Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.11414/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in via Umberto 306 Catania, presso lo studio dell'Avv. PISTONE
[...]
GIUSEPPINA, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, sito in Aci Catena Controparte_1 via Turi D'Agostino n. 145 (c.f ); P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.5.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Che con atto di citazione notificato in data 11.7.2019, i coniugi quali Parte_2 Parte_3 proprietari del tratto di terreno sito in Aci Catena, via Turi D'Agostino n. 103 – 105 facente parte del fabbricato censito in catasto al foglio n. 3 particelle n. 252 e 2928 sub 1 e 2, hanno convenuto in giudizio il confinante chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - Controparte_1 in via principale, accertare e dichiarare che il di Acicatena, via Turi Controparte_1
D'agostino 145, è tenuta a risarcire agli odierni attori il danno dagli stessi patito a causa delle difformità costruttive dell'edificio condominile, sia in termini di maggiori costi sostenuti e non preventivati sia in termini di minor superficie fruibile ed edificabile e minor valore del loro fabbricato.
1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Con ordinanza del 17.2.2020, è stata disposta CTU e la relazione è stata depositata in data 9.9.2021.
All'esito, la causa è stata posta in decisione con termine ex art.190 c.p.c. ridotto per comparsa conclusionale.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, si rileva che ex art.2051 c.c. il proprietario custode è chiamato a rispondere dei pregiudizi cagionati alla proprietà altrui, promananti dal proprio bene. Trattasi di responsabilità oggettiva che presuppone l'assolvimento dell'onere della prova del nesso causale tra bene ed evento di danno, a carico del danneggiato, e che può essere esclusa dalla prova del caso fortuito gravante sul danneggiante.
Nel maggio 2015, gli attori, in occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, demolizione e fusione del proprio fabbricato particelle 252 e 2928 sub. 1 e 2 vennero a conoscenza che, contrariamente a quanto risultante dal progetto edilizio autorizzato in data 14.11.2006 prot. 27686/04,
31618, 37495 e posizione n. 74155, non risultavano realizzate alcune delle opere destinate da progetto ad assolvere la funzione di ripartire i carichi della sovrastante struttura condominiale sul piano fondale;
di contro, non essendo state realizzate, l'edificio condominiale scaricava il proprio peso interamente sul maschio murario degli odierni attori, pur non essendo questo compatibile con una tale configurazione di carico.
In particolare, al di sotto del corpo giuntato adibito a garage, così come invece previsto in progetto nella tavola 0, Sezione A:A, non era stato realizzato un ulteriore piano interrato che avrebbe dovuto raggiungere le fondazioni del fabbricato ricadente sul tratto di terreno degli odierni attori. Inoltre, la quota di fondazione del corpo principale adibito ad abitazione del , prospiciente il terreno CP_1 di proprietà dei ricorrenti, risultava a quota + 2m rispetto al piano di calpestio, mentre, secondo quanto previsto nel progetto del , avrebbe dovuto essere interrato. CP_1
Gli attori, pertanto, non potendo proseguire i lavori di manutenzione e ristrutturazione del loro fabbricato secondo quanto previsto nel loro originario progetto, erano costretti a presentare una variante, al fine di contenere la spinta geostatica del terrapieno di dislivello pari a 2m da una parte del
2 confine e di 4m dall'altra, prevedeva la realizzazione di un setto in cemento armato tra la struttura del fabbricato da realizzare sul terreno dei coniugi e il confine con il condominio, nonché un Pt_1 muro di sostegno a mensola con fondazione zoppa, al fine di garantire la staticità e sicurezza dell'edificio condominiale.
Al fine di fare accertare le difformità riscontrate, gli attori hanno instaurato un giudizio per ATP iscritto al n.r.g.18386/2016, nel corso del quale si costituiva il Condominio che riconosceva espressamente le difformità lamentate dagli attori dichiarando di avere già deliberato i lavori volti a risolvere la problematica, nonché di avere sporto querela contro i progettisti dell'epoca.
Stante l'inerzia del gli attori provvedevano personalmente a realizzare i lavori di CP_1 consolidamento necessari sostenendo i relativi costi, al fine di potere realizzare la propria costruzione senza rischi alla stabilità dell'edificio condominiale limitrofo.
La relazione tecnica d'ufficio ha confermato la rappresentazione dei fatti offerta dagli attori. Il CTU ha accertato che gli inconvenienti lamentati in citazione, quantificando i maggiori costi sostenuti per tali interventi, per €37.638,88, oltre iva come quantificati dal CTU e in €22.500,00 la perdita di valore per la minore superficie fruibile ed edificabile.
Il CTU ha accertato che “l'edifico " ," presenta, allo stato di fatto, la base delle CP_1 fondazioni non conforme al progetto approvato;
tale constatazione veniva rilevata in occasione dei lavori di scavo attivati da parte attrice nell'anno 2015 – come da autorizzazione dell'Ufficio del Genio
Civile di Catania del 28 Maggio 2015, con protocollo n. 089522 – per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica adiacente la parete perimetrale dell'edificio preesistente….MI … il CP_2 corpo principale adibito ad abitazione del " ", prospiciente il terreno di CP_1 CP_1 proprietà degli attori (Sezione B-B, Immagine n. 05) risulta ad una quota superiore ( quota + 2 m) invece di essere interrate così come da progetto”.
In ordine ai lavori eseguiti dagli attori, il CTU ha riscontrato che “Le indagini condotte in loco, all'interno della proprietà degli attori, hanno evidenziato un sistema di opere di sostegno di nuovo impianto, che corrispondono: 1) un setto in cemento armato inserito tra le strutture del nuovo fabbricato da realizzare, atto a contrastare la spinta geostatica del terrapieno di dislivello di circa
2,00 m, vista la quota di impronta delle fondazioni del condominio “ ” (cfr. Immagine n. CP_1
05). 2) un muro di sostegno a mensola, con fondazione zoppa lato monte, atto a contrastare la spinta geostatica del terrapieno di dislivello di circa 4,00 metri, con il fabbricato limitrofo indentificato con il condominio “ ” (cfr.Immagine n. 06 e 09)”. CP_1
Il CTU ha rilevato poi che “La Variante in corso d'opera –Autorizzata ai sensi degli artt. 17 e 18 della
3 Legge n.64/74 – con Prot. n. 8056 del 16/01/2017 alla Posizione n. 113700 – nasceva dall'esigenza di realizzare un sistema di opere di sostegno idonee a stabilizzare i terrapieni, che risultavano essere instabili, e, dunque, rappresentavano una minaccia per la pubblica e privata incolumità”.
Ancora, il CTU ha riscontrato che “Il setto in cemento armato, che delimita il perimetro ovest dell'unità immobiliare degli attori, e il muro di sostegno, che si colloca a vista nella corte esterna, sono supportate, altresì, da un muro di pietrame originario che si colloca a tergo dei setti e del muro di sostegno (Cfr. immagine n. 05 e 06)”.
Prosegue il CTU “..per la salvaguardia della statica del fabbricato condominiale si è ritenuto opportuno di non demolire tali opere murarie, e di addossare il setto in c.a. di nuova realizzazione alla parete in muratura esistente comportando una riduzione di superficie e fruibilità del nuovo fabbricato realizzato dagli attori. In particolare, il fabbricato di nuova realizzazione è stato ridotto per una superficie pari a 14,10 mq (setto contro parete in muratura), mentre il lotto di terreno è stato ridotto da una superficie pari a 8,60 mq (testa del muro di sostegno + parete in muratura). Inoltre, la fondazione del muro di sostegno è stata progettata e realizzata interamente sul lotto di terreno
invadendo il lotto per una superficie pari a 12,40 mq”. Controparte_3
Il CTU ha concluso che gli interventi “...realizzati da parte attrice fossero idonei e necessari a contenere la spinta del terreno a monte e scongiurare eventuali ribaltamenti”.
Il CTU ha tuttavia specificato che “…. la scelta progettuale di realizzare dei setti ed un muro di sostegno, per contenere le spinte del terrapieno sottostante la proprietà condominiale, nasceva da un mancato intervento, altrettanto risolutivo, che poteva realizzarsi all'interno della proprietà condominiale, ovvero, la realizzazione di una paratia del tipo “berlinese” della profondità idonea a contenere le tensioni geostatiche indotte dal terreno”.
Ne consegue che le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori vanno senz'altro riconosciute agli attori, quale voce di danno direttamente imputabile alle originarie modalità di realizzazione dell'edificio in quanto recante un concreto rischio per la sua stessa stabilità, come rappresentato dal CP_2
CTU. Non può invece essere riconosciuto quanto richiesto per la riduzione di valore del fabbricato attoreo per le dimensioni ridotte derivanti dall'esecuzione di un setto aggiuntivo. Ciò, per due ordini di ragioni: da un lato, la costruzione di maggior volume si fonda su una progettazione sin dall'origine e di fatto non “realizzabile” che invero non avrebbe potuto prescindere da quello che era il preesistente stato dei luoghi.
In secondo luogo, e ciò appare determinante, in quanto lo stesso CTU, pur condividendo la scelta costruttiva adottata dalla parte attrice per ovviare al pericolo per la stabilità, ha tuttavia precisato che
4 sarebbe stato possibile anche effettuare un intervento alternativo, su area condominiale, che avrebbe eliminato la conseguenza (per la quale qui si pretende il risarcimento) della riduzione della proprietà attrice frutto dell'intervento attuato in seguito ad una scelta progettuale rimessa alla unilaterale e libera determinazione della parte attrice.
In definitiva, la domanda attorea deve trovare accoglimento con la condanna del CP_1 convenuto al pagamento di favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€37.638,88, oltre iva, e interessi legali dalla sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, determinato sulla scorta del criterio del decisum per tutte le fasi, ridotte ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta, nella contumacia del convenuto. Pone le spese di CTU, liquidate con sperato decreto, a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €37.638,88, oltre iva, già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano per compensi in €5.261,00, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto con condanna a rifondere alla parte attrice quanto anticipato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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