Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 09 2 0 / 0 1 LIRE 3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano CG575294 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2870/98 -Cron.1886 Dott. Ettore Mercurio Presidente " Fabrizio Miani Canevari Consigliere " Bruno Battimiello Rel. -Rep. -Ud. 23.10.2000 " Federico Roselli -Oggetto: LO LL Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente CORTE SUPRESA DICASSAZIONE
contro
UFF O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALLEGRETTI AR UFFICIO COPIE studioRichiesta copil SOLE 24 ORE Rilasciata copia legale dal Sig. INPSal Sig. per diritti L. 300 4373 il 23 GEN 2001 per diritti -6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE' IL CANCELLIERS intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n. 61 in data 10/22 febbraio 1997 (R.G. 836/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere ad allegretti AR la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamente decadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 19 65/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norine, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184, della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte nella residenza ritualmente indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata, avendo tale pronuncia (correttamente o meno) assegnato all'appellata la qualità di contumace- ritiene fondato il primo motivo. Invero, stante la tempestività del gravame (depositato il 9 maggio 1996) rispetto alla data di notifica (9 aprile 1996) della sentenza appellata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi 4 con il deposito, nei termini dell'art. 435 cod. proc. civ., previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, che ogni eventuale vizio o inesistenza con la conseguenza -giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra l'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, 0 del privato) ma prima della sua notifica alla 5 controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). Deve quindi cassarsi l'impugnata sentenza -conformemente a quanto già deciso in analoghe controversie (v. Cass. 21 settembre 2000 n.12516)- e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di RU (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo coma, cod. proc, civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il -secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di RU. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Menter a Il Cons. Est. Il Presidente Guine Bruno Battimielle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 GEN. 2001 G N ogai, I V ABORATORE I ANCELLERIA S 2 A N L E 3 Ɑ 1 V 1 I - 8 N - J 4 O 8 S I V N ' A J 9 V 8 N € L O T V T S S O ' V G I 6