Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01 1 1 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: prescrizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 10944/98 Cron. 2354 composta da: Rep. 375 Gaetano GAROFALO Presidente Udienza 3 ottobre 2000 Rafaele CORONA Consigliere Giandonato NAPOLETANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ettore BUCCIANTE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: RichiestaRichiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 12.6 GEN 2001. IL CANCELLIERE AN NN, in persona del suo procuratore generale RA Capta- no, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso l'avv. Antonio Ingenito, difesa dagli avv.ti Alessandro Tinto e Ferdinando De Franciscis, come da procura in atti;
- ricorrente -
3000 NCELLERIA
contro
D'SA RI e UP NN, elettivamente domiciliate in Roma, via Tosti n. 19, presso l'avv. Volpe, difese dall'avv. Pasquale Scognamiglio, come da CB220925 procura in atti;
- controricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 15 3000 dal Sig comes CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. PIZZOLI per diritti L.3 per diritti L. 39 ) IL CANCELLIERE13.0 12.0 APR 2001---- 1551/00 IL CANCELLIERE E 00673022 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. SCOGMAMIGLI 24000+4 per diritti L. 11 APR. 2001. AS611379 IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 150 del 21 gennaio 1998; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DESCO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 Richiesta copia studio ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
dal sq. LOMR D 3.000 udito l'avv. Ferdinando De Franciscis;
per diritti L. 30. APR. 2001 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore il IL CANCELLIERE Generale Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NN AN contro la sentenza del BB476786 Tribunale della stessa città del 26 febbraio 1996 che, qualificato come pre- 4 BB476787 liminare il contratto da lei stipulato nel 1975 con RI D'IS ed NN Lu- poli, avente ad oggetto il fondo nel dettaglio specificato, e come azione di esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo che le consentisse di acquistare la proprietà di tale fondo quella da lei esperita, a- veva ha rigettato quest'ultima. La corte territoriale in particolare, ribadite le ragioni semantiche delle anzidette qualificazioni, che ha affermato non essere state comunque specificamente contestate dall'appellante, ed esclusa la rilevanza, al riguar- €0,52 L.1000 do, della sua detenzione del fondo, ha accolto l'eccezione di prescrizione CANCELLERIA proposta dalle appellate;
ha poi negato ad NN AN la possibilità di provare, con le testimonianze di cui aveva chiesto l'ammissione, gli atti in- terruttivi che aveva allegato, osservando che per interrompere la prescrizio AX539600 ne sono comunque necessari atti scritti;
ed ha infine affermato che 2 AV767575 Riches. UD G SP LE por NT . 3.000 # 14 MAG, 2001- all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica di quest'ultima è LIRE 1000 CANCELLERIA comunque di ostacolo la norma di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non essendo stato esibito il certificato di destinazione urbanisti- ca da tale norma richiesto per il trasferimento di diritti reali relativi a terreni. NN AN, e per essa il figlio RA AN, suo procu- AR237310 ratore generale, ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi. RI D'IS ed NN LU hanno resistito con controricorso. AR237909 AP495450 MOTIVI DELLA DECISIONE controricorrenti hanno preliminarmente eccepito Le "l'inammissibilità del ricorso”, osservando che la procura alla lite rilasciata da parte ricorrente ai sui difensori per promuovere il giudizio di legittimità, e che si legge a margine dell'atto introduttivo, difetta di specialità, perché nel suo testo non è contenuta alcuna espressione che consenta di affermare che è stata rilasciata per promuovere quest'ultimo. L'eccezione è infondata. La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a quest'ultimo, e garantisce così il requi- sito della specialità del mandato al difensore;
restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fat- to che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rappor- tabili ai giudizio di merito, sia infine la mancanza della data (vedi, tra le tan- te, le sentenze di questa Corte, n. 462 del 1999, n. 4299 del 1999, e n. 5892 del 2000). 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. MONACO per diritti L. D - 1 61U. 2001 Parimenti irrilevante è poi il fatto, evidenziato dalle controricor- IL CANCELLIERE renti sempre a sostegno della loro eccezione preliminare di rito in esame, che il giudizio di legittimità, come in precedenza quelli di primo e secondo grado, sia stato proposto dal procuratore generale di NN AN;
poiché il mandato in virtù del quale quest'ultimo ha agito non è certo quello alla li- te, al quale soltanto sono applicabili le norme (art. 83 e 365 cod. proc. civ.) di cui RI D'IS ed NN LU, proponendo la detta eccezione, hanno €1:51 3000 CANCELLERIA denunziato la violazione. Con il primo motivo di ricorso NN AN formula due cen- sure. In primo luogo sostiene che la corte territoriale ha errato nel qualificare il contratto posto a fondamento della sua domanda come preli- DE471074 minare, e quest'ultima come di esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contatto definitivo;
sostiene in particolare che dalla scrittura privata con OF471075 cui fu stipulato tale contratto "emerge chiaramente” che con esso RI D'IS e NN LU non si erano soltanto obbligate a trasferire, ma ave- fi vano trasferito ad essa la proprietà del fondo per cui è causa, anche perché subito dopo la sua stipulazione esse ricevettero il corrispettivo convenuto;
e conseguentemente che la azione da lei esperita è dichiarativa, non costituti- va. In secondo luogo, ed in via subordinata, la ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel dichiarare prescritta l'azione di esecu- zione specifica, senza consentirle di provare, con le testimonianze di cui a- veva chiesto l'ammissione, l'esistenza degli atti interruttivi da lei allegati, in particolare di una lettera del 20 dicembre 1982, con la quale aveva invitato e 4 sollecitato RI D'IS ed NN LU a comparire davanti al notaio desi- gnato per sottoscrivere il rogito che le avrebbe consentito di diventare pro- prietaria del fondo per cui è causa, come stabilito nel contratto del 1975. Con il secondo e terzo motivo di ricorso NN AN censura la sentenza impugnata per aver affermato l'inammissibilità della domanda di esecuzione specifica dell'obbligazione assunta da RI D'IS ed NN LU con l'anzidetto contratto preliminare del 1975, non essendo stato e- sibito il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 18 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Con il quarto motivo del suo ricorso NN AN propone un'ulteriore ragione per escludere la prescrizione del suo diritto all'esecuzione specifica, rilevando che dagli atti di causa emerge l'avvenuto riconoscimento, tacito ma univoco, di tale diritto da parte di RI D'IS ed NN LU, riconoscimento che riscontra nel comportamento da quest'ultime tenuto nel dettaglio descritto. Con il quinto motivo di ricorso NN AN censura la sen- tenza impugnata per non aver compensato le spese di lite, pur sussistendo giusti motivi per una tal decisione. Il primo motivo di ricorso, nella sua prima articolazione, è i- nammissibile. Con esso si censura l'interpretazione che del contratto e della domanda ha dato il giudice del merito, al quale è istituzionalmente riservata. La ricorrente non evidenzia errori logici e giuridici della motiva- zione che di tale interpretazione quest'ultimo ha fornito, basata su non equi- S voci riscontri letterali puntualmente richiamati, ma si limita a contrapporre ad essa una diversa, peraltro basata su argomentazioni non decisive. Invero nulla esclude, e frequentemente avviene, che la consegna del corrispettivo convenuto con il contratto preliminare con cui un soggetto si obbliga a trasferire ad altro la proprietà di un bene, come pure quella del bene che ne costituisce l'oggetto, avvengano in occasione della stipulazione di tale contratto, in esecuzione anticipata dello stesso. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati. Questa Corte ha sempre affermato che se non viene esibito il certificato previsto dall'art. 18 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può pronunziarsi la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 cod. civ. (vedi tra le tante, le sentenze 9 luglio 1994 n. 6493, 28 marzo 1997 n. 2776, 5 gennaio 1998 n. 44, 18 agosto 1998 n. 8170). La ricorrente osserva al riguardo che la norma indicata non è ap- plicabile nel caso di specie, perché l'azione da lei proposto non è costitutiva (ossia quella di cui all'art. 2932 cod. civ.), ma dichiarativa, e che "l'effetto reale", ossia il trasferimento della proprietà fu conseguente alla sottoscrizio- ne del contratto del 1975; ma tale rilevo non è pertinente, perché non è altro che la riproposizione della tesi posta a fondamento del primo motivo di ri- corso, nella sua prima articolazione, innanzi esaminato e disatteso. Le due statuizioni della sentenza impugnata oggetto delle censu- re esaminate sono da sole sufficienti a dar conto della decisione adottata dal- la corte territoriale;
le censure formulate con il primo motivo (nella sua se- conda articolazione) e con il quarto restano quindi assorbite. Il quinto motivo è inammissibile. Le statuizioni del giudice di merito relative alle spese giudiziali sono sindacabili in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a ca- rico della parte vittoriosa (vedi da ultimo la sentenza del 19/07/1999 n. 7674 di questa Corte). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna NN AN a rifondere a RI D'IS ed NN LU le spese del giudizio di legittimità, che li- quida in lire 145800 oltre lire 2.500.000 per onorari. Roma, 3 ottobre 2000 Il presidente (Gaetano Garofalo) Сайтим Стифак L'estensore (Carlo Cioffi) / IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITAT ANCELLERIA26 GEN. 2001 Roma IL CANCELITERE 01 tolozico UFICIO DELLE ENTRAT 2 MAR. 2001 4 10000 Registrato in data 290000 10453 an p. Dirig Respon 004STRATE (Da A M O R I D