Art. 4.
L' articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358 , e' sostituito dal seguente:
"Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, e' uguale a quello dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
L' articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358 , e' sostituito dal seguente:
"Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, e' uguale a quello dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - RUMOR - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO