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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28657/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia, presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TARANTO il Parte_1 Parte_2 05/08/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nata una figlia: l'8/10/2023. Per_1
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 150,00 e, quando avrà reperito un lavoro anche con contratto a tempo determinato, corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia, per tutta la durata del contratto lavorativo, la somma di € 200,00 entro il 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50%. Al fine dell'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, i coniugi si atterranno a quanto dettagliatamente specificato nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15 marzo 2016 e attualmente in uso presso codesto Tribunale. Si precisa che per quanto concerne la retta dell'asilo nido privato attualmente frequentato da il padre contribuirà al 50% della predetta retta solo nel Per_1 periodo in cui svolgerà attività lavorativa.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, di cui al D. l.vo 21 dicembre 2021, n. 230, venga versato interamente in favore di , la quale utilizzerà la quota di spettanza del Parte_1 marito in compensazione del 50% delle spese straordinarie che competono al padre, mentre la quota di spese straordinarie di competenza paterna eccedente l'ammontare del 50% dell'assegno unico verrà corrisposta dal padre. Le detrazioni per spese anticipate per conto della figlia spetteranno nella misura del 100% alla madre fino a che il padre non avrà reperito occupazione lavorativa.
DISPONE che il padre, anche in considerazione del fatto che attualmente non possiede una stabile sede di lavoro ed una propria abitazione in Torino o comuni limitrofi, possa vedere e tenere con sé la figlia alcune ore nel corso della settimana prevedendo due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dell'asilo fino alle 18.30 e il sabato o la domenica dalle 14.00 alle 18.30 preferibilmente presso una ludoteca accordandosi con la madre da una settimana all'altra sui giorni.
DISPONE che, quando il padre avrà reperito un'abitazione in Torino o comuni limitrofi, possa vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola fino alle 20.00. Qualora gli orari di lavoro del padre fossero incompatibili con questa previsione i genitori si accorderanno per recuperare i giorni di visita del padre. pagina 2 di 3 Inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati il sabato e la domenica dalle 10/10.30 alle 20.00 senza pernottamento fino al compimento del terzo anno di età. Per le vacanze di Natale 2024/2025 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nel pomeriggio dopo il pranzo di Natale, il pomeriggio del 1° gennaio e il pomeriggio dell'Epifania.
Per quanto concerne le vacanze pasquali, nel caso in cui il padre non avesse ancora reperito una propria abitazione potrà vedere e tenere con sé la figlia il pomeriggio di Pasqua oppure di Pasquetta, mentre qualora avesse già reperito un'abitazione potrà tenere con sé la figlia il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concorderanno entro il 31 maggio il periodo in cui il padre potrà trascorrere una settimana consecutiva con la figlia sempre escludendo il pernottamento fino al compimento del terzo anno di età.
Per quanto concerne il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
Per quanto concerne il giorno del compleanno dei genitori ciascuno di essi potrà trascorrere un paio d'ore con la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28657/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pes Silvia, presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TARANTO il Parte_1 Parte_2 05/08/2020.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nata una figlia: l'8/10/2023. Per_1
Con ricorso depositato il 06/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 150,00 e, quando avrà reperito un lavoro anche con contratto a tempo determinato, corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento della figlia, per tutta la durata del contratto lavorativo, la somma di € 200,00 entro il 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50%. Al fine dell'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, i coniugi si atterranno a quanto dettagliatamente specificato nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15 marzo 2016 e attualmente in uso presso codesto Tribunale. Si precisa che per quanto concerne la retta dell'asilo nido privato attualmente frequentato da il padre contribuirà al 50% della predetta retta solo nel Per_1 periodo in cui svolgerà attività lavorativa.
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli, di cui al D. l.vo 21 dicembre 2021, n. 230, venga versato interamente in favore di , la quale utilizzerà la quota di spettanza del Parte_1 marito in compensazione del 50% delle spese straordinarie che competono al padre, mentre la quota di spese straordinarie di competenza paterna eccedente l'ammontare del 50% dell'assegno unico verrà corrisposta dal padre. Le detrazioni per spese anticipate per conto della figlia spetteranno nella misura del 100% alla madre fino a che il padre non avrà reperito occupazione lavorativa.
DISPONE che il padre, anche in considerazione del fatto che attualmente non possiede una stabile sede di lavoro ed una propria abitazione in Torino o comuni limitrofi, possa vedere e tenere con sé la figlia alcune ore nel corso della settimana prevedendo due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dell'asilo fino alle 18.30 e il sabato o la domenica dalle 14.00 alle 18.30 preferibilmente presso una ludoteca accordandosi con la madre da una settimana all'altra sui giorni.
DISPONE che, quando il padre avrà reperito un'abitazione in Torino o comuni limitrofi, possa vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola fino alle 20.00. Qualora gli orari di lavoro del padre fossero incompatibili con questa previsione i genitori si accorderanno per recuperare i giorni di visita del padre. pagina 2 di 3 Inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati il sabato e la domenica dalle 10/10.30 alle 20.00 senza pernottamento fino al compimento del terzo anno di età. Per le vacanze di Natale 2024/2025 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nel pomeriggio dopo il pranzo di Natale, il pomeriggio del 1° gennaio e il pomeriggio dell'Epifania.
Per quanto concerne le vacanze pasquali, nel caso in cui il padre non avesse ancora reperito una propria abitazione potrà vedere e tenere con sé la figlia il pomeriggio di Pasqua oppure di Pasquetta, mentre qualora avesse già reperito un'abitazione potrà tenere con sé la figlia il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
Per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concorderanno entro il 31 maggio il periodo in cui il padre potrà trascorrere una settimana consecutiva con la figlia sempre escludendo il pernottamento fino al compimento del terzo anno di età.
Per quanto concerne il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
Per quanto concerne il giorno del compleanno dei genitori ciascuno di essi potrà trascorrere un paio d'ore con la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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