Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
Stante l'autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione della quale è posto a fondamento, la circostanza che avverso tale provvedimento possano proporsi censure di legittimità e di merito in sede estradizionale non esclude che le stesse possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui l'ordinanza cautelare si inserisce, con i rimedi previsti dalla legge nazionale regolatrice di tale giurisdizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il pubblico ministero, sul presupposto che gli atti e i provvedimenti sui quali si fonda la richiesta di estradizione non possono essere impugnati in via giurisdizionale ordinaria, aveva dedotto l'inammissibilità del riesame avverso un'ordinanza cautelare posta alla base di una instaurata procedura di estradizione dall'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/1998, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 18/3/1998
Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Morelli " N. 1968
Dott. Walter Celentano " REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Bottalico " N. 44210/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza in data 6.11.1997 di detto Tribunale;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Graziano Masselli che ha a sua volta chiesto rigettarsi il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino annullava (rectius revocava) quella del 30 settembre 1997 con la quale il locale GIP aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO CO, indagato per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 del T.U. 309/90.-
Il Tribunale riteneva anzitutto infondata la tesi del pubblico ministero della inammissibilita del riesame avverso l'ordinanza del GIP perché non eseguita ne' notificata, stante la latitanza del IO e il suo arresto in Ispagna per altri fatti;
indi, ritenute inutilizzabili le intercettazioni telefoniche dalle quali si desumeva il coinvolgimento dell'indagato nell'attività di commercio di sostanze stupefacenti, per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi nei termini di cui al 5^ comma dell'art. 309 c.p.p., i giudici di merito, non ravvisando ulteriori elementi di prova a carico del IO, revocavano il provvedimento restrittivo per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.-
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino che deduce con unico motivo violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, sostenendo che le disposizioni di cui al 1^ e al 2^ comma dell'art. 309 c.p.p., secondo le quali il termine per proporre richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari decorre dalla data di esecuzione degli stessi o, in caso di latitanza, della notifica al difensore, non consente interpretazioni analogiche;
che inoltre non è possibile far decorrere detto termine dalla data di effettiva conoscenza, che non può essere stabilita e non lo è neppure nella specie, in quanto nell'interrogatorio subito dal IO il 15 ottobre 1997, ritenuto dal Tribunale il momento della raggiunta conoscenza, non vi è alcuna menzione dell'ordinanza coercitiva. Sostiene inoltre il ricorrente l'inammissibilità della richiesta di riesame anche sotto altro profilo, avuto riguardo al fatto che l'ordinanza cautelare è stata posta a base della instaurata procedura di estradizione: gli atti e i provvedimenti sui quali si fonda la richiesta di estradizione, ad avviso del ricorrente, non possono essere impugnati in via giurisdizionale ordinaria, ma solo davanti agli organi competenti a giudicare per l'estradizione.-
In data 4 marzo u.s. il difensore dell'indagato, avv. Graziano Masselli, depositava memoria con la quale contestava l'esattezza dei principi di diritto sostenuti dal pubblico ministero e chiedeva rigettarsi il ricorso, argomenti e conclusioni ribadite poi all'udienza odierna.-
Il ricorso è infondato.-
Ritenere che l'ordinanza che dispone una misura cautelare non possa essere soggetta a riesame sol perché non eseguita o non notificata, confligge, oltre che con la logica, con il principio generale secondo il quale la accertata conoscenza reale ed effettiva di un provvedimento giurisdizionale, in mancanza di quella ufficiale scaturente dall'attuazione dei mezzi all'uopo apprestati dalla legge (esecuzione o notificazione), è a questa giuridicamente equipollente;
onde consegue che in tal caso, ove di detta conoscenza effettiva non si abbia prova, il termine non potrà decorrere, sicché gli atti di parte soggetti a termine di decadenza, quali in primo luogo le impugnazioni (art. 585) e la richiesta di riesame (art. 309 lo e 2^ comma c.p.p.), dovranno comunque considerarsi tempestivi.-
Tale principio trova una applicazione nel citato 2^ comma dell'art. 309, che, stabilendo che il termine per la richiesta di riesame per l'imputato latitante decorre dall'esecuzione della misura, sempre che costui dia prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, dà giuridica rilevanza alla conoscenza reale.-
Pertanto, sotto questo profilo, poiché nel caso che ne occupa i giudici di merito hanno dato atto che il IO è venuto a conoscenza dell'ordinanza restrittiva emessa dal GIP di Torino nel corso dell'interrogatorio del 15 ottobre 1997, in mancanza dell'esecuzione o della notifica del provvedimento stante l'assenza del destinatario dal territorio nazionale, bene è stata ritenuta ammissibile e tempestiva l'istanza di riesame.-
Tanto meno può poi trovare adesione il secondo argomento del ricorrente, secondo il quale sarebbe escluso il riesame dell'ordinanza cautelare nell'ipotesi che questa costituisca il fondamento della richiesta di estradizione, dovendo farsi valere eventuali doglianze relative alla stessa solo in sede di estradizione. Invero una simile tesi non tien conto della incontrovertibile autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione, della quale costituisce esclusivamente il presupposto principale, sicché il fatto che censure di legittimità e/o di merito a detto provvedimento ben possono proporsi in sede estradizionale non può escludere che esse possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui si inserisce l'ordinanza in questione, con i rimedi che la legge processuale nazionale, regolatrice di tale giurisdizione, appresta.-
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso.- Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 18 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998