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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9103/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti prof. Jlia Pasquali Cerioli e Stefano Salvatore presso il primo dei quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'avv. Elena Maria Brambati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 15.7.1989 (anno 1989 atto n. 0868 reg. 02 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenne in Persona_2 condizione di disabilità grave
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti conclusioni, trascritte attualizzate con successive note autorizzate di trattazione scritta:
• dichiarare la separazione personale dei ed;
Parte_3 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) il Padre e la RE continueranno ad attenersi alle disposizioni del decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano in ordine ai compiti assegnati a ciascuno in qualità di amministratori di sostegno di LA. Le Parti si impegnano, in ogni caso, al rispetto del principio di reciproca collaborazione e trasparenza nell'assolvimento delle funzioni di amministrazione svolte, comunicandosi tempestivamente ogni decisione adottata nell'interesse della IA.
2) I Genitori si dichiarano sin d'ora disponibili a concordare, all'occorrenza, eventuali modifiche alle presenti condizioni di separazione qualora fosse necessario adattarle a nuove statuizioni di tutela disposte dall'autorità giudiziaria a beneficio della ZZ.
3) La casa familiare di Milano in viale Argonne n. 53, di proprietà esclusiva del , è Pt_4 assegnata, con gli arredi presenti, alla che la abiterà insieme a LA, facendosi Pt_5 integrale carico delle spese per utenze, bollette, gestione condominiale e manutenzione ordinarie e di ogni altro onere, anche fiscale / tributario, connesso alla di lei condizione di genitore assegnatario;
le spese condominiali straordinarie, nonché le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (compresi eventuali interventi straordinari agli impianti), sono e saranno a carico del . Pt_4
4) Le Parti concordano sin d'ora che ogni eventuale modifica circa la collocazione abitativa della IA (in ipotesi, trasferimento con il Padre o presso un istituto) sarà ragione di revisione complessiva delle presenti condizioni di separazione.
5) I Ricorrenti danno atto che il sig. si è trasferito a far data dal 31 luglio 2025 Parte_1 nell'appartamento di via Ajaccio n. 4 Milano, del quale si è obbligato, con contratto preliminare, ad acquistare a titolo oneroso l'usufrutto vitalizio dal figlio , che ne è Per_1 proprietario, accollandosi altresì i costi del mutuo ipotecario sull'immobile con rata mensile pari a 465,67 euro.
6) Con il definitivo trasferimento nell'abitazione di via Ajaccio n. 4 a Milano, il porterà Pt_4 con sé, prelevandoli dalla casa familiare di viale Argonne n. 53 a Milano, i propri beni ed effetti personali, tra i quali la stampa giapponese a tema Grasshopper, il mobile vetrinetta in soggiorno con il suo contenuto (in via es., statuine e vasetti), la stampa del Teatro Verdi di PA e i libri. 7) AL diverso e miglior accordo tra le Parti, e fatta salva ogni eventuale cautela di gradualità nel far abituare LA al seguente nuovo regime, il sig. terrà con sé la ZZ Parte_1 presso l'abitazione di via Ajaccio n. 4 a Milano: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 16.00), prelevandola da casa o dal centro diurno sino alla domenica pomeriggio (ore 17.00), quando la riaccompagnerà a casa, salvi gli impegni del Padre per la partecipazione alle sedute dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, da comunicarsi con congruo anticipo alla RE, che concorderà con il Marito i di lui weekend di recupero;
b) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio a settimana (individuato insieme alla , dalle 16.00 a dopo cena (indicativamente Pt_5 ore 21.00), prelevandola all'uscita dal centro diurno o da casa e riaccompagnandola a casa;
c) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi a settimana (individuati insieme alla , dalle 16.00 a dopo cena (indicativamente Pt_5 ore 21.00), prelevandola all'uscita dal centro diurno o da casa e riaccompagnandola a casa. 8) Salve diverse esigenze, LA continuerà a frequentare il centro diurno Spazio Giovani Autismo di via Mancinelli n. 3 a Milano (orario 09.00 – 16.00), ivi recandosi e ritornando a casa con il servizio trasporti dedicato oppure, se non disponibile, accompagnata dalla RE
o dall'assistente (che la seguono alla fermata in andata e ritorno), salvi i prelevamenti paterni di cui al punto precedente.
9) Qualora un genitore abbia un impedimento nella gestione di LA, delegherà l'assistente a occuparsene, salva l'eventuale disponibilità dell'altro genitore.
10) Nel mese di luglio, salvo diversi e migliori accordi tra i Genitori, LA vedrà il Padre:
- seguendo il regime ordinario qualora la IA si trovi a Milano;
- secondo specifici accordi con la RE qualora la ZZ sia con lei in villeggiatura.
11) Nel mese di agosto LA starà in vacanza due settimane consecutive con il Padre (indicativamente nel primo periodo) e due settimane consecutive con la RE (indicativamente nel secondo periodo). Le Parti concorderanno i periodi e si comunicheranno le località possibilmente entro il Natale precedente. Le Parti dichiarano di aver sinora trascorso con soddisfazione di tutti le intere ferie di agosto con LA a Pozza di Fassa (TN), locando un appartamento.
12) Durante la pausa invernale (Natale – Epifania) la IA starà la prima settimana con un genitore e la seconda settimana (a partire dal pomeriggio dell'ultimo dell'anno) con l'altro, ad anni alterni. Per il 2025 la ZZ starà nella prima settimana con la RE. AL diversi e migliori accordi tra loro, i Genitori passeranno insieme il giorno di Natale con LA.
13) La IA trascorrerà le vacanze pasquali, comprendenti le festività, ad anni alterni con ciascun genitore, così come le altre festività e gli eventuali ponti (in via es., 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre). Le festività includeranno il fine settimana più vicino, se la festività non cade di mercoledì. Qualora la festività cada di mercoledì, la ZZ la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Il weekend precedente e quello seguente rientreranno nella normale alternanza settimanale. 14) Anche in considerazione dei tempi di permanenza di LA presso ciascun genitore, dei correlati compiti di cura stabiliti nel presente accordo e di assegnazione alla Moglie della casa familiare di proprietà esclusiva del Marito, il sig. verserà alla sig.ra , Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento di LA, la somma omnicomprensiva di 800,00 euro mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente tempestivamente comunicato, a decorrere dal mese successivo a quello di uscita definitiva del Padre dalla casa familiare, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
15) LA, maggiorenne in condizione di disabilità grave (art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992 e art. 2, primo comma, lett. a, d. lgs. n. 62 del 2024) e beneficiaria di indennità di accompagnamento / pensione di invalidità dell'importo di circa 16 mila euro annui, contribuirà, come di consueto, alle proprie spese di mantenimento, assistenza, educazione, cura, svago / vacanze agostane e gestione dei suoi beni nei limiti già all'uopo stabiliti dal decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, o da altro eventuale decreto successivo, ripartite, allo stato, come da ultimo rendiconto depositato.
16) Qualora emergessero spese necessarie eccedenti i limiti stabiliti nel punto precedente, superiori alle entrate della IA, i relativi oneri saranno sostenuti, salva specifica diversa autorizzazione del Giudice Tutelare e conseguente utilizzo dei risparmi in capo a LA, con spontanee elargizioni dai Genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o nella diversa misura stabilita di volta in volta in accordo tra il Padre e la RE, tenuto conto, in quanto compatibili con il presente accordo, delle Linee Guida Milano Spese Extra Assegno per Figli con Disabilità del giugno 2025, che qui si intendono espressamente richiamate per quanto di ragione.
17) Le spese per i soggiorni di vacanza / ponti fuori Milano che il Padre o la RE passeranno con la ZZ saranno a carico esclusivo del genitore corrispondente. L'usuale contributo di LA ai costi per le vacanze si intende riferito alle ferie di agosto e imputato in eguale misura ai periodi trascorsi con ciascun genitore (in via es., contribuendo alla locazione mensile dell'appartamento a Pozza di Fassa). Il Marito si occuperà, per i soggiorni di vacanza di LA con la RE, di facilitare/collaborare, all'occorrenza, al viaggio, eventualmente accompagnandole personalmente, essendo difficoltoso per la RE condurre l'autovettura e gestire LA al contempo.
18) Il contributo della ZZ alle proprie spese quotidiane (in via es., piccoli extra per vitto, farmaci, vestiario) sarà corrisposto mediante la disponibilità in capo alla RE di una carta prepagata dell'importo di 200,00 euro mensili, con ricariche di mese in mese operate sul conto corrente di LA a cura del sig. . Eventuali ricariche per importi superiori Parte_1 saranno concordate tra i Genitori, comunque nei limiti stabiliti dal decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, o da altro eventuale decreto successivo. 19) Il corrisponderà alla a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma Pt_4 Pt_5 mensile di 800,00 euro, che le sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente tempestivamente comunicato, a decorrere dal mese successivo a quello di uscita definitiva del Padre dalla casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 20) In occasione e in ragione delle pattuizioni tra i a titolo separativo, gli attivi sul c.c. Pt_3 cointestato tra le Parti n. 00211047834-4, e correlato conto titoli, presso Banca Etica, di circa 165 mila euro, accumulati in via pressoché esclusiva con apporti personali del , Pt_4 sono stati ripartiti, all'estinzione del conto avvenuto in seguito al deposito del ricorso congiunto per separazione, in misura di un 1/3 in favore della sig.ra e di 2/3 in favore Pt_2 del sig. . Parte_1
21) I sig.ri e dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti di dare / avere, Parte_1 Pt_2 ritenendosi sin d'ora entrambi integralmente e incondizionatamente soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatto salvo l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
22) Il presente accordo sarà interpretato ed eseguito secondo buona fede.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne in condizione di disabilità grave non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 15.07.1989
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa LA Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti prof. Jlia Pasquali Cerioli e Stefano Salvatore presso il primo dei quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'avv. Elena Maria Brambati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 15.7.1989 (anno 1989 atto n. 0868 reg. 02 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenne in Persona_2 condizione di disabilità grave
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti conclusioni, trascritte attualizzate con successive note autorizzate di trattazione scritta:
• dichiarare la separazione personale dei ed;
Parte_3 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) il Padre e la RE continueranno ad attenersi alle disposizioni del decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano in ordine ai compiti assegnati a ciascuno in qualità di amministratori di sostegno di LA. Le Parti si impegnano, in ogni caso, al rispetto del principio di reciproca collaborazione e trasparenza nell'assolvimento delle funzioni di amministrazione svolte, comunicandosi tempestivamente ogni decisione adottata nell'interesse della IA.
2) I Genitori si dichiarano sin d'ora disponibili a concordare, all'occorrenza, eventuali modifiche alle presenti condizioni di separazione qualora fosse necessario adattarle a nuove statuizioni di tutela disposte dall'autorità giudiziaria a beneficio della ZZ.
3) La casa familiare di Milano in viale Argonne n. 53, di proprietà esclusiva del , è Pt_4 assegnata, con gli arredi presenti, alla che la abiterà insieme a LA, facendosi Pt_5 integrale carico delle spese per utenze, bollette, gestione condominiale e manutenzione ordinarie e di ogni altro onere, anche fiscale / tributario, connesso alla di lei condizione di genitore assegnatario;
le spese condominiali straordinarie, nonché le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (compresi eventuali interventi straordinari agli impianti), sono e saranno a carico del . Pt_4
4) Le Parti concordano sin d'ora che ogni eventuale modifica circa la collocazione abitativa della IA (in ipotesi, trasferimento con il Padre o presso un istituto) sarà ragione di revisione complessiva delle presenti condizioni di separazione.
5) I Ricorrenti danno atto che il sig. si è trasferito a far data dal 31 luglio 2025 Parte_1 nell'appartamento di via Ajaccio n. 4 Milano, del quale si è obbligato, con contratto preliminare, ad acquistare a titolo oneroso l'usufrutto vitalizio dal figlio , che ne è Per_1 proprietario, accollandosi altresì i costi del mutuo ipotecario sull'immobile con rata mensile pari a 465,67 euro.
6) Con il definitivo trasferimento nell'abitazione di via Ajaccio n. 4 a Milano, il porterà Pt_4 con sé, prelevandoli dalla casa familiare di viale Argonne n. 53 a Milano, i propri beni ed effetti personali, tra i quali la stampa giapponese a tema Grasshopper, il mobile vetrinetta in soggiorno con il suo contenuto (in via es., statuine e vasetti), la stampa del Teatro Verdi di PA e i libri. 7) AL diverso e miglior accordo tra le Parti, e fatta salva ogni eventuale cautela di gradualità nel far abituare LA al seguente nuovo regime, il sig. terrà con sé la ZZ Parte_1 presso l'abitazione di via Ajaccio n. 4 a Milano: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 16.00), prelevandola da casa o dal centro diurno sino alla domenica pomeriggio (ore 17.00), quando la riaccompagnerà a casa, salvi gli impegni del Padre per la partecipazione alle sedute dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, da comunicarsi con congruo anticipo alla RE, che concorderà con il Marito i di lui weekend di recupero;
b) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna, un pomeriggio a settimana (individuato insieme alla , dalle 16.00 a dopo cena (indicativamente Pt_5 ore 21.00), prelevandola all'uscita dal centro diurno o da casa e riaccompagnandola a casa;
c) nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna, due pomeriggi a settimana (individuati insieme alla , dalle 16.00 a dopo cena (indicativamente Pt_5 ore 21.00), prelevandola all'uscita dal centro diurno o da casa e riaccompagnandola a casa. 8) Salve diverse esigenze, LA continuerà a frequentare il centro diurno Spazio Giovani Autismo di via Mancinelli n. 3 a Milano (orario 09.00 – 16.00), ivi recandosi e ritornando a casa con il servizio trasporti dedicato oppure, se non disponibile, accompagnata dalla RE
o dall'assistente (che la seguono alla fermata in andata e ritorno), salvi i prelevamenti paterni di cui al punto precedente.
9) Qualora un genitore abbia un impedimento nella gestione di LA, delegherà l'assistente a occuparsene, salva l'eventuale disponibilità dell'altro genitore.
10) Nel mese di luglio, salvo diversi e migliori accordi tra i Genitori, LA vedrà il Padre:
- seguendo il regime ordinario qualora la IA si trovi a Milano;
- secondo specifici accordi con la RE qualora la ZZ sia con lei in villeggiatura.
11) Nel mese di agosto LA starà in vacanza due settimane consecutive con il Padre (indicativamente nel primo periodo) e due settimane consecutive con la RE (indicativamente nel secondo periodo). Le Parti concorderanno i periodi e si comunicheranno le località possibilmente entro il Natale precedente. Le Parti dichiarano di aver sinora trascorso con soddisfazione di tutti le intere ferie di agosto con LA a Pozza di Fassa (TN), locando un appartamento.
12) Durante la pausa invernale (Natale – Epifania) la IA starà la prima settimana con un genitore e la seconda settimana (a partire dal pomeriggio dell'ultimo dell'anno) con l'altro, ad anni alterni. Per il 2025 la ZZ starà nella prima settimana con la RE. AL diversi e migliori accordi tra loro, i Genitori passeranno insieme il giorno di Natale con LA.
13) La IA trascorrerà le vacanze pasquali, comprendenti le festività, ad anni alterni con ciascun genitore, così come le altre festività e gli eventuali ponti (in via es., 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre). Le festività includeranno il fine settimana più vicino, se la festività non cade di mercoledì. Qualora la festività cada di mercoledì, la ZZ la trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Il weekend precedente e quello seguente rientreranno nella normale alternanza settimanale. 14) Anche in considerazione dei tempi di permanenza di LA presso ciascun genitore, dei correlati compiti di cura stabiliti nel presente accordo e di assegnazione alla Moglie della casa familiare di proprietà esclusiva del Marito, il sig. verserà alla sig.ra , Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento di LA, la somma omnicomprensiva di 800,00 euro mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente tempestivamente comunicato, a decorrere dal mese successivo a quello di uscita definitiva del Padre dalla casa familiare, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
15) LA, maggiorenne in condizione di disabilità grave (art. 3, terzo comma, l. n. 104/1992 e art. 2, primo comma, lett. a, d. lgs. n. 62 del 2024) e beneficiaria di indennità di accompagnamento / pensione di invalidità dell'importo di circa 16 mila euro annui, contribuirà, come di consueto, alle proprie spese di mantenimento, assistenza, educazione, cura, svago / vacanze agostane e gestione dei suoi beni nei limiti già all'uopo stabiliti dal decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, o da altro eventuale decreto successivo, ripartite, allo stato, come da ultimo rendiconto depositato.
16) Qualora emergessero spese necessarie eccedenti i limiti stabiliti nel punto precedente, superiori alle entrate della IA, i relativi oneri saranno sostenuti, salva specifica diversa autorizzazione del Giudice Tutelare e conseguente utilizzo dei risparmi in capo a LA, con spontanee elargizioni dai Genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o nella diversa misura stabilita di volta in volta in accordo tra il Padre e la RE, tenuto conto, in quanto compatibili con il presente accordo, delle Linee Guida Milano Spese Extra Assegno per Figli con Disabilità del giugno 2025, che qui si intendono espressamente richiamate per quanto di ragione.
17) Le spese per i soggiorni di vacanza / ponti fuori Milano che il Padre o la RE passeranno con la ZZ saranno a carico esclusivo del genitore corrispondente. L'usuale contributo di LA ai costi per le vacanze si intende riferito alle ferie di agosto e imputato in eguale misura ai periodi trascorsi con ciascun genitore (in via es., contribuendo alla locazione mensile dell'appartamento a Pozza di Fassa). Il Marito si occuperà, per i soggiorni di vacanza di LA con la RE, di facilitare/collaborare, all'occorrenza, al viaggio, eventualmente accompagnandole personalmente, essendo difficoltoso per la RE condurre l'autovettura e gestire LA al contempo.
18) Il contributo della ZZ alle proprie spese quotidiane (in via es., piccoli extra per vitto, farmaci, vestiario) sarà corrisposto mediante la disponibilità in capo alla RE di una carta prepagata dell'importo di 200,00 euro mensili, con ricariche di mese in mese operate sul conto corrente di LA a cura del sig. . Eventuali ricariche per importi superiori Parte_1 saranno concordate tra i Genitori, comunque nei limiti stabiliti dal decreto del 16 febbraio 2016 del Giudice Tutelare presso codesto ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, o da altro eventuale decreto successivo. 19) Il corrisponderà alla a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma Pt_4 Pt_5 mensile di 800,00 euro, che le sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente tempestivamente comunicato, a decorrere dal mese successivo a quello di uscita definitiva del Padre dalla casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 20) In occasione e in ragione delle pattuizioni tra i a titolo separativo, gli attivi sul c.c. Pt_3 cointestato tra le Parti n. 00211047834-4, e correlato conto titoli, presso Banca Etica, di circa 165 mila euro, accumulati in via pressoché esclusiva con apporti personali del , Pt_4 sono stati ripartiti, all'estinzione del conto avvenuto in seguito al deposito del ricorso congiunto per separazione, in misura di un 1/3 in favore della sig.ra e di 2/3 in favore Pt_2 del sig. . Parte_1
21) I sig.ri e dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti di dare / avere, Parte_1 Pt_2 ritenendosi sin d'ora entrambi integralmente e incondizionatamente soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatto salvo l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
22) Il presente accordo sarà interpretato ed eseguito secondo buona fede.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne in condizione di disabilità grave non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 15.07.1989
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa LA Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG