Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4039/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Giudice
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'avv.to Paola Valle del foro di Gorizia C.F._2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia ER
nata dalla loro relazione sentimentale, alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale così disporre:
1) AFFIDAMENTO:
Affidare in modo condiviso la figlia minore ad entrambi i genitori e con suo collocamento prevalente residenza presso la madre;
2) TEMPI DI PERMANENZA:
1
La minore starà con ciascun genitore secondo la seguente calendarizzazione strutturata su base bisettimanale e fermi i diversi accordi delle parti.
ER I NA (pari): starà dal lunedì dopo scuola al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina con il padre e dal venerdì dopo scuola, come previsto al sottostante capoverso, al venerdì successivo con la madre. ER II NA (dispari): starà durante la settimana con la madre fino al venerdì mattina e con il padre dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina successivo, quando il padre la accompagnerà a scuola.
Le parti dimettono schema riepilogativo come da pag. 2 del ricorso.
b) Durante la settimana, le parti si impegnano a organizzarsi in modo da garantire a
ER il migliore sostegno anche scolastico e ad adeguandosi alle sue esigenze (ad esempio: se la minore deve studiare materie in cui è più preparato il padre, a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra, verrà da egli supportata nello studio e viceversa); le parti si impegnano altresì a supportarsi vicendevolmente e a prescindere dai turni genitoriali sopra determinati negli accompagnamenti alle attività extra scolari della figlia in modo che i loro oneri di accompagnamento siano paritetici.
Alla stessa stregua, le parti concordano che, in caso di loro necessità, l'altro genitore si renda disponibile, fatti salvi impegni lavorativi, a tenere la figlia, impegnandosi a non lasciarla sola.
c) Vacanze estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane anche consecutive d'estate da individuarsi di comune accordo entro il 30/04 di ogni anno in modo da consentirne l'iscrizione ai centri estivi o al ricreestate. In caso di disaccordo, la scelta dell'individuazione delle due settimane da trascorrere con la figlia spetterà a ciascuna parte ad anni alterni, a nulla rilevando l'eventuale accordo delle parti e/o la mancata formalizzazione della scelta che, in caso di mancato accordo e/o comunicazione da parte del genitore cui spetta il diritto di scelta per quell'anno, passerà all'altro genitore. Nel 2025 le parti concordano che la scelta spetti alla madre.
d) Natale e altre festività: ER Natale: trascorrerà ad anni alterni con un genitore le giornate dal 23/12 sera al
25/12 sera (con cambio genitoriale verso le 19:00/19:30); starà con l'altro genitore dal
25/12 al 01/1 (con cambio genitoriale verso le 18:00) e con l'altro dal 01/01 alla
2 ripresa della scuola;
nel 2024 la minore starà il padre dal 23 /12 al 25/12 e così avanti, alternando negli anni i citati periodi.
Pasqua: le parti staranno trascorreranno con la figlia l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
nel 2025 la minore starà con la mamma. Salvo loro diversi accordi.
Vacanze di carnevale: le parti trascorreranno con la figlia l'intero periodo delle vacanze di carnevale ad anni alterni;
nel 2025 la minore starà con il padre. Salvo loro diversi accordi.
Altre festività: le parti trascorreranno le altre singole festività da calendario in modo alternato negli anni (se un anno la minore starà il 25/4 con un genitore, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro).
e) Compleanni: la minore trascorrerà il giorno del compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non possibile, un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro; ferma restando in questo caso la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia almeno due ore nella giornata del compleanno;
il giorno del compleanno dei genitori, la minore potrà stare con il genitore che festeggia il compleanno almeno due ore da individuarsi di comune accordo.
f) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferirsi informazioni sullo stato di salute della figlia e a informarsi presso l'altro genitore circa le figure di cura e assistenza e sull'andamento di sue eventuali terapie. In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire la figlia, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo la minore nelle giornate che per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lei. In caso di malattia della minore, laddove trasportabile, la minore starà con il genitore con cui già ha trascorso la notte;
in caso di malattia sopravvenuta durante la giornata le parti terranno conto delle determinazioni della minore circa il dove stare e della sua trasportabilità.
3) CASA FAMILIARE:
Le parti concordano che la casa familiare di proprietà di rimanga nel Parte_2
suo esclusivo godimento;
e la figlia la rilasceranno entro il Parte_1
15/01/2025 e si trasferiranno nell'alloggio che la predetta ha acquistato in Duino
IN (TS), Villaggio San Mauro TS, loc. Sistiana 107/c; le parti si accorderanno per la divisione dei beni di comune proprietà presenti nell'alloggio familiare.
3 4) CONTRNBUTO AL MANTENIMENTO:
Ordinario: fermo il contribuito diretto al mantenimento ordinario per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si impegna a corrispondere con Parte_2
bonifico bancario e con valuta entro il 25 di ogni mese e con decorrenza dicembre 2024
a mensili 200€, adeguabili secondo indici Istat dal 12/12/2024. Dallo Parte_1
stesso mese, cesserà di corrispondere sul conto cointestato con Parte_1
il suo contributo alle spese domestiche. Parte_2
Le parti danno atto di aver tenuto conto nell'individuare il quantum del contributo al mantenimento l'attuale loro stipendio;
concordano sin d'ora un adeguamento automatico in aumento del citato importo nel caso in cui migliori i Parte_2 propri redditi e in particolare che l'importo del contributo ordinario salga automaticamente a:
- 200€ mensili laddove la sua busta paga sia di netti in pagamento ricompresa tra i
1501€ e i 1800€,
- 250€ laddove la sua busta paga sia di netti in pagamento ricompresa tra i 1801€ e i
2000€,
- 300€ laddove la sua busta paga sia di netti in pagamento ricompresa tra i 2000€ e i
2400€,
- 400€ laddove la sua busta paga sia di netti in pagamento superiore ai 2400€ (con rivalutazione sempre decorrente dal 29/10/2024)
Le parti reciprocamente si impegnano a comunicarsi e documentarsi eventuali loro cambi di lavoro entro 5 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto, riferimenti contrattuali e relativi redditi;
le parti concordano che l'aumento del contributo, come sopra descritto decorra dal mese contestuale all'intervenuta sottoscrizione da parte di del nuovo contratto di lavoro. Parte_2
Straordinario: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per la figlia in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd.
18/5/15, cui concordano di aggiungere con la stessa ripartizione, ogni ulteriore spesa da sostenersi per lei (tra queste a titolo esplicativo e ferme restando che dette spese verranno anticipate, salvo diverso accordo, dalla madre, quelle per il vestiario, per i centri estivi, il ricreestate, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, le ripetizioni
4 in caso di insufficienza scolastica o se consigliate dalla scuola, quelle per le ricariche del telefono, i tagli di capelli, quelli per i compagni di classe e/o amici, etc.).
Le parti nel raggiungere gli accordi relativi alle statuizioni economiche hanno tenuto conto del fatto che a breve avrà un miglioramento del suo reddito di Parte_1
tal che la condizione non potrà essere invocata quale sopravvenuta e legittimante istanze di modifica dei presenti accordi.
5) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per la figlia spetti in misura del 100% a;
altrettanto la Parte_1
fruizione di bonus collegati al di lei Isee, a eccezione di quelli che rimborsano spese extra cui entrambe le parti hanno contribuito e che verranno per tale motivo divise tra le parti.
b) DETRAZIONI: le parti concordano che nel corrente anno le detrazioni fiscali per la figlia spettino a e così avanti fino a quando non avrà Parte_1 Parte_2 un contratto di lavoro che gli consenta di utilmente beneficiarne;
dall'anno successivo al verificarsi di detta condizione, le detrazioni fiscali per la figlia saranno a beneficio di ciascuna parte in misura del 50% ciascuna c) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione della figlia e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per la figlia stessa;
si dichiarano sin d'ora reciprocamente consenzienti a loro espatri in Slovenia, Austria, e Croazia giornalieri.
d) le parti, fatto salvo quanto nel presente ricorso concordato, danno atto che non sussistono tra loro rapporti di debito/credito.
e) le parti si impegnano entro il 31/12/24 a chiudere il conto corrente loro cointestato”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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