Sentenza 5 maggio 2003
Massime • 1
In presenza di un'ordinanza che applica la custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest'ultimo può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento - anche attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto rivolta alla Camera di appartenenza -, tuttavia il termine per impugnare non decorre se non dall'esecuzione o dalla notificazione (art. 309, comma 1 cod. proc. pen.) in quanto la predetta richiesta di autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di atti previsto dall'art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitivahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2003, n. 22421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22421 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 05/05/2003
1. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - N. 880
3. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 035349/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LO MA N. IL 22/09/1941;
avverso ORDINANZA del 27/07/2002 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna AR De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Udito il difensore Avv. Aldo Morlino;
Con ordinanza 27 luglio 2002 il Tribunale del Riesame di Potenza dichiarava inammissibile perché tardiva l'istanza di riesame proposta dall'on. AN EL AR contro l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Potenza con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Osservava il Tribunale che l'ordinanza non era stata eseguita in quanto il AN era membro del Parlamento e la Camera di appartenenza aveva deliberato di non concedere l'autorizzazione a procedere. L'ordinanza non era stata neppure notificata all'indagato. Osservava il Tribunale del Riesame che doveva ritenersi indubbio il diritto dell'indagato di proporre istanza di riesame contro l'ordinanza custodiale, ancorché non eseguita, essendo stata negata l'autorizzazione dalla Camera, e non notificata. Peraltro occorreva stabilire termine perentorio dal quale far decorrere il termine per proporre l'istanza di riesame, termine che ad avviso del Tribunale di Potenza doveva farsi decorrere dal momento in cui l'indagato aveva avuto piena conoscenza del provvedimento, vale a dire nel caso di specie dal 29 maggio 2002, data in cui era pervenuta alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'arresto.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'on. AN lamentando violazione dell'art. 293, co. 3, c.p.p. osservando che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un parlamentare è atto completo, nei confronti del quale sussiste una limitata compressione della giurisdizione del giudice ordinario, che non può sottoporre il parlamentare al provvedimento restrittivo, ma deve peraltro provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'art.293 c.p.p.. Il termine d'impugnazione decorre dall'esecuzione o dalla notificazione dell'ordinanza, sì che in difetto di esecuzione, nella specie non possibile, tale termine non può che decorrere dalla data della notificazione, con la conseguenza che esso non poteva dirsi decorso al momento in cui era stata avanzata l'istanza di riesame. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 293, co. 3, e dell'art. 309, co. 3, c.p.p. in quanto l'ordinanza custodiale va notificata anche al difensore, adempimento cui nella specie non si era provveduto, nonostante il tempestivo deposito in data 30 maggio 2002 presso la cancelleria del GIP dell'atto di nomina, con la conseguenza che anche sotto questo profilo il termine per la proposizione dell'istanza di riesame mai aveva incominciato a decorrere. Nè poteva sostenersi che i difensori del AN avessero avuto aliunde notizia della richiesta di autorizzazione all'arresto, non essendo parlamentari.
Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia le nullità dell'ordinanza custodiale chiedendo a questa Corte di pronunciare anche sulla sussistenza in diritto dei presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento, ivi compresi i gravi indizi di colpevolezza. Sotto questo profilo si denuncia violazione dell'art.273 c.p.p. perché il quadro indiziario a carico del AN sarebbe privo di ogni valenza e sarebbe fondato esclusivamente sulle convinzioni personali del GIP.
Con il quarto motivo si denuncia ex art. 606, co. 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p. il difetto di motivazione dell'ordinanza custodiale, in quanto l'unica intercettazione telefonica riportata, intercorsa tra altri indagati, dimostrerebbe l'estraneità del AN ai fatti, mentre difetterebbe la prova del concorso esterno nel reato associativo, anche in ragione del difetto di ogni riscontro di rapporti tra il AN ed i coindagati De Sio. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come rileva l'ordinanza impugnata questa Corte ha affermato che nel caso in cui destinatario della misura cautelare della custodia in carcere sia un parlamentare, deve ritenersi che sussista l'interesse dello stesso a proporre istanza di riesame sin dal momento della avvenuta comunicazione (attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto) dell'esistenza del correlativo provvedimento a suo carico (Cass. pen., Sez. 6^, 16/01/1996, Mensorio, Cass. Pen., 1997, 3100). L'art. 309, co. 1, c.p.p. dispone che nel caso di ordinanze che dispongono una misura coercitiva l'istanza di riesame va proposta entro dieci giorni dall'esecuzione o dalla notificazione del provvedimento. E per il caso dell'imputato latitante, il secondo comma della norma prevede che il termine d'impugnazione decorra dalla data di notificazione, salvo il diritto dell'indagato di proporre impugnazione, ove sopravvenga l'esecuzione della misura, a far tempo da tale data ove egli provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
L'ordinanza impugnata afferma che il termine deve decorrere dal momento in cui vi è certezza della piena conoscenza del provvedimento. Ciò comporta che il pervenimento alla Camera di appartenenza del parlamentare della richiesta di autorizzazione ad eseguire l'arresto possa essere considerato atto equipollente all'esecuzione od alla notificazione.
In proposito peraltro le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., 26 febbraio - 17 aprile 2003, Mario), con riferimento alla diversa questione del decorso del termine rispetto al difensore e quindi dell'individuazione di possibili atti equipollenti all'avviso di deposito previsto dall'art. 309, co. 3, c.p.p., hanno verificato se in taluni casi alla certezza legale, data dall'adempimento delle formalità previste dalla legge, possa ritenersi sostituita la certezza reale, quando dell'atto previsto dalla legge sussista idoneo equipollente. E le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito sotto due profili: occorrerebbe infatti da un lato che l'atto ritenuto equipollente offra la garanzia che tutte le finalità per cui è previsto l'atto tipico siano state soddisfatte. Dall'altro lato non è possibile applicare la sanzione di decadenza dall'esercizio del diritto d'impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge. Ciò è ben chiaro, ai sensi dell'art. 173, co. 1, nel caso d'inosservanza dei termini previsti dagli artt. 585 e 591, co. 1, lett. c) c.p.p. Sottolineano le Sezioni Unite che non risulta mai ritenuto inammissibile per decorso del termine, computato dal momento di presunta conoscenza altrimenti acquisita del provvedimento, un qualsiasi atto d'impugnazione presentato prima del decorso dei termini previsti dalla legge. Nè può ritenersi diversamente, alla luce del principio di stretta legalità o tassatività, nel caso della richiesta di riesame proposta dal difensore. Analoga conclusione non può non valere, a giudizio di questa Corte, nel caso della richiesta di riesame proposta dall'indagato. A prescindere da questi rilievi occorre ancora sottolineare che la richiesta di autorizzazione all'arresto pervenuta alla Camera di appartenenza del parlamentare, che è atto diretto alla Camera e non all'indagato, non offre le stesse garanzie di piena informazione sul contenuto del provvedimento custodiale assicurate dall'esecuzione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. Ciò anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 293, co. 3, c.p.p. soltanto dopo la notificazione od esecuzione dell'ordinanza n'è previsto il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha emessa unitamente alla richiesta del P.M. ed agli atti presentati con la stessa. Far decorrere il termine d'impugnazione dalla richiesta d'arresto pervenuta alla Camera di appartenenza dell'indagato significherebbe imporre l'esercizio del diritto d'impugnazione in difetto della discovery cui l'indagato ha diritto.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Occorre osservare che la già ricordata decisione delle Sezioni Unite ha affermato il principio per cui la richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all'art. 173 c.p.p., facendo decorrere il termine per proporla invece che dalla notificazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 309, co. 3, c.p.p., dalla sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento da parte del difensore. E nel caso in esame, come bene ha osservato la difesa ricorrente, la richiesta rivolta alla Camera di autorizzazione all'arresto, non vale a fondare la piena conoscenza dell'avvenuto deposito in capo al difensore, che non è certamente destinatario dell'atto. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003