Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 2
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l'amministrazione, che abbia ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, con conseguente esclusione della possibilità di configurare un diritto patrimoniale conseguenziale (fattispecie attinente ad una fase del rapporto di P.I. antecedente la data del discrimine di cui al D.Lgs n.80 del 1998).
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l'amministrazione, che abbia ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, con conseguente esclusione della possibilità di configurare un diritto patrimoniale conseguenziale (fattispecie attinente ad una fase del rapporto di P.I. antecedente la data del discrimine di cui al D.Lgs n.80 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUL EZIA DICASSAZIODICASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto CORTE DEI CONTI, - RESPONSABILITA' Dott. Andrea VELA Primo Presidente AMMINISTRATIVA Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - - Presidente e Relatore R.G. N. 7996/00 Dott. Alfio FINOCCHIARO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -- Consigliere 12720 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cron. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Ud. 09/03/01 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CE AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SALARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; 2001 controricorrente - 29 avverso la sentenza definitiva n. 85/99 della Corte dei 1 Conti di ROMA, depositata il 29/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che la Corte dei Conti, terza sezio- giurisdizionale centrale, con sentenza 29 aprile ne 1999 n. 85/99, ha rigettato l'appello proposto da NO ES avverso la sentenza emessa dalla Sezione giuri- sdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria, che lo aveva condannato al pagamento della somma di £ 102.240.000, quale responsabile di un corso regionale di formazione professionale;
- considerato che il ES ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 85/99 deducendo "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" e " omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"; considerato che il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nel resistere con controricorso, ha 2 3 concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-- considerato che il ricorso per cassazione avver- so le decisioni della Cortecdei Conti è ammissibile so- lo quando si deduca la violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice;
considerato che
, nella specie, con i motivi di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del- la Corte dei Conti della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in iudicando commessi per non avere ac- colto la domanda proposta;
considerato che
tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; - considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- so va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese attesa la qualità della parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 9 marzo 2001. 3 Il Presidente Andres 1262 Il Collaboratore di Cancellerie Д а т Depositato in Cancelleria Roma, 11 20 APR 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D'сил 4