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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: GALLI FR, Presidente
CIAMPI FR MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Nominativo_1 telefono 1 - CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2024 depositato il 22/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone la società
Ricorrente_1 esercente "lavorazioni preliminari alla stampa e ai media" ha impugnato l'atto di cui in epigrafe con cui l'Ufficio aveva accertato nei suoi confronti un maggior reddito ai fini IRES pari ad
€ 63.230,00 a seguito della contestazione:
di costi non deducibili, correlati a spese di pubblicità per € 63.000,00;
1. di costi non deducibili relativi al Conto "merci c/acquisti" per € 230,00.
2.
Ai fini IRAP, l'Ufficio recuperava a tassazione il maggior valore della produzione pari ad € 112.896,00 collegato agli ultimi due dei sopra citati rilievi. In conseguenza dei rilievi comportanti IVA indetraibile, l'Ufficio recuperava la maggior imposta sul valore aggiunto pari ad € 19.348,00.
Avverso il provvedimento impositivo, la Società propone ricorso con istanza di mediazione ex art. 17-bis D.
Igs. 546/92 al fine di contestare i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento.
Previa istanza di sospensione cautelare, la società ricorrente formulava domanda di annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Ufficio resistendoi al ricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è infondato.
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, la ricortrente denuncia l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 in virtù della presunzione legale assoluta prevista.
L'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 (Legge finanziaria del 2003) stabilisce: "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Infatti, la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, e non altro.
Ciò vuol dire che le le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale".
La norma tende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di prevedere un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport. In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Purtuttavia, ai fini della deducibilità fiscale, le spese di sponsorizzazione debbono essere giustificate da un punto di vista documentale, dunque, devono essere provate le condizioni di applicabilità dell'art. 90, comma
8, cit, della erogazione da parte dello sponsor e dello svolgimento, a fronte dell'erogazione, di una specifica attività del beneficiario della medesima.
Nella presente fattispecie, in relazione alla contabilizzazione di costi correlati a spese per pubblicità e sponsorizzazione, la società ricorrente produceva i contratti pubblicitari con le Associazioni sportive dilettantistiche società 2 e Società 3 SRL, le fatture e le quietanze dei bonifici effettuati.
Non viene invece prodotta alcuna documentazione di supporto alle attività enunciate nei contratti che i soggetti sponsorizzati si erano impegnate a svolgere, come esposizione di cartelli e striscioni, distribuzione di gadget pubblicitari forniti dal Ricorrente_1, sulle borse degli atleti, sulle locandine, sui biglietti delle gare ufficiali dell'società 2, inserimento del link pubblicitario di Ricorrente_1 sull'home page del sito web dell'società 2. Ciò detto, nel caso che ci occupa, la società ricorrente, ha registrato 9 diverse fatture passive riferite a spese sostenute per spese di pubblicità, le quali hanno la finalità di aumentare le vendite, diffondendo un messaggio pubblicitario che comunichi l'esistenza e le caratteristiche di un determinato prodotto o servizio e scaturiscono da un contratto a prestazioni corrispettive;
tali spese prevedono un oggetto erogante la prestazione pubblicitaria ed un secondo soggetto che, dietro pagamento, ne usufruisce. Purtuttavia, non è stata fornita alcuna prova che siano state effettuate le attività previste nei contratti analizzati.
Le foto esibite riguardanti 2 striscioni non riescono a provare il collegamento con le due associazioni sportive interessate società 2 e Società 3, le foto non consentono di ottenere riferimenti temporali, né è possibile stabilire un collegamento con i campi di calcio utilizzare dalle realtà sportive.
Così, sostanzialmente, non è stato dimostrato l'adempimento dell'obbligazione, consistente nell'associazione del nome o del segno distintivo della ricorrente all'attività della controparte,
Ciò ha comportato la ripresa fiscale, da parte dell'Ufficio, della deduzione del relativo imponibile, pari ad
€ 63.000,00 complessivi, per violazione dell'art. 109 del T.U.I.R., non avendo la ricorrente fornito la prova della stessa, onere incombente esclusivamente a suo carico, come ribadito anche recentemente dalla
Suprema Corte, la quale, con Ordinanza n. 35568/2022, ha affermato che "ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato".
Non appaiono rispettate le condizioni di applicabilità dell'art. 90, comma 8 della I. 289/2002.
Quanto al motivo di doglianza riguardante il rilevo per € 230,00, va osservato che la società ricorrente risulta avere acquistato "laterali di tela plastica grigia completi di carrucole e accessori” dalla società Società 4 srls per l'importo di € 230,00 + Iva. Con riferimento a tale fornitore controparte produceva la fattura n. 39 dell'01.02.2019.
L'Ufficio, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, ha ritenuto la documentazione prodotta non idonea né sufficiente, ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R., commi 1 e 2 del T.U.I.R. a dimostrare la competenza, quanto la fattura esibita riporta come data di trasporto il 21.12.2018 coincidente con la data di emissione della fattura.
Pertanto, il costo oggetto di recupero è da ritenersi di competenza dell'anno 2018, anno in cui il costo era certo nella sua esistenza.
Il ricorso va pertanto rigettato,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: GALLI FR, Presidente
CIAMPI FR MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Nominativo_1 telefono 1 - CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036C00822-2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2024 depositato il 22/10/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone la società
Ricorrente_1 esercente "lavorazioni preliminari alla stampa e ai media" ha impugnato l'atto di cui in epigrafe con cui l'Ufficio aveva accertato nei suoi confronti un maggior reddito ai fini IRES pari ad
€ 63.230,00 a seguito della contestazione:
di costi non deducibili, correlati a spese di pubblicità per € 63.000,00;
1. di costi non deducibili relativi al Conto "merci c/acquisti" per € 230,00.
2.
Ai fini IRAP, l'Ufficio recuperava a tassazione il maggior valore della produzione pari ad € 112.896,00 collegato agli ultimi due dei sopra citati rilievi. In conseguenza dei rilievi comportanti IVA indetraibile, l'Ufficio recuperava la maggior imposta sul valore aggiunto pari ad € 19.348,00.
Avverso il provvedimento impositivo, la Società propone ricorso con istanza di mediazione ex art. 17-bis D.
Igs. 546/92 al fine di contestare i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento.
Previa istanza di sospensione cautelare, la società ricorrente formulava domanda di annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Ufficio resistendoi al ricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è infondato.
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, la ricortrente denuncia l'errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 in virtù della presunzione legale assoluta prevista.
L'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 (Legge finanziaria del 2003) stabilisce: "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Infatti, la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, e non altro.
Ciò vuol dire che le le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale".
La norma tende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di prevedere un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport. In sostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Purtuttavia, ai fini della deducibilità fiscale, le spese di sponsorizzazione debbono essere giustificate da un punto di vista documentale, dunque, devono essere provate le condizioni di applicabilità dell'art. 90, comma
8, cit, della erogazione da parte dello sponsor e dello svolgimento, a fronte dell'erogazione, di una specifica attività del beneficiario della medesima.
Nella presente fattispecie, in relazione alla contabilizzazione di costi correlati a spese per pubblicità e sponsorizzazione, la società ricorrente produceva i contratti pubblicitari con le Associazioni sportive dilettantistiche società 2 e Società 3 SRL, le fatture e le quietanze dei bonifici effettuati.
Non viene invece prodotta alcuna documentazione di supporto alle attività enunciate nei contratti che i soggetti sponsorizzati si erano impegnate a svolgere, come esposizione di cartelli e striscioni, distribuzione di gadget pubblicitari forniti dal Ricorrente_1, sulle borse degli atleti, sulle locandine, sui biglietti delle gare ufficiali dell'società 2, inserimento del link pubblicitario di Ricorrente_1 sull'home page del sito web dell'società 2. Ciò detto, nel caso che ci occupa, la società ricorrente, ha registrato 9 diverse fatture passive riferite a spese sostenute per spese di pubblicità, le quali hanno la finalità di aumentare le vendite, diffondendo un messaggio pubblicitario che comunichi l'esistenza e le caratteristiche di un determinato prodotto o servizio e scaturiscono da un contratto a prestazioni corrispettive;
tali spese prevedono un oggetto erogante la prestazione pubblicitaria ed un secondo soggetto che, dietro pagamento, ne usufruisce. Purtuttavia, non è stata fornita alcuna prova che siano state effettuate le attività previste nei contratti analizzati.
Le foto esibite riguardanti 2 striscioni non riescono a provare il collegamento con le due associazioni sportive interessate società 2 e Società 3, le foto non consentono di ottenere riferimenti temporali, né è possibile stabilire un collegamento con i campi di calcio utilizzare dalle realtà sportive.
Così, sostanzialmente, non è stato dimostrato l'adempimento dell'obbligazione, consistente nell'associazione del nome o del segno distintivo della ricorrente all'attività della controparte,
Ciò ha comportato la ripresa fiscale, da parte dell'Ufficio, della deduzione del relativo imponibile, pari ad
€ 63.000,00 complessivi, per violazione dell'art. 109 del T.U.I.R., non avendo la ricorrente fornito la prova della stessa, onere incombente esclusivamente a suo carico, come ribadito anche recentemente dalla
Suprema Corte, la quale, con Ordinanza n. 35568/2022, ha affermato che "ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato".
Non appaiono rispettate le condizioni di applicabilità dell'art. 90, comma 8 della I. 289/2002.
Quanto al motivo di doglianza riguardante il rilevo per € 230,00, va osservato che la società ricorrente risulta avere acquistato "laterali di tela plastica grigia completi di carrucole e accessori” dalla società Società 4 srls per l'importo di € 230,00 + Iva. Con riferimento a tale fornitore controparte produceva la fattura n. 39 dell'01.02.2019.
L'Ufficio, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, ha ritenuto la documentazione prodotta non idonea né sufficiente, ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R., commi 1 e 2 del T.U.I.R. a dimostrare la competenza, quanto la fattura esibita riporta come data di trasporto il 21.12.2018 coincidente con la data di emissione della fattura.
Pertanto, il costo oggetto di recupero è da ritenersi di competenza dell'anno 2018, anno in cui il costo era certo nella sua esistenza.
Il ricorso va pertanto rigettato,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).