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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CANGEMI ANTONELLA
Ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. INGOGLIA EVE
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto in data 08/04/2002 matrimonio
[...] concordatario in Trapani (TP), atto n. 20, parte II, serie A, ufficio 1, anno pagina 1 di 3 2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Trapani, con la parte resistente . Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione sono nati due figli: , in data Per_1
01.08.2002, e , in data 25.09.2007. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva il quale, pur esprimendo Controparte_1
anch'egli la volontà di separarsi dalla moglie, contestava le avverse deduzioni rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
A seguito dell'audizione delle parti, con ordinanza del giorno
22.12.2024, il Giudice disponeva provvisoriamente l'affido condiviso della minore , regolando, altresì, il diritto di visita del padre, genitore non Per_2 collocatario, e gravava il Sig. dell'obbligo di versare CP_1
mensilmente alla Sig.ra l'importo di € 250,00 rivalutabili a titolo Parte_1 di mantenimento della prole minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, al lordo dell'assegno unico, percepito in pari misura da entrambi i genitori.
Nella stessa sede venivano disposti accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali e disposto l'ascolto della minore, che, a conoscenza di un riavvicinamento tra i genitori, preferiva non essere sentita pur riferendo di vedere regolarmente il padre.
In corso di causa, le parti rappresentavano l'intervenuta riconciliazione ed insistevano affinché fosse formalizzata detta condizione.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessati gli effetti del ricorso per riconciliazione;
- nulla per le spese di lite;
- manda la cancelleria.
Così deciso in Trapani in data 24.06.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 785/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CANGEMI ANTONELLA
Ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. INGOGLIA EVE
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto in data 08/04/2002 matrimonio
[...] concordatario in Trapani (TP), atto n. 20, parte II, serie A, ufficio 1, anno pagina 1 di 3 2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Trapani, con la parte resistente . Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione sono nati due figli: , in data Per_1
01.08.2002, e , in data 25.09.2007. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva il quale, pur esprimendo Controparte_1
anch'egli la volontà di separarsi dalla moglie, contestava le avverse deduzioni rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
A seguito dell'audizione delle parti, con ordinanza del giorno
22.12.2024, il Giudice disponeva provvisoriamente l'affido condiviso della minore , regolando, altresì, il diritto di visita del padre, genitore non Per_2 collocatario, e gravava il Sig. dell'obbligo di versare CP_1
mensilmente alla Sig.ra l'importo di € 250,00 rivalutabili a titolo Parte_1 di mantenimento della prole minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, al lordo dell'assegno unico, percepito in pari misura da entrambi i genitori.
Nella stessa sede venivano disposti accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali e disposto l'ascolto della minore, che, a conoscenza di un riavvicinamento tra i genitori, preferiva non essere sentita pur riferendo di vedere regolarmente il padre.
In corso di causa, le parti rappresentavano l'intervenuta riconciliazione ed insistevano affinché fosse formalizzata detta condizione.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara cessati gli effetti del ricorso per riconciliazione;
- nulla per le spese di lite;
- manda la cancelleria.
Così deciso in Trapani in data 24.06.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3