TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, in persona del Giudice dott.ssa TA AL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 535/2025
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
(appello a sentenza n. 247/2024 del Giudice di Pace di Alba) promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore amministratore Dott. corrente in Mango, Parte_2 piazza Vittorio Veneto n. 8, elettivamente domiciliata in Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo, via
Rossana n. 11, presso lo studio dell'avv. BOTTA Michela del Foro di Cuneo come da procura in atti, la quale dichiara di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa a mezzo fax al n. 0171/411156 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
Contro
C.F. , residente in [...], strada Montagnayes n. 4, CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Porta Pretoria 65, 11100 ST (AO), presso lo studio dell'avv.
NO SS del Foro di ST, che la rappresenta e difende come da procura in atti e che
1 dichiara di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa tramite al fax n.
0165610522, ovvero all'indirizzo di posta elettronica Email_2
APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione ex art. 352 c.p.c. celebrata con trattazione cartolare in data 02/12/2025, riserva sciolta il 3/12/2025.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Asti, contrariis rejectis
“IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 247/2024 pubblicata in data 18/09/2024 del Giudice di Pace di Alba, R.G. 1049/2022, non notificata, e pertanto, PREVIA in ogni caso la restituzione di quanto corrisposto dalla Dott. alla Sig.ra in ottemperanza della sentenza impugnata CP_2 CP_1
▪ CONDANNARE la Sig.ra al pagamento delle spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 913,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
▪ IN SUBORDINE DICHIARARE le spese relative al primo grado interamente compensate tra le parti;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore della scrivente legale che si dichiara antistataria.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, 1.
Rigettare l'appello proposto da Dott. Parte_1
2. Confermare integralmente la sentenza impugnata (sentenza n. 247/2024 del Giudice di Pace di
Alba), ivi inclusa la condanna alle spese della parte ingiungente.
3. Condannare l'Appellante Dott. alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato in data 6.3.2025 la Parte_1 ha impugnato, limitatamente al capo che ha regolato le spese di lite, la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Alba n. 247/2024 pubblicata il 18/09/2024 con la quale è stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio in merito alla controversia introdotta in primo grado dalla signora (opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal GdP di Alba CP_1
2 su ricorso della volto al pagamento della Parte_1 somma di € 2020 a titolo contrattuale per saldo di prestazioni professionali relative al bonus 110% in materia edilizia fatturate, che l'opponente sosteneva non essere mai state effettuate) a favore della ritenuta competenza del GdP di Cuneo e revocato il decreto monitorio opposto.
La sentenza impugnata, con succinta motivazione, ha dato conto che l'opponente aveva eccepito l'incompetenza di Alba in considerazione della residenza del consumatore, nella specie ST, poi non era comparsa alla prima udienza, in cui era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto. Dai documenti versati in atti dalla convenuta opposta, ovvero il verbale di affidamento incarico, qualificati come prestampato, il GdP aveva desunto che la signora rivestisse CP_1 effettivamente la qualifica di consumatore, mentre la Parte_1 era professionista che agiva nell'esercizio della propria attività. Il contratto
[...] CP_3 azionato recava tuttavia una clausola specifica che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di
Cuneo, sicchè il Foro convenzionale eletto dalle parti approvato specificamente dalle parti escludeva tutti i possibili Fori alternativi e restava competente il GdP di Cuneo.
Censura l'appellante il capo con cui la società è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 913, oltre a rimborso del C.U. e ad accessori di legge, sostenendo che , in realtà, il primo giudice non abbia accolto l'eccezione di incompetenza per foro del consumatore della opponente, ma , al contrario, abbia dichiarato applicabile il foro esclusivo convenzionale indicato nei documenti prodotti dalla convenuta opposta, sicchè non sarebbe possibile ritenere che la DOTT. osse soccombente nel giudizio. Parte_1
Censura altresì l'appellante la carenza di motivazione del capo sulle spese e deduce che la sentenza avrebbe dovuto o condannare la signora alle spese o quantomeno compensarle e chiede la CP_1 riforma del capo impugnati, invocando la vittoria nelle spese o, in subordine, la compensazione integrale e proponendo anche istanza di sospensiva.
Costituita in giudizio tempestivamente, l'appellata afferma che, in realtà, il documento denominato
“verbale di conferimento incarico” prodotto dalla controparte in primo grado, non fosse a sé noto e che la a fronte dell'eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale, abbia pervicacemente continuato a sostenere la competenza del Foro di
Alba, quale Foro alternativo ex art. 20 c.p.c. , 1182 c.c. in quanto domicilio del creditore/ luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, affermando di essere la parte debole del contratto e l'inapplicabilità del Foro del Consumatore. Eccepisce di avere in primo grado eccepito comunque l'incompetenza del Foro adito a favore o di ST o di Cuneo e si ritiene pertanto vittoriosa processualmente sul punto, anche in considerazione del risultato della revoca del
3 decreto ingiuntivo opposto, valevole anche per la pretesa sostanziale, con conseguente applicabilità dell'art. 91 c.p.c..
Eccepisce altresì che la motivazione della sentenza sussista, essendo enunciato chiaramente il nesso fra soccombenza e condanna alle spese (richiamo all'art. 91 c.p.c., suddivisione conteggio compensi delle varie fasi processuali) e chiede la conferma della sentenza.
All'esito della prima udienza cartolare del 8.7.25, è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e si è formulata una proposta conciliativa alle parti comportante abbandono dell'appello a spese integralmente compensate del secondo grado, ferme restando le statuizioni del primo, proposta a cui , con le note di precisazione conclusioni, entro il termine assegnato, dopo avere dato atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza, la sola parte appellante ha aderito, mentre l'appellata l'ha rifiutata con motivazione incentrata sulla circostanza della pluralità di procedimenti promossi contro di sé dalla società, per lo stesso titolo, compresa la proposizione di un secondo decreto ingiuntivo, a suo dire per le medesime somme. Si è resa tuttavia disponibile all'abbandono della causa, previo versamento a proprio favore da parte della società avversaria delle spese di lite del grado, ai minimi tariffari, controproposta su cui l'appellante non ha preso posizione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che il merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio in primo grado non è oggetto del presente giudizio, in quanto è stato impugnato il solo capo sulle spese e il giudizio di merito viene indicato dalle parti come già riassunto innanzi al Foro indicato nella sentenza impugnata,
l'appello è infondato.
E' vero che la sentenza non contiene motivazione in ordine al capo delle spese, semplicemente liquidate a carico dell'opposta, ma tale omissione può essere e viene integrata dal giudice dell'appello, tenendo conto del principio cardine in materia di spese, che è quello della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Costituisce principio assodato che, nell'ambito dei giudizi monitori, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza vada sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI,
27/08/2020, n.17854).
Anche allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice
(Cassazione civile sez. III, 20/10/2006, n.22541).
4 Nel caso di specie, la sentenza del GdP che ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente ha definito il giudizio e dunque correttamente ha pronunciato anche sulle spese secondo il criterio della soccombenza e della causalità.
Il governo delle spese di lite è infatti ispirato ai princìpi di causalità e di soccombenza, in virtù dei quali alla parte soccombente (ossia quella le cui richieste siano state disattese dal giudice), si addebitano gli oneri necessari alla decisione, per avervi dato (inutilmente) causa. Il principio della soccombenza, sancito espressamente dall'art. 91 c.p.c., presuppone la presenza di una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice;
in tal caso soccombenza ed imputazione degli oneri processuali coincidono appieno, per cui all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. (Corte appello
Napoli sez. lav., 27/01/2025, n.263, Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28019)
Sotto il primo profilo (soccombenza) va valutato l'effetto per le parti della pronuncia, consistito nella revoca del decreto opposto e dunque nella vittoria processuale della opponente anche in relazione al titolo esecutivo opposto, essendo a tale effetto irrilevante quale fosse il Foro maggiormente auspicato dall'opponente in via di eccezione, posto che, nelle sue difese, la convenuta opposta risulta comunque avere continuato pervicacemente a ribadire la competenza del
Foro di Alba, quale Foro alternativo, nonostante la stessa produzione, da parte sua, dell'accordo contrattuale in senso diverso. Non vi sono dunque ragioni per disporre una compensazione parziale o totale delle spese del giudizio di primo grado.
Sotto il profilo causale, occorre tenere conto dell'inutile dispendio di tempo, risorse economiche ed energie difensive della attuale appellata, costretta a costituirsi prima innanzi al GdP di Alba, a cui la società aveva chiesto il decreto ingiuntivo, e quindi a Cuneo, dispendio che non sarebbe stato Pt_1 dissimile, qualora il giudice avesse ritenuto competente ST piuttosto che Cuneo.
Il presente giudizio è dunque conseguenza diretta ed immediata della deliberata scelta della
[...] di depositare il ricorso monitorio in Alba, nonostante Parte_1 fosse a sue mani, secondo la sua stessa tesi successivamente propugnata, un contratto che prevedeva un Foro scelto consensualmente dalle parti.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado merita conferma.
Il criterio della soccombenza viene applicato anche per le spese del secondo grado di giudizio, che vede l'appellante perdente, non apparendo inoltre il rifiuto alla proposta conciliativa formulata dall'ufficio ex art. 185 c.p.c. che prevedeva la compensazione delle spese dell'appello, immotivato da parte della signora , ora impegnata sul fronte di Cuneo e coinvolta in altri giudizi, tutti CP_1 fonte di spese, sulla scorta dello stesso titolo.
La signora ha infatti dedotto di avere in carico spese per i seguenti procedimenti:
5 1. opposizione al primo Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Alba (R.G. 1049/2022), concluso con la Sentenza n. 247/2024 che ha accolto l'eccezione di incompetenza e revocato il D.I.;
2. Ricorso in Riassunzione promosso da controparte presso il Giudice di Pace di Cuneo (R.G.
4418/2024) nel quale si è dovuta costituire;
3. Notifica di un Secondo Decreto Ingiuntivo (D.I. n. 1240/2024) per le medesime somme, nonostante la Sig.ra avesse già adempiuto al pagamento del primo D.I. in forza della sua CP_1 provvisoria esecutività e del successivo atto di precetto.;
4.opposizione avverso tale secondo D.I.;
5. attuale giudizio di Appello promosso dall'avversaria avverso la condanna alle spese in primo grado (R.G. 535/2025).
E che l'appellante giustifichi nelle sue difese conclusive l'avvenuta proposizione di un secondo identico ricorso monitorio quale conseguenza dell'avvenuta revoca di quello opposto nel presente giudizio in primo grado, cagionata dal suo errore processuale e pur pendendo ancora il procedimento di riassunzione innanzi al giudice di Cuneo per la medesima pretesa sostanziale, appare contrario al minimo livello di buona fede processuale.
Le spese del presente appello seguono pertanto a loro volta la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. a carico della sulla scorta dei Parte_1 parametri medi previsti dal D.M. 55/14 applicabili in base allo scaglione corrispondente al valore della lite dato dall'importo delle spese liquidate in primo grado per compensi più rimborso forfetario spese generali, CPA ed Iva, e dunque in € 1701 (fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello) per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA di legge.
Alla soccombenza consegue l'obbligo per l'appellante di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del GdP di Alba n. 247/2024.
Dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado a favore dell'appellata spese che liquida in complessivi € 1701 per CP_1 compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA di legge.
6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante
Così deciso in Asti il 04/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa TA AL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, in persona del Giudice dott.ssa TA AL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 535/2025
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
(appello a sentenza n. 247/2024 del Giudice di Pace di Alba) promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore amministratore Dott. corrente in Mango, Parte_2 piazza Vittorio Veneto n. 8, elettivamente domiciliata in Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo, via
Rossana n. 11, presso lo studio dell'avv. BOTTA Michela del Foro di Cuneo come da procura in atti, la quale dichiara di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa a mezzo fax al n. 0171/411156 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
Contro
C.F. , residente in [...], strada Montagnayes n. 4, CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Porta Pretoria 65, 11100 ST (AO), presso lo studio dell'avv.
NO SS del Foro di ST, che la rappresenta e difende come da procura in atti e che
1 dichiara di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa tramite al fax n.
0165610522, ovvero all'indirizzo di posta elettronica Email_2
APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione ex art. 352 c.p.c. celebrata con trattazione cartolare in data 02/12/2025, riserva sciolta il 3/12/2025.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Asti, contrariis rejectis
“IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 247/2024 pubblicata in data 18/09/2024 del Giudice di Pace di Alba, R.G. 1049/2022, non notificata, e pertanto, PREVIA in ogni caso la restituzione di quanto corrisposto dalla Dott. alla Sig.ra in ottemperanza della sentenza impugnata CP_2 CP_1
▪ CONDANNARE la Sig.ra al pagamento delle spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 913,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;
▪ IN SUBORDINE DICHIARARE le spese relative al primo grado interamente compensate tra le parti;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore della scrivente legale che si dichiara antistataria.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, 1.
Rigettare l'appello proposto da Dott. Parte_1
2. Confermare integralmente la sentenza impugnata (sentenza n. 247/2024 del Giudice di Pace di
Alba), ivi inclusa la condanna alle spese della parte ingiungente.
3. Condannare l'Appellante Dott. alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato in data 6.3.2025 la Parte_1 ha impugnato, limitatamente al capo che ha regolato le spese di lite, la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Alba n. 247/2024 pubblicata il 18/09/2024 con la quale è stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio in merito alla controversia introdotta in primo grado dalla signora (opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal GdP di Alba CP_1
2 su ricorso della volto al pagamento della Parte_1 somma di € 2020 a titolo contrattuale per saldo di prestazioni professionali relative al bonus 110% in materia edilizia fatturate, che l'opponente sosteneva non essere mai state effettuate) a favore della ritenuta competenza del GdP di Cuneo e revocato il decreto monitorio opposto.
La sentenza impugnata, con succinta motivazione, ha dato conto che l'opponente aveva eccepito l'incompetenza di Alba in considerazione della residenza del consumatore, nella specie ST, poi non era comparsa alla prima udienza, in cui era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto. Dai documenti versati in atti dalla convenuta opposta, ovvero il verbale di affidamento incarico, qualificati come prestampato, il GdP aveva desunto che la signora rivestisse CP_1 effettivamente la qualifica di consumatore, mentre la Parte_1 era professionista che agiva nell'esercizio della propria attività. Il contratto
[...] CP_3 azionato recava tuttavia una clausola specifica che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di
Cuneo, sicchè il Foro convenzionale eletto dalle parti approvato specificamente dalle parti escludeva tutti i possibili Fori alternativi e restava competente il GdP di Cuneo.
Censura l'appellante il capo con cui la società è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 913, oltre a rimborso del C.U. e ad accessori di legge, sostenendo che , in realtà, il primo giudice non abbia accolto l'eccezione di incompetenza per foro del consumatore della opponente, ma , al contrario, abbia dichiarato applicabile il foro esclusivo convenzionale indicato nei documenti prodotti dalla convenuta opposta, sicchè non sarebbe possibile ritenere che la DOTT. osse soccombente nel giudizio. Parte_1
Censura altresì l'appellante la carenza di motivazione del capo sulle spese e deduce che la sentenza avrebbe dovuto o condannare la signora alle spese o quantomeno compensarle e chiede la CP_1 riforma del capo impugnati, invocando la vittoria nelle spese o, in subordine, la compensazione integrale e proponendo anche istanza di sospensiva.
Costituita in giudizio tempestivamente, l'appellata afferma che, in realtà, il documento denominato
“verbale di conferimento incarico” prodotto dalla controparte in primo grado, non fosse a sé noto e che la a fronte dell'eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale, abbia pervicacemente continuato a sostenere la competenza del Foro di
Alba, quale Foro alternativo ex art. 20 c.p.c. , 1182 c.c. in quanto domicilio del creditore/ luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, affermando di essere la parte debole del contratto e l'inapplicabilità del Foro del Consumatore. Eccepisce di avere in primo grado eccepito comunque l'incompetenza del Foro adito a favore o di ST o di Cuneo e si ritiene pertanto vittoriosa processualmente sul punto, anche in considerazione del risultato della revoca del
3 decreto ingiuntivo opposto, valevole anche per la pretesa sostanziale, con conseguente applicabilità dell'art. 91 c.p.c..
Eccepisce altresì che la motivazione della sentenza sussista, essendo enunciato chiaramente il nesso fra soccombenza e condanna alle spese (richiamo all'art. 91 c.p.c., suddivisione conteggio compensi delle varie fasi processuali) e chiede la conferma della sentenza.
All'esito della prima udienza cartolare del 8.7.25, è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e si è formulata una proposta conciliativa alle parti comportante abbandono dell'appello a spese integralmente compensate del secondo grado, ferme restando le statuizioni del primo, proposta a cui , con le note di precisazione conclusioni, entro il termine assegnato, dopo avere dato atto dell'avvenuta esecuzione della sentenza, la sola parte appellante ha aderito, mentre l'appellata l'ha rifiutata con motivazione incentrata sulla circostanza della pluralità di procedimenti promossi contro di sé dalla società, per lo stesso titolo, compresa la proposizione di un secondo decreto ingiuntivo, a suo dire per le medesime somme. Si è resa tuttavia disponibile all'abbandono della causa, previo versamento a proprio favore da parte della società avversaria delle spese di lite del grado, ai minimi tariffari, controproposta su cui l'appellante non ha preso posizione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che il merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio in primo grado non è oggetto del presente giudizio, in quanto è stato impugnato il solo capo sulle spese e il giudizio di merito viene indicato dalle parti come già riassunto innanzi al Foro indicato nella sentenza impugnata,
l'appello è infondato.
E' vero che la sentenza non contiene motivazione in ordine al capo delle spese, semplicemente liquidate a carico dell'opposta, ma tale omissione può essere e viene integrata dal giudice dell'appello, tenendo conto del principio cardine in materia di spese, che è quello della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Costituisce principio assodato che, nell'ambito dei giudizi monitori, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza vada sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI,
27/08/2020, n.17854).
Anche allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice
(Cassazione civile sez. III, 20/10/2006, n.22541).
4 Nel caso di specie, la sentenza del GdP che ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente ha definito il giudizio e dunque correttamente ha pronunciato anche sulle spese secondo il criterio della soccombenza e della causalità.
Il governo delle spese di lite è infatti ispirato ai princìpi di causalità e di soccombenza, in virtù dei quali alla parte soccombente (ossia quella le cui richieste siano state disattese dal giudice), si addebitano gli oneri necessari alla decisione, per avervi dato (inutilmente) causa. Il principio della soccombenza, sancito espressamente dall'art. 91 c.p.c., presuppone la presenza di una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice;
in tal caso soccombenza ed imputazione degli oneri processuali coincidono appieno, per cui all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. (Corte appello
Napoli sez. lav., 27/01/2025, n.263, Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28019)
Sotto il primo profilo (soccombenza) va valutato l'effetto per le parti della pronuncia, consistito nella revoca del decreto opposto e dunque nella vittoria processuale della opponente anche in relazione al titolo esecutivo opposto, essendo a tale effetto irrilevante quale fosse il Foro maggiormente auspicato dall'opponente in via di eccezione, posto che, nelle sue difese, la convenuta opposta risulta comunque avere continuato pervicacemente a ribadire la competenza del
Foro di Alba, quale Foro alternativo, nonostante la stessa produzione, da parte sua, dell'accordo contrattuale in senso diverso. Non vi sono dunque ragioni per disporre una compensazione parziale o totale delle spese del giudizio di primo grado.
Sotto il profilo causale, occorre tenere conto dell'inutile dispendio di tempo, risorse economiche ed energie difensive della attuale appellata, costretta a costituirsi prima innanzi al GdP di Alba, a cui la società aveva chiesto il decreto ingiuntivo, e quindi a Cuneo, dispendio che non sarebbe stato Pt_1 dissimile, qualora il giudice avesse ritenuto competente ST piuttosto che Cuneo.
Il presente giudizio è dunque conseguenza diretta ed immediata della deliberata scelta della
[...] di depositare il ricorso monitorio in Alba, nonostante Parte_1 fosse a sue mani, secondo la sua stessa tesi successivamente propugnata, un contratto che prevedeva un Foro scelto consensualmente dalle parti.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado merita conferma.
Il criterio della soccombenza viene applicato anche per le spese del secondo grado di giudizio, che vede l'appellante perdente, non apparendo inoltre il rifiuto alla proposta conciliativa formulata dall'ufficio ex art. 185 c.p.c. che prevedeva la compensazione delle spese dell'appello, immotivato da parte della signora , ora impegnata sul fronte di Cuneo e coinvolta in altri giudizi, tutti CP_1 fonte di spese, sulla scorta dello stesso titolo.
La signora ha infatti dedotto di avere in carico spese per i seguenti procedimenti:
5 1. opposizione al primo Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Alba (R.G. 1049/2022), concluso con la Sentenza n. 247/2024 che ha accolto l'eccezione di incompetenza e revocato il D.I.;
2. Ricorso in Riassunzione promosso da controparte presso il Giudice di Pace di Cuneo (R.G.
4418/2024) nel quale si è dovuta costituire;
3. Notifica di un Secondo Decreto Ingiuntivo (D.I. n. 1240/2024) per le medesime somme, nonostante la Sig.ra avesse già adempiuto al pagamento del primo D.I. in forza della sua CP_1 provvisoria esecutività e del successivo atto di precetto.;
4.opposizione avverso tale secondo D.I.;
5. attuale giudizio di Appello promosso dall'avversaria avverso la condanna alle spese in primo grado (R.G. 535/2025).
E che l'appellante giustifichi nelle sue difese conclusive l'avvenuta proposizione di un secondo identico ricorso monitorio quale conseguenza dell'avvenuta revoca di quello opposto nel presente giudizio in primo grado, cagionata dal suo errore processuale e pur pendendo ancora il procedimento di riassunzione innanzi al giudice di Cuneo per la medesima pretesa sostanziale, appare contrario al minimo livello di buona fede processuale.
Le spese del presente appello seguono pertanto a loro volta la soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. a carico della sulla scorta dei Parte_1 parametri medi previsti dal D.M. 55/14 applicabili in base allo scaglione corrispondente al valore della lite dato dall'importo delle spese liquidate in primo grado per compensi più rimborso forfetario spese generali, CPA ed Iva, e dunque in € 1701 (fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello) per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA di legge.
Alla soccombenza consegue l'obbligo per l'appellante di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del GdP di Alba n. 247/2024.
Dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado a favore dell'appellata spese che liquida in complessivi € 1701 per CP_1 compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA di legge.
6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante
Così deciso in Asti il 04/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa TA AL
7