CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2404/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5380 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Comune di Reggio Calabria, Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per TARI anni dal 2018 al 2022, notificato l'11.2.2025 e meglio indicato in epigrafe, relativo ad immobile sito nel territorio del detto Comune, per un importo complessivo di € 4.671,00, di cui
€ 3.155,77 a titolo di tributo.
Deduce la prescrizione del credito per l'anno 2018, e la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, errata individuazione del soggetto passivo ed errori nei calcoli dell'imposta per avvenuto parziale pagamento.
Il Comune resistente ha depositato memoria nella quale dichiara di aver provveduto in autotutela allo sgravio dell'atto opposto, allegando il provvedimento del 10.9.2025.
Chiede dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve prendersi atto del venir meno dell'interesse ad una decisione di merito, atteso il documentato sgravio totale dell'atto impugnato, sia pure in data successiva alla notifica del ricorso.
Atteso il leale comportamento processuale del comune, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre il comune deve essere condannato al pagamento del rimante mezzo, liquidato complessivamente in euro
200,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antiststario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite per ½, condannando il comune al pagamento del rimante mezzo, liquidato complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2404/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5380 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Comune di Reggio Calabria, Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per TARI anni dal 2018 al 2022, notificato l'11.2.2025 e meglio indicato in epigrafe, relativo ad immobile sito nel territorio del detto Comune, per un importo complessivo di € 4.671,00, di cui
€ 3.155,77 a titolo di tributo.
Deduce la prescrizione del credito per l'anno 2018, e la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, errata individuazione del soggetto passivo ed errori nei calcoli dell'imposta per avvenuto parziale pagamento.
Il Comune resistente ha depositato memoria nella quale dichiara di aver provveduto in autotutela allo sgravio dell'atto opposto, allegando il provvedimento del 10.9.2025.
Chiede dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve prendersi atto del venir meno dell'interesse ad una decisione di merito, atteso il documentato sgravio totale dell'atto impugnato, sia pure in data successiva alla notifica del ricorso.
Atteso il leale comportamento processuale del comune, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre il comune deve essere condannato al pagamento del rimante mezzo, liquidato complessivamente in euro
200,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antiststario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite per ½, condannando il comune al pagamento del rimante mezzo, liquidato complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15% IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile