Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1998, n. 464
Articolo 2Articolo 4
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12 gennaio 1999
Art. 3. 1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unita' disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall' articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , come modificato dall' articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 .
Entrata in vigore il 12 gennaio 1999