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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Anna Carbonara - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3059 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. ANNICCHIARICO Parte_1
FR
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RG NA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 29/09/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 21/10/2006 avevano contratto matrimonio in SAN GIORGIO
NI (TA) ;
- dalla loro unione era nato il figlio il 06.11.2007 ; Persona_1
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza n. n. 2592/2024 pubblicata il 23/10/2024
dal Tribunale di Taranto;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 14/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. n. 2592/2024
pubblicata il 23/10/2024 dal Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
2 Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 29/09/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/10/2006 nel Comune di San Giorgio Ionico da , nato Parte_1
a TA (TA) il 11/09/1976, e , nata a Controparte_1
3 TA (TA) il 30/06/1980, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2006 , parte 2 , serie A , numero 42
;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giorgio Ionico
per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e
10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Anna Carbonara - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3059 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. ANNICCHIARICO Parte_1
FR
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RG NA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 29/09/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 21/10/2006 avevano contratto matrimonio in SAN GIORGIO
NI (TA) ;
- dalla loro unione era nato il figlio il 06.11.2007 ; Persona_1
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza n. n. 2592/2024 pubblicata il 23/10/2024
dal Tribunale di Taranto;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 14/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. n. 2592/2024
pubblicata il 23/10/2024 dal Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
2 Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 29/09/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/10/2006 nel Comune di San Giorgio Ionico da , nato Parte_1
a TA (TA) il 11/09/1976, e , nata a Controparte_1
3 TA (TA) il 30/06/1980, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2006 , parte 2 , serie A , numero 42
;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 12.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giorgio Ionico
per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e
10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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