Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina.
Commentario • 1
- 1. Fermo reale e diritto di difesa: una partita apertaHervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 41625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41625 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/10/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 973
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 31036/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.M., nato a (OMISSIS);
2) M.M., nato a (OMISSIS).
avverso la ordinanza resa il 26.6.2005 dal tribunale per il riesame di Roma.
Visto il provvedimento denunciato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - In data 6.5.2006 la cittadina rumena I.A., appena diciassettenne, sporgeva denuncia-querela ai carabinieri di Bracciano, riferendo che:
- qualche giorno prima era giunta dalla Romania per raggiungere il cugino C.M., che aveva detto ai suoi genitori di averle trovato un lavoro presso un bar;
- all'arrivo era stata prelevata prima dal cugino e poi da un amico di questi, tale Mi., poi identificato in M.M., il quale l'aveva portata in un campeggio, dove l'aveva fatto alloggiare in una roulotte, assieme a tale L. (poi identificata per T.A.L.);
- sistemato il bagaglio, il M. le aveva detto che il mattino seguente doveva andare a prostituirsi. Al suo rifiuto il M. l'aveva minacciata con una pistola, e anzi, sempre sotto la minaccia della pistola, l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale (alla fine del quale il giovane aveva eiaculato sulle lenzuola);
- il mattino seguente, intorno alle ore 8,00, il cugino M. le aveva intimato di recarsi in strada per prostituirsi, consegnandole abiti succinti, che lei però si rifiutava di indossare, cosicché L. le aveva messo nella borsa una minigonna, una maglietta, dei collants e alcuni profilattici;
- dopo aver accompagnato L., il cugino era ritornato e l'aveva portata a bordo di uno scooter nello stesso posto in cui aveva lasciato L.;
- un po' di tempo dopo il cugino era ritornato con un amico per controllare la situazione, chiedendole se aveva già intascato qualche compenso. Davanti al suo diniego, l'aveva minacciata con una pistola, intimandole di indossare gli abiti "da lavoro" e di "darsi da fare";
- in preda allo sconforto e al pianto, aveva attirato l'attenzione di un passante, che l'aveva accompagnata presso la caserma dei carabinieri.
Sulla scorta delle indicazioni della ragazza, la polizia giudiziaria individuava il campeggio e la roulotte dove era stata condotta e, alla presenza del responsabile del campeggio, perquisiva la roulotte e sottoponeva a sequestro probatorio uno zaino contenente indumenti femminili e le lenzuola.
Identificato e rintracciato il M., la polizia perquisiva il suo luogo di lavoro e la sua abitazione, sottoponendo a sequestro probatorio una pistola semiautomatica a gas con proiettili, cinque bombolette per la ricarica, un coltello, un'agendina con dentro due preservativi, nonché lo scooter e l'autovettura di sua proprietà. In data 7.5.2006 la stessa polizia giudiziaria sottoponeva a fermo i cittadini rumeni M.M. e C.M. come gravemente indiziati di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), nonché - il primo - anche di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) in danno della predetta A. I..
In data 8.5.2006 il Pubblico Ministero presso il tribunale di Civitavecchia convalidava il sequestro probatorio a carico dei due indagati.
2 - Su istanza di riesame proposta dal M. e dal C., il competente tribunale di Roma confermava il sequestro.
Esaminando i motivi di riesame, il tribunale osservava:
a) che la dedotta nullità per mancato avviso all'indagato M., presente alle suddette perquisizioni, della facoltà di farsi assistere da un difensore, doveva ritenersi sanata ai sensi dell'art. 180 c.p. e art. 182 c.p., comma 2, perché non dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dei relativi atti investigativi;
b) che il Pubblico Ministero aveva assolto al suo onere motivazionale in ordine alla necessità probatoria del sequestro, laddove aveva rilevato che le cose sequestrate erano pertinenti ai reati ed erano indispensabili per la prosecuzione delle indagini.
3 - Entrambi gli indagati hanno presentato ricorso per cassazione con atti separati di identico contenuto.
In particolare lamentano:
3.1 - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità art. 114 disp. att. c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c). Sostengono la nullità della perquisizione e del sequestro eseguiti alla presenza del M. perché mancava (la prova de) l'avviso al medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore, dal momento che nessun avviso risultava a verbale. Sulla scia di una sentenza di questa corte, sostengono inoltre la tempestività della eccezione, perché, trattandosi di nullità a regime intermedio pertinente alla fase delle indagini preliminari, deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado;
3.2 - mancanza o illogicità di motivazione della impugnata ordinanza nella parte in cui ritiene soddisfatto l'obbligo motivazionale in ordine alla necessità probatoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - In ordine al primo motivo di ricorso (n. 2.1), con cui si lamenta il mancato avviso al M. della facoltà di farsi assistere da un difensore, va subito osservato che il C. manca di interesse al riguardo, atteso che il sequestro è stato eseguito su cose appartenenti al M., sulle quali il primo non aveva alcun diritto alla restituzione.
Quanto al merito, la censura è priva di fondamento.
L'art. 114 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, nel procedere a un atto di perquisizione o di sequestro, deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In sostanza, per i cd. atti a sorpresa (come perquisizione e sequestro) il difensore non ha diritto al preavviso, ma ha diritto di assistere al compimento dell'atto, senza che questo debba essere sospeso o rinviato per consentire al difensore di assistervi (art. 356 c.p.p.). Per conseguenza, la violazione della norma di cui al predetto art. 114 è causa di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che il mancato avvertimento all'indagato può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad avere l'assistenza del difensore (almeno nei casi in cui il difensore, richiesto dall'indagato, sia concretamente in grado di presenziare all'atto prima che questo si esaurisca).
Tuttavia si tratta di una nullità generale, ma non assoluta, che ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (Cass. Sez. 1^, n. 4017 del 6.6.1997, Pata, rv. 207858; Cass. Sez. 1^, n. 3124 del 30.6.1992, Ritrecina, rv. 191920).
Questo non significa che la nullità deve essere eccepita dall'indagato, presente, prima del compimento del sequestro, giacché altrimenti si farebbe gravare sulla parte priva di assistenza tecnica un onere processuale che solo la competenza tecnica del difensore è in grado di conoscere e valutare. Significa però che il difensore deve tempestivamente eccepirla appena nominato, giacché sin dal momento della nomina egli può prender visione del verbale di sequestro consegnato in copia all'indagato (art. 355 c.p.p., comma 1) e così venire a conoscenza della irregolarità.
L'eccezione sollevata solo con la richiesta di riesame è perciò tardiva.
Non possono quindi essere condivise quelle sentenze che, pur ravvisando una nullità a regime intermedio nella violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., concludono che essa debba essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 180 c.p.p. (Cass. Sez. 5^, n. 10478 del 7.7.1999, Dolce, rv. 214466;
Cass. Sez. 5^, n. 20271 del 2.4.2003, Annibaldi, rv. 224775), ovvero possa essere dedotta con la richiesta di riesame (Cass. Sez. 3^, n. 33517 del 12.7.2005, Rubino, rv. 233164; Cass. Sez. 3^, n. 9630 del 25.10.2005, Arcidiaco, rv. 234041). Queste pronunce, infatti, non considerano che, essendo presupposto dell'art. 114 che l'indagato assista al compimento del sequestro, va applicato il regime di deducibilità previsto dall'art. 182 c.p.p., comma 2. 5 - Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 325 c.p.p., comma 1, perché deduce un vizio di motivazione laddove la norma codicistica ammette soltanto il ricorso per violazione di legge.
Nè può dirsi che nella ordinanza impugnata la motivazione in ordine alla necessità probatoria sia assolutamente mancante o meramente apparente, di talché possa ravvisarsi una violazione della norma processuale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3. Infatti sia il Pubblico Ministero sia il giudice del riesame hanno sinteticamente rilevato che le cose sequestrate erano indispensabili per la prosecuzione delle indagini.
6 - In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso del C., mentre va rigettato quello del M., con le conseguenze di legge in ordine alle spese e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del C. e rigetta quello del M.. Condanna entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e il primo anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006