Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2003, n. 22421
CASS
Sentenza 5 maggio 2003

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Massime1

In presenza di un'ordinanza che applica la custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest'ultimo può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento - anche attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto rivolta alla Camera di appartenenza -, tuttavia il termine per impugnare non decorre se non dall'esecuzione o dalla notificazione (art. 309, comma 1 cod. proc. pen.) in quanto la predetta richiesta di autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di atti previsto dall'art. 293, comma 3 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2003, n. 22421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22421
Data del deposito : 5 maggio 2003

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