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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2407/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Carmelo Di Marco n. 64 (C.F.: ) C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 8 (C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati a Piazza NA in P.zza C.F._2
Boris Giuliano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Miriam Fanella (C.F.: , che C.F._3 li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 19 dicembre 2024, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario dagli stessi contratto in data 08.04.2005 a Piazza NA (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, Serie A, Anno 2005.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nate le figlie a Piazza Per_1
NA (EN) il 17/11/2006 e , a Piazza NA (EN) il 12/01/2009, in atto minorenne. Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il decreto di omologa n. 4891/2022 del
06/07/2022, reso all'esito del procedimento iscritto al RG n. 491/2022.
Rilevato che in seno al ricorso introduttivo le parti hanno chiesto di “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08.04.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armeria, anno 2005, parte 2, serie A, numero 7, tra i sigg. e , ordinando al competente Ufficiale dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio. 2) I ricorrenti restano liberi di fissare, ciascuno per proprio conto, la rispettiva residenza o domicilio, facendosi reciprocamente obbligo di darsene tempestiva comunicazione delle variazioni nell'interesse della figlia minore. 3) La casa coniugale, appartamento sito a Piazza NA in via Carmelo Di Marco
n. 64, con ogni arredo in essa contenuto, resterà assegnata alla sig.ra in Parte_1 ragione della collocazione prevalente presso di sé delle figlie - che sta per traguardare la Per_1
Per_ maggiore- età ed , che restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. 4) In capo ad entrambi i genitori permane la titolarità e l'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore Per_
. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate di comune accordo tra i genitori. 5) I ricorrenti si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita delle figlie al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, pertanto, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la loro vita ed educazione, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra le figlie e ciascuno dei genitori ed a tenerle aliene da ogni ipotesi di conflittualità. 6) Ferma la collocazione presso il domicilio della madre di entrambe le figlie, il sig. , considerata la distanza di Parte_2 residenza, potrà vedere e tenere con sé le figlie, in ogni momento in cui ne faranno richiesta previo accordo telefonico con le stesse, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di studio e regolarmente almeno un fine settimana al mese. Trascorrerà con le figlie, previo accordo con la madre, almeno trenta giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con possibilità di portarle lontano dal luogo di residenza abituale;
uguale diritto spetterà per il medesimo periodo alla madre;
i genitori dovranno preventivamente comunicare, l'uno all'altro, il luogo ed il periodo in cui verranno trascorse le vacanze. Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo per un periodo di almeno 6 giorni consecutivi, comprensivi di pernottamento;
trascorreranno, inoltre, la Pasqua e la Pasquetta un anno con la madre ed uno con il padre per un periodo continuativo di almeno tre giorni comprensivi di pernottamento. 7) Il padre corrisponderà per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 300,00 mensili, € 150,00 per ognuna, a mezzo bonifico bancario presso il conto della madre, entro il giorno 10 di ogni mese;
la madre percepirà per intero l'assegno unico, mentre entrambi i genitori condivideranno al 50% il carico fiscale delle stesse. 8) Le spese straordinarie, in via esemplificativa relative all'educazione, scuola, sport e salute dei minori, definite secondo il protocollo elaborato dal CNF, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno. 9) Ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 10) La sig.ra continuerà a Pt_1 pagare interamente ed esclusivamente il mutuo contratto con l'Istituto bancario CARIGE, fino alla naturale estinzione del 31/12/2026, manlevando il marito comproprietario per il caso di ritardo o inadempimento mentre il sig. si impegna a trasferire la proprietà del 50% di sua Parte_2 appartenenza del detto immobile alle due figlie, quando il mutuo sarà completamente estinto. 11) In relazione al libretto di deposito presso Poste Italiane e la polizza posta futuro, già intestata alle due figlie, gli stessi deliberano di vincolare le somme esclusivamente per le figlie minori, così convenuto da entrambi, e si impegnano a non disporne singolarmente, pena il diritto dell'altro alla rifusione di quanto singolarmente dal coniuge prelevato. 12) concordano i ricorrenti che, per il caso di cambio di collocazione delle figlie – qualora le stesse decidessero di trasferire la loro residenza presso il padre, la sig.ra verserà per il loro mantenimento al padre la somma mensile di €. 200,00 per Pt_1 entrambe, autorizzando lo stesso a percepire l'assegno unico per intero;
corrisponderà inoltre la quota parte del 50% delle spese straordinarie determinate ai sensi del punto 8 del presente atto. 12)
I ricorrenti si danno atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e se ne scambiano ampia e reciproca quietanza”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4891/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio RG n. 491/2022, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, né all'interesse della minore , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come Per_2
chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 15.07.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Si precisa, infine, che la figlia , nata il [...], era già maggiorenne alla data di Per_1
presentazione del ricorso (dicembre 2024), pertanto non si applicheranno nei suoi confronti le disposizioni relative all'affidamento e al diritto di visita. Resta invece, fermo, l'obbligo di contribuzione al mantenimento sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la Parte_2 C.F._2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 08.04.2005
a Piazza NA (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso congiunto, depositato in data 19 dicembre 2024, e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2407/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Carmelo Di Marco n. 64 (C.F.: ) C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 8 (C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati a Piazza NA in P.zza C.F._2
Boris Giuliano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Miriam Fanella (C.F.: , che C.F._3 li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 19 dicembre 2024, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario dagli stessi contratto in data 08.04.2005 a Piazza NA (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, Serie A, Anno 2005.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nate le figlie a Piazza Per_1
NA (EN) il 17/11/2006 e , a Piazza NA (EN) il 12/01/2009, in atto minorenne. Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il decreto di omologa n. 4891/2022 del
06/07/2022, reso all'esito del procedimento iscritto al RG n. 491/2022.
Rilevato che in seno al ricorso introduttivo le parti hanno chiesto di “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08.04.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armeria, anno 2005, parte 2, serie A, numero 7, tra i sigg. e , ordinando al competente Ufficiale dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio. 2) I ricorrenti restano liberi di fissare, ciascuno per proprio conto, la rispettiva residenza o domicilio, facendosi reciprocamente obbligo di darsene tempestiva comunicazione delle variazioni nell'interesse della figlia minore. 3) La casa coniugale, appartamento sito a Piazza NA in via Carmelo Di Marco
n. 64, con ogni arredo in essa contenuto, resterà assegnata alla sig.ra in Parte_1 ragione della collocazione prevalente presso di sé delle figlie - che sta per traguardare la Per_1
Per_ maggiore- età ed , che restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. 4) In capo ad entrambi i genitori permane la titolarità e l'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore Per_
. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate di comune accordo tra i genitori. 5) I ricorrenti si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita delle figlie al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, pertanto, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la loro vita ed educazione, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra le figlie e ciascuno dei genitori ed a tenerle aliene da ogni ipotesi di conflittualità. 6) Ferma la collocazione presso il domicilio della madre di entrambe le figlie, il sig. , considerata la distanza di Parte_2 residenza, potrà vedere e tenere con sé le figlie, in ogni momento in cui ne faranno richiesta previo accordo telefonico con le stesse, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di studio e regolarmente almeno un fine settimana al mese. Trascorrerà con le figlie, previo accordo con la madre, almeno trenta giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, con possibilità di portarle lontano dal luogo di residenza abituale;
uguale diritto spetterà per il medesimo periodo alla madre;
i genitori dovranno preventivamente comunicare, l'uno all'altro, il luogo ed il periodo in cui verranno trascorse le vacanze. Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo per un periodo di almeno 6 giorni consecutivi, comprensivi di pernottamento;
trascorreranno, inoltre, la Pasqua e la Pasquetta un anno con la madre ed uno con il padre per un periodo continuativo di almeno tre giorni comprensivi di pernottamento. 7) Il padre corrisponderà per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 300,00 mensili, € 150,00 per ognuna, a mezzo bonifico bancario presso il conto della madre, entro il giorno 10 di ogni mese;
la madre percepirà per intero l'assegno unico, mentre entrambi i genitori condivideranno al 50% il carico fiscale delle stesse. 8) Le spese straordinarie, in via esemplificativa relative all'educazione, scuola, sport e salute dei minori, definite secondo il protocollo elaborato dal CNF, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno. 9) Ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 10) La sig.ra continuerà a Pt_1 pagare interamente ed esclusivamente il mutuo contratto con l'Istituto bancario CARIGE, fino alla naturale estinzione del 31/12/2026, manlevando il marito comproprietario per il caso di ritardo o inadempimento mentre il sig. si impegna a trasferire la proprietà del 50% di sua Parte_2 appartenenza del detto immobile alle due figlie, quando il mutuo sarà completamente estinto. 11) In relazione al libretto di deposito presso Poste Italiane e la polizza posta futuro, già intestata alle due figlie, gli stessi deliberano di vincolare le somme esclusivamente per le figlie minori, così convenuto da entrambi, e si impegnano a non disporne singolarmente, pena il diritto dell'altro alla rifusione di quanto singolarmente dal coniuge prelevato. 12) concordano i ricorrenti che, per il caso di cambio di collocazione delle figlie – qualora le stesse decidessero di trasferire la loro residenza presso il padre, la sig.ra verserà per il loro mantenimento al padre la somma mensile di €. 200,00 per Pt_1 entrambe, autorizzando lo stesso a percepire l'assegno unico per intero;
corrisponderà inoltre la quota parte del 50% delle spese straordinarie determinate ai sensi del punto 8 del presente atto. 12)
I ricorrenti si danno atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e se ne scambiano ampia e reciproca quietanza”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4891/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio RG n. 491/2022, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, né all'interesse della minore , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come Per_2
chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 15.07.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Si precisa, infine, che la figlia , nata il [...], era già maggiorenne alla data di Per_1
presentazione del ricorso (dicembre 2024), pertanto non si applicheranno nei suoi confronti le disposizioni relative all'affidamento e al diritto di visita. Resta invece, fermo, l'obbligo di contribuzione al mantenimento sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la Parte_2 C.F._2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 08.04.2005
a Piazza NA (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso congiunto, depositato in data 19 dicembre 2024, e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.