Art. 3.
Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.
Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.