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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM BR, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 91/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202400000656000 DIRITTO ANNUALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202400000656000 IVS 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“Che Codesta On. Commissione Tributaria Regionale di Genova, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della Sentenza 696/2024, con richiesta di fissazione di pubblica udienza on line, sia per la fase di sospensiva richiesta, per cui è causa, che per il merito alla luce di tutte le deduzioni riportate, si riformi la sentenza emessa in primo grado per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-IN VIA PRELIMINARE previa sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento
“Comunicazione preventiva di fermo amministrativo del motoveicolo Piaggio PA 300, Tg Targa_1- Documento n.04880202400000656000, fascicolo n. 2024/000004048 notificato in data 13.02.2024 ed emesso da Agenzia delle Entrate- Riscossione di Genova per un totale pari ad euro 1.398.542,43;
-SEMPRE IN VIA PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado n.696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova -Sezione depositata il 06/08/2024
-NEL MERITO, ed in riforma alla sentenza appellata n.696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova -Sezione depositata il 06/08/2024- dopo aver esaminato tutti i documenti prodotti nello specifico caso- dichiarare l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo relativo al veicolo del Sig. Ricorrente_1 in quanto procedura illegittima essendo relativa all'unico mezzo di proprietà del ricorrente strumentale all'attività professionale del ricorrente
- e per l'effetto, dichiarate che nessuna procedura di fermo amministrativo poteva e può essere attivata sul mezzo de quo e che Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere sul mezzo di proprietà del Sig. Ricorrente_1;
- sulla condanna alle spese da liquidare, accertare la pregiudizialità del quantum della condanna alle spese di giudizio in capo al ricorrente appellante poiché non corrispondenti alla natura della domanda per cui si è fatto ricorso al Giudice di primo grado e poiché eccessiva rispetto alle legittime pretese
-e per l'effetto, annullare e riformare la sentenza considerata l'erronea quantificazione delle somme di giustizia liquidare in danno e a pregiudizio del ricorrente.
- In ogni caso, con vittoria e spese di lite di entrambi i giudizi”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
“Respinta la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado e della comunicazione del preavviso di fermo, nel frattempo iscritto, che il ricorso d'appello sia rigettato con vittoria di spese nella misura che il Giudice riterrà di liquidare e conferma dell'atto impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza n. 696/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Genova, che ha rigettato il ricorso contro il fermo amministrativo della sua PA 300.
Il contribuente sostiene che il veicolo sia strumentale alla sua attività di agente di commercio, quindi non pignorabile.
La sentenza ha rigettato il ricorso, stabilendo che non è stata fornita prova sufficiente della strumentalità del mezzo ed il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 5.000 di spese del giudizio.
Appella il contribuente per i seguenti motivi:
1. Errore di giudizio: Il veicolo sarebbe necessario per il lavoro.
2. Illegittimità del fermo: in quanto i beni strumentali non potrebbero essere soggetti a fermo.
3. Errore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: la stessa Agenzia affermerebbe a che i veicoli di lavoro non devono essere bloccati.
4. Spese legali eccessive: La condanna sarebbe sproporzionata.
Propone istanza ex art. 47, comma 3 D. LGS 546/1992.
L'Agenzia Entrate Riscossioni difende la decisione della Corte e chiede il rigetto dell'appello.
Controdeduce: - Il fermo è stato disposto per un debito di € 1.398.532,43.
- Il motoveicolo è registrato per uso privato e non è formalmente legato all'attività lavorativa.
- Ricorrente_1 ha accesso a un altro veicolo (un'auto in leasing fino al 2026), quindi il fermo della PA non pregiudicherebbe la sua attività.
- Non è stata fornita documentazione idonea per provare che la PA sia indispensabile per il lavoro.
Con ordinanza n. 56/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese della fase cautelare nella misura di € 500,00.
All'udienza del 14/1/2026 viene in discussione il merito della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'articolo 86, comma 2 del Dpr n. 602/73, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati non può essere avviata dall'agente della riscossione se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione. Gli elementi utili a comprovare la strumentalità del bene consistono nell'accertare che l'utilizzo del veicolo oggetto della procedura di fermo abbia rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell'attività.
La nozione di bene strumentale a tal fine rilevante è limitata ai soli casi in cui dal bene medesimo dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che, solo in tali ipotesi, si giustifica l'esenzione dalla misura cautelare, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività di impresa.
Nel caso di specie l'infondatezza dell'appello è manifesta, in quanto il contribuente:
1) non ha fornito prova rigorosa che dall'utilizzo del motociclo sul quale è stato iscritto il fermo amministrativo dipendano i ricavi caratteristici della propria impresa;
2) ma anche ammesso che egli possa utilizzare la PA per lavoro, risulta comunque locatario, fino al 27/9/2026, di un autoveicolo tg. Targa_2 per cui, pur non essendo proprietario di tale mezzo, lo può senz'altro utilizzare per lo svolgimento della propria attività professionale, che non risulta quindi impedita dal fermo del motociclo.
Nessun errore hanno quindi commesso l'Agenzia Entrate Riscossione nel sottoporre il motociclo a fermo e la Corte di primo grado a respingere il ricorso di parte.
Infondata è anche la doglianza relativa all'entità delle spese del giudizio a cui l'appellante è stato condannato;
la parte dichiara nel ricorso di primo grado: “Ai sensi dell'art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002, in relazione al CUT, si dichiara che il presente atto è volto esclusivamente all'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo e non delle singole cartelle esattoriali”, mentre nel giudizio di appello dichiara: “che il valore della presente controversia è nello scaglione oltre i 200.000,01”. Sul punto evidenzia il Collegio l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo non può essere considerata una causa di valore indefinito.
Secondo l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il valore della lite è determinato dall'importo del tributo contestato.
Nel caso del preavviso di fermo, l'atto non è una pretesa autonoma, ma un atto della riscossione che richiama carichi tributari già contenuti in precedenti cartelle o accertamenti esecutivi.
Pertanto:
- Il valore della causa davanti al giudice tribtuario corrisponde alla somma dei soli tributi indicati nel preavviso
(escludendo sanzioni e interessi, a meno che l'impugnazione non riguardi esclusivamente quelli).
- Se il preavviso riguarda più cartelle, il valore è dato dal totale dei tributi in esse contenuti.
Ciò posto corretto risulta l'ammontare delle spese liquidate dalla Corte di primo grado in relazione all'ammontare dei tributi.
Evidenzia inoltre il Collegio che, nel caso di preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle esattoriali che comprendono debiti di natura mista (tributaria, contributiva INPS, diritti camerali, sanzioni codice della strada), la giurisdizione va ripartita secondo la natura dei crediti sottesi: al giudice tributario per i crediti tributari, al giudice ordinario per gli altri ed il contribuente può proporre separati ricorsi davanti ai giudici competenti per ciascuna tipologia di credito.
Se invece il ricorso viene proposto unitariamente, ciascun giudice adito può pronunciarsi solo sulle questioni rientranti nella propria giurisdizione, con possibilità di "translatio iudicii" per le altre. Quanto sopra premesso e in conclusione:
- l'appello deve esere respinto per quanto attiene i debiti tributari, con conferma della impugnata decisione:
- le spese del presente grado vengono addebitata al contribuente soccombente e liquidate nella misura complessiva di € 5.000,00, già ridotte e comprensive della fase cautelare.
- le questioni relative ai debiti non tributari vanno devolute al giudice ordinario.
P.Q.M.
Respinge l'appello come da motivazione e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro 5.000,00 già ridotte.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
OM BR, AT
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 91/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 06/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202400000656000 DIRITTO ANNUALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04880202400000656000 IVS 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“Che Codesta On. Commissione Tributaria Regionale di Genova, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della Sentenza 696/2024, con richiesta di fissazione di pubblica udienza on line, sia per la fase di sospensiva richiesta, per cui è causa, che per il merito alla luce di tutte le deduzioni riportate, si riformi la sentenza emessa in primo grado per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-IN VIA PRELIMINARE previa sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento
“Comunicazione preventiva di fermo amministrativo del motoveicolo Piaggio PA 300, Tg Targa_1- Documento n.04880202400000656000, fascicolo n. 2024/000004048 notificato in data 13.02.2024 ed emesso da Agenzia delle Entrate- Riscossione di Genova per un totale pari ad euro 1.398.542,43;
-SEMPRE IN VIA PRELIMINARE sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado n.696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova -Sezione depositata il 06/08/2024
-NEL MERITO, ed in riforma alla sentenza appellata n.696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova -Sezione depositata il 06/08/2024- dopo aver esaminato tutti i documenti prodotti nello specifico caso- dichiarare l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo relativo al veicolo del Sig. Ricorrente_1 in quanto procedura illegittima essendo relativa all'unico mezzo di proprietà del ricorrente strumentale all'attività professionale del ricorrente
- e per l'effetto, dichiarate che nessuna procedura di fermo amministrativo poteva e può essere attivata sul mezzo de quo e che Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere sul mezzo di proprietà del Sig. Ricorrente_1;
- sulla condanna alle spese da liquidare, accertare la pregiudizialità del quantum della condanna alle spese di giudizio in capo al ricorrente appellante poiché non corrispondenti alla natura della domanda per cui si è fatto ricorso al Giudice di primo grado e poiché eccessiva rispetto alle legittime pretese
-e per l'effetto, annullare e riformare la sentenza considerata l'erronea quantificazione delle somme di giustizia liquidare in danno e a pregiudizio del ricorrente.
- In ogni caso, con vittoria e spese di lite di entrambi i giudizi”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
“Respinta la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado e della comunicazione del preavviso di fermo, nel frattempo iscritto, che il ricorso d'appello sia rigettato con vittoria di spese nella misura che il Giudice riterrà di liquidare e conferma dell'atto impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante impugna la sentenza n. 696/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Genova, che ha rigettato il ricorso contro il fermo amministrativo della sua PA 300.
Il contribuente sostiene che il veicolo sia strumentale alla sua attività di agente di commercio, quindi non pignorabile.
La sentenza ha rigettato il ricorso, stabilendo che non è stata fornita prova sufficiente della strumentalità del mezzo ed il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 5.000 di spese del giudizio.
Appella il contribuente per i seguenti motivi:
1. Errore di giudizio: Il veicolo sarebbe necessario per il lavoro.
2. Illegittimità del fermo: in quanto i beni strumentali non potrebbero essere soggetti a fermo.
3. Errore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: la stessa Agenzia affermerebbe a che i veicoli di lavoro non devono essere bloccati.
4. Spese legali eccessive: La condanna sarebbe sproporzionata.
Propone istanza ex art. 47, comma 3 D. LGS 546/1992.
L'Agenzia Entrate Riscossioni difende la decisione della Corte e chiede il rigetto dell'appello.
Controdeduce: - Il fermo è stato disposto per un debito di € 1.398.532,43.
- Il motoveicolo è registrato per uso privato e non è formalmente legato all'attività lavorativa.
- Ricorrente_1 ha accesso a un altro veicolo (un'auto in leasing fino al 2026), quindi il fermo della PA non pregiudicherebbe la sua attività.
- Non è stata fornita documentazione idonea per provare che la PA sia indispensabile per il lavoro.
Con ordinanza n. 56/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese della fase cautelare nella misura di € 500,00.
All'udienza del 14/1/2026 viene in discussione il merito della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'articolo 86, comma 2 del Dpr n. 602/73, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati non può essere avviata dall'agente della riscossione se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione. Gli elementi utili a comprovare la strumentalità del bene consistono nell'accertare che l'utilizzo del veicolo oggetto della procedura di fermo abbia rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell'attività.
La nozione di bene strumentale a tal fine rilevante è limitata ai soli casi in cui dal bene medesimo dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che, solo in tali ipotesi, si giustifica l'esenzione dalla misura cautelare, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività di impresa.
Nel caso di specie l'infondatezza dell'appello è manifesta, in quanto il contribuente:
1) non ha fornito prova rigorosa che dall'utilizzo del motociclo sul quale è stato iscritto il fermo amministrativo dipendano i ricavi caratteristici della propria impresa;
2) ma anche ammesso che egli possa utilizzare la PA per lavoro, risulta comunque locatario, fino al 27/9/2026, di un autoveicolo tg. Targa_2 per cui, pur non essendo proprietario di tale mezzo, lo può senz'altro utilizzare per lo svolgimento della propria attività professionale, che non risulta quindi impedita dal fermo del motociclo.
Nessun errore hanno quindi commesso l'Agenzia Entrate Riscossione nel sottoporre il motociclo a fermo e la Corte di primo grado a respingere il ricorso di parte.
Infondata è anche la doglianza relativa all'entità delle spese del giudizio a cui l'appellante è stato condannato;
la parte dichiara nel ricorso di primo grado: “Ai sensi dell'art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002, in relazione al CUT, si dichiara che il presente atto è volto esclusivamente all'impugnativa del preavviso di fermo amministrativo e non delle singole cartelle esattoriali”, mentre nel giudizio di appello dichiara: “che il valore della presente controversia è nello scaglione oltre i 200.000,01”. Sul punto evidenzia il Collegio l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo non può essere considerata una causa di valore indefinito.
Secondo l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il valore della lite è determinato dall'importo del tributo contestato.
Nel caso del preavviso di fermo, l'atto non è una pretesa autonoma, ma un atto della riscossione che richiama carichi tributari già contenuti in precedenti cartelle o accertamenti esecutivi.
Pertanto:
- Il valore della causa davanti al giudice tribtuario corrisponde alla somma dei soli tributi indicati nel preavviso
(escludendo sanzioni e interessi, a meno che l'impugnazione non riguardi esclusivamente quelli).
- Se il preavviso riguarda più cartelle, il valore è dato dal totale dei tributi in esse contenuti.
Ciò posto corretto risulta l'ammontare delle spese liquidate dalla Corte di primo grado in relazione all'ammontare dei tributi.
Evidenzia inoltre il Collegio che, nel caso di preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle esattoriali che comprendono debiti di natura mista (tributaria, contributiva INPS, diritti camerali, sanzioni codice della strada), la giurisdizione va ripartita secondo la natura dei crediti sottesi: al giudice tributario per i crediti tributari, al giudice ordinario per gli altri ed il contribuente può proporre separati ricorsi davanti ai giudici competenti per ciascuna tipologia di credito.
Se invece il ricorso viene proposto unitariamente, ciascun giudice adito può pronunciarsi solo sulle questioni rientranti nella propria giurisdizione, con possibilità di "translatio iudicii" per le altre. Quanto sopra premesso e in conclusione:
- l'appello deve esere respinto per quanto attiene i debiti tributari, con conferma della impugnata decisione:
- le spese del presente grado vengono addebitata al contribuente soccombente e liquidate nella misura complessiva di € 5.000,00, già ridotte e comprensive della fase cautelare.
- le questioni relative ai debiti non tributari vanno devolute al giudice ordinario.
P.Q.M.
Respinge l'appello come da motivazione e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro 5.000,00 già ridotte.