il titolare del diritto controverso. La struttura del processo tributario, rafforzata dalle recenti novelle legislative (in particolare l'art. 14 del D.Lgs. 546/92 come modificato), impone che il ricorso sia proposto nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto presupposto o che è titolare del rapporto giuridico contestato. L'omessa notifica al litisconsorte necessario sostanziale (la Regione Calabria) non può essere surrogata dalla denuntiatio litis operata dall'Agente della
Riscossione, né può essere sanata dall'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio quando, come nel caso di specie, il vizio attiene all'errata individuazione del soggetto passivo principale sin dall'atto introduttivo rispetto ai motivi di ricorso dedotti. La chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione assolve a una funzione di garanzia interna tra coobbligati o di manleva, ma non può sopperire alla mancata vocazione in giudizio della parte necessaria da parte del ricorrente, unico soggetto su cui grava l'onere di individuare correttamente il contraddittore in base al petitum e alla causa petendi.
Ne consegue che il ricorso, essendo stato proposto unicamente nei confronti di un soggetto (l'Agente della
Riscossione) privo di legittimazione passiva rispetto alle censure di merito e di prescrizione sollevate, e non essendo stato notificato all'Ente Impositore nei termini di legge per l'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di legittimazione passiva nel processo tributario, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica dell'atto introduttivo all'Ente Impositore, legittimato passivo necessario in relazione ai motivi dedotti;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.