TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. 838/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 838/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (C.F. ) rappr.ta e difesa dall' avv. Antonio Mercogliano, Parte_1 C.F._1 dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
(C.F. , rappr.to e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._2
Mercogliano, dom.to come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 12.06.2025 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Moschiano, in data 04.05.1986 e di aver avuto tre figli, (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]) e (nato il [...]), tutti maggiorenni ed Persona_3 economicamente indipendenti, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in atti va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 24.04.2025, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge. Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 838/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta ", vertente
TRA
, (C.F. ) rappr.ta e difesa dall' avv. Antonio Mercogliano, Parte_1 C.F._1 dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
(C.F. , rappr.to e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._2
Mercogliano, dom.to come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 12.06.2025 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Moschiano, in data 04.05.1986 e di aver avuto tre figli, (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]) e (nato il [...]), tutti maggiorenni ed Persona_3 economicamente indipendenti, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in atti va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 24.04.2025, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge. Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano