Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/1998, n. 1968
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Sentenza 18 marzo 1998

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Stante l'autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione della quale è posto a fondamento, la circostanza che avverso tale provvedimento possano proporsi censure di legittimità e di merito in sede estradizionale non esclude che le stesse possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui l'ordinanza cautelare si inserisce, con i rimedi previsti dalla legge nazionale regolatrice di tale giurisdizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il pubblico ministero, sul presupposto che gli atti e i provvedimenti sui quali si fonda la richiesta di estradizione non possono essere impugnati in via giurisdizionale ordinaria, aveva dedotto l'inammissibilità del riesame avverso un'ordinanza cautelare posta alla base di una instaurata procedura di estradizione dall'estero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/1998, n. 1968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1968
    Data del deposito : 18 marzo 1998

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