Articolo 344 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 343Articolo 345
Versione
6 maggio 1952
Art. 344.
(Indagini in caso di perdita presunta)


Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia.
Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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