Sentenza 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02536/2026REG.PROV.COLL.
N. 01928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2025, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor GI OL IA, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per le Marche, Sezione I, n. 827 del 31 ottobre 2024, resa inter partes , concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il consigliere AN AT e udito per la parte appellante l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 279 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Marche, i signori PA AC, AN AN, IT LI, RI GN, IE TI, IP PA, IO LL, CI SA, GI OL IA e EP ON, tutti Carabinieri (ad esclusione del PA ex sottufficiale della Marina Militare) cessati dal servizio per dimissioni volontarie, avevano chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990 oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto la sussistenza dei presupposti per godere di detto beneficio economico.
3. Nella resistenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS e del Ministero della difesa, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa (tale capo della sentenza non risulta impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha respinto il ricorso nei riguardi del signor IP PA (anche tale capo della sentenza non risulta impugnato con conseguente passaggio in giudicato);
- ha accolto il ricorso nei riguardi di tutti gli ulteriori ricorrenti;
- ha compensato le spese di lite, fatta salva la ripetizione del contributo unificato come per legge.
4. In particolare, il Tribunale ha richiamato lo specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l'Arma dei Carabinieri ”.
Ha, quindi, dichiarato il “ diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali ”; con l’obbligo di corrispondere “ soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724/1994 ”.
5. Avverso tale pronuncia, nei (soli) riguardi del ricorrente signor GI OL IA, l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 18 febbraio 2025 e depositato il 7 marzo 2025, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-4) così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis, c. 2, del d.l. 387 del 1987 nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il requisito anagrafico pari ad anni 55 compiuti al momento della cessazione dal servizio ”.
5.1. Parte appellante, in particolare, deduce che il predetto sarebbe privo del requisito anagrafico richiesto dalla norma in epigrafe avendo raggiunto i prescritti 55 anni soltanto in data 9 settembre 2018 invece che il 12 settembre 2017, come risulterebbe dal prospetto di liquidazione del TFS.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la parziale riforma dell’impugnata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Il signor IA, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare fondato.
10. Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota il gravame in esame verte sull’assunto secondo cui nei riguardi dell’appellato, signor GI OL IA, non sarebbero configurabili i presupposti del beneficio economico riconosciutogli ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 laddove, in particolare, impone “ il requisito anagrafico pari ad anni 55 compiuti al momento della cessazione dal servizio ”.
Orbene quanto dedotto da parte appellante risulta corroborato dagli atti di causa, con la conseguente insussistenza del requisito anagrafico richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio, atteso che, come testualmente dedotto in seno al gravame in esame, il IA “ è nato il [...] ed avrebbe dunque maturato il requisito anagrafico dei 55 anni soltanto in data 09.09.2018, con ciò non concretizzando all’atto della cessazione il requisito anagrafico richiesto per il riconoscimento del diritto invocato. ”.
Tale circostanza, relativa alla precisa data di nascita dell’odierno appellato, trova riscontro negli atti di causa, di tal che risulta insussistente il requisito anagrafico richiesto dalla disciplina de qua .
Invero, il IA, come dedotto da parte appellante, risulta nelle condizioni di conseguire il requisito anagrafico dei 55 anni soltanto il 9 settembre 2018, quindi successivamente alla data di cessazione dal servizio ed a prescindere dal fatto che si voglia prendere in considerazione quella del 12 settembre 2017, dichiarata nell’atto di diffida (doc. 9 allegato al ricorso di prime cure), o quella del 30 agosto 2018 indicata nel ricorso introduttivo, pagina 5, nonché nel prospetto di liquidazione del TFS (doc. 18 prodotto agli atti del giudizio di prime cure a cura di parte appellante in data 25 settembre 2023).
11. Tanto premesso, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
12. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g 1928/2025), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI SI IN, Presidente FF
AN AT, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AT | GI SI IN |
IL SEGRETARIO