Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
Qualora il difensore tempestivamente presenti richiesta di rinvio dell'udienza in ragione di un proprio documentato contemporaneo impegno in altra sede giudiziaria, il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2007, n. 16427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16427 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 259
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8097/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI DO, N. Il 17.8.1926 a Polla;
avverso la sentenza in data 13 dicembre 2005 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in primo grado emessa in data 17 marzo 2005 dal Tribunale della stessa città con la quale NN DO, nella qualità di legale rappresentante della ditta ELMONT IMPIANTI s.r.l., veniva riconosciuto responsabili del delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in danno del lavoratore IC VI. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione NN DO, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo denuncia l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 420 ter c.p.p., sostenendo che il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente non riconosciuto il legittimo impedimento a comparire del difensore, per concomitante impegno dinanzi alla S.C., tempestivamente comunicato (si sostiene 25 giorni prima della udienza). La Corte di merito all'udienza prefissata, anziché valutare la richiesta di rinvio, in conformità a quanto annotato sulla istanza, procedeva alla nomina di un difensore di ufficio e dichiarava la contumacia dell'imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso con la conseguente nullità assoluta dell'ordinanza contumaciale e di tutti gli atti successivi del procedimento ex art. 178 c.p.p., lett. c). Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio espresso sulla procedibilità ex officio del reato contestato fondato sulla circostanza che i giorni di inabilità al lavoro fossero più di quaranta. La Corte di merito aveva sul punto confermato il percorso argomentativi del primo giudice che aveva erroneamente individuato quale durata della malattia lo spazio temporale intercorso tra il giorno iniziale dell'infortunio (4.10.1999) e quello in cui la persona infortunata poteva riprendere il lavoro (n. 26.11.1999). Si sostiene, da parte del ricorrente, che illogicamente la Corte aveva desunto dal certificato dell'INAIL la durata della malattia, che documentava, invece, solo che in quel giorni la parte offesa si era recata presso quegli uffici.
Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di Appello, pur dando atto del comportamento colposo del lavoratore, non avrebbe tenuto conto che l'infortunio era stato determinato esclusivamente dal comportamento imprudente ed esorbitante dello stesso rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
La questione relativa alla dedotta nullità dell'udienza dibattimentale - conseguentemente della sentenza -, per essere stata tenuta in assenza del difensore legittimamente impedito in violazione del disposto dell'art. 420 ter c.p.p., è fondata. E1 da premettere in fatto che : a) l'avv. Fortunato Prisco, difensore di fiducia dello NN, presentava in data 20.10.2005 istanza di rinvio del dibattimento, rappresentando il suo impedimento per essere contestualmente impegnato nello stesso giorno (13.12.2005) in altra udienza come difensore dinanzi alla Corte di cassazione;
b) il Presidente di Sezione in data 28 ottobre rinviava ogni valutazione annotando sull'istanza deposita "si deciderà in udienza"; c) all'udienza fissata la Corte non procedeva ad alcuna valutazione sul dedotto impedimento, ma nominava un difensore di ufficio e, dichiarata la contumacia dell'imputato, invitava le parti a concludere.
In aderenza ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. ex pluribus, Sez. 4^, 15 ottobre 2003, Padello) ritiene la Corte che, qualora venga tempestivamente presentata richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento del difensore dell'imputato - impegnato in altra sede giudiziaria - il giudice di merito debba in ogni caso pronunziarsi sulla stessa e, nell'effettuare il postulato bilanciamento delle interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i tempi di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.
Non appare invece affatto ragionevole e conforme a diritto trattare il procedimento in assenza dell'avvocato istante, astenendosi dal delibare la pur documentata richiesta di rinvio e nominando un difensore d'ufficio, poiché sussiste pur sempre il diritto dell'imputato di essere assistito dal proprio difensore di fiducia (v. in tal senso, Sez. 1^, 27 gennaio 1998, Randazzo). Dall'omessa valutazione dell'eventuale legittimo impedimento del difensore a comparire consegue la nullità del giudizio e della sentenza conclusiva ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, con rinvio ad altra sezione della medesima corte d'appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007