Art. 58.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 7).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 7).