Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 41625
CASS
Sentenza 11 ottobre 2006

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Massime1

La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina.

Commentario1

  • 1Fermo reale e diritto di difesa: una partita aperta
    Hervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 41625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41625
Data del deposito : 11 ottobre 2006

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