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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Annamaria Zarrelli (c.f.: ), del Foro di Roma, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n.
31 (cap. 00153), giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di cittadina italiana per discendenza
[...]
, nata il [...] in [...], giusta trascrizione dell'atto di nascita Persona_1 presso il Comune di Trani.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 22.08.2023 il ricorrente ha dedotto che
[...]
fosse sua ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_1 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
, cittadina argentina jure soli e cittadina italiana iure sanguinis per Persona_1 discendenza da nato a [...] il [...], contraeva matrimonio con Persona_2
e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente, Persona_3 Parte_1 nato il [...] a [...], Argentina.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suoi successori, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava ha acquistato la cittadinanza italiana Persona_1 per discendenza giusta trascrizione presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Trani, come risulta da documento allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"),
Pag. 2 di 4 confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del
1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e
Pag. 3 di 4 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Annamaria Zarrelli (c.f.: ), del Foro di Roma, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n.
31 (cap. 00153), giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di cittadina italiana per discendenza
[...]
, nata il [...] in [...], giusta trascrizione dell'atto di nascita Persona_1 presso il Comune di Trani.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 22.08.2023 il ricorrente ha dedotto che
[...]
fosse sua ava. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il Persona_1 seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
, cittadina argentina jure soli e cittadina italiana iure sanguinis per Persona_1 discendenza da nato a [...] il [...], contraeva matrimonio con Persona_2
e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente, Persona_3 Parte_1 nato il [...] a [...], Argentina.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'ava trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suoi successori, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava ha acquistato la cittadinanza italiana Persona_1 per discendenza giusta trascrizione presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Trani, come risulta da documento allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"),
Pag. 2 di 4 confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del
1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e
Pag. 3 di 4 politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.