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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nunziatina Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Grimaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa n. 208/2014 emesso dal Tribunale di
Catania il 20.03.2014, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Acireale, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli ed , oggi maggiorenni Per_1 Per_2
ed entrambi economicamente indipendenti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa 20.03.2014 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base al nuovo accordo che modifica le condizioni della separazione, le parti hanno stabilito che:
“Il SI. non dovrà versare più alcuna somma a titolo di mantenimento per Parte_1
il figlio , poiché quest'ultimo è economicamente autosufficiente. Per_2
Gli stessi dichiarano inoltre di avere risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale il
21.09.1985 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale al n. 378, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL. /EST. IL PRESIDENTE