Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
Non è inammissibile la richiesta di riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'inammissibilità del ricorso antecedente, e d'altronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a riesame richiesto dal difensore del catturando, risultato irreperibile, in base alla cognizione del provvedimento restrittivo ricavata dalla citazione di questo in un decreto di perquisizione domiciliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49193 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente -
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere -
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere -
Dott. PODO Carla - Consigliere -
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL EP;
avverso l'ordinanza 22/05/2003 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Reggio Calabria.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Alessandro Conzatti;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 23.04.03, depositata nella stessa data, il G.I.P. del Tribunale di Palmi applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AL EP, indagato per il delitto di concorso in tentata rapina a mano armata e per concorso nel delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo (commesso in Palmi, il 16.04.03).
In pari data, il P.M. disponeva l'esecuzione del provvedimento, delegando per l'effetto la P.G. procedente, il nucleo del carabinieri di Palmi (che ne dava ricevuta).
L'AL, come risulta dalla motivazione del provvedimento impositivo in punto di esigenze cautelari, risultava irreperibile, a diversi giorni dal tentativo di rapina.
In data 12.05.03 il difensore proponeva istanza di riesame sia quanto alla gravità degli indizi, sia quanto alle esigenze cautelari, riservandosi l'integrazione e l'illustrazione dei motivi di gravame in sede di discussione.
All'udienza del 22.05.03 il difensore depositava una memoria difensiva in cui contestava l'assunto del P.M., contenuto in una memoria inviata in data 13.05.03, con la quale si richiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché il difensore avrebbe attivato la procedura di riesame sulla base di "notizie informali apprese in via indiretta sull'esistenza di un provvedimento coercitivo", e produceva due provvedimenti di perquisizione domiciliare datati 09.05.03 e 11.05.03, nei quali il P.M. precisava che vi era fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione da perquisire potesse nascondersi l'AL, "perché colpito da ordinanza di applicazione di misura cautelare nr. 1342/03 RGNR e n. 135/03 RG. GIP, datata 23.04.03, emessa dall'Ufficio GIP presso il Tribunale di Palmi". La fonte di apprendimento dell'ordinanza costrittiva non era dunque informale, a detta del ricorrente, ma derivava dalla esecuzione di un formale atto di perquisizione alla ricerca del soggetto destinatario della misura cautelare impugnata. Il difensore contestava altresì la nota successiva del P.M. in data 14.05.03 secondo la quale il provvedimento coercitivo nei confronti dell'AL non sarebbe stato mai ne' emesso, ne' eseguito, ne' notificato, sostenendo che proprio dal verbale di perquisizione risultava la sussistenza, il deposito e l'esecuzione del provvedimento cautelare. In particolare, il suddetto verbale costituiva l'atto formale che aveva messo a conoscenza l'indagato e il proprio difensore della esistenza del provvedimento custodiale e da tale cognizione derivava la decorrenza del termine per proporre impugnazione, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 3807/00). Inoltre, l'indirizzo opposto, citato dal P.M. (Cass. 14388/01), non escludeva la possibilità che l'impugnazione potesse venir presentata anticipatamente: la decorrenza del termine per impugnare - secondo il difensore - è ancorata alla cognizione "formale" del provvedimento genetico unicamente per ragioni di tutela dell'indagato, ma ciò non implica che l'impugnazione anticipata rispetto a tale decorrenza sia inammissibile.
Chiedeva pertanto il difensore la dichiarazione di inefficacia del titolo custodiale, non essendo stati i relativi atti trasmessi al Tribunale e posti a conoscenza della difesa nei termini di cui all'art. 309, 5 comma c.p.p., apparendo insufficiente che gli stessi fossero stati inviati, anche se non messi a disposizione dell'indagato, in quanto tale parziale funzionalità della trasmissione frustrava le finalità alle quali l'atto stesso era stato destinato dal legislatore.
Con ordinanza resa in udienza e contestualmente motivata, il Tribunale adito, rilevato che dalla comunicazione versata in atti dalla Procura della Repubblica di Palmi "emerge come non vi sia stata ne' esecuzione, ne' notificazione, ne' deposito di ordinanza di custodia cautelare" nei confronti dell'AL e che "conseguentemente non ha avuto inizio la decorrenza del termine per proporre istanza di riesame ex art. 309 c.p.p." dichiarava inammissibile la richiesta di riesame e condannava l'impugnante alle spese.
Ricorre AL EP personalmente per l'annullamento dell'ordinanza di riesame, deducendo la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett c) in relazione agli artt. 293, 309 c.p.p., nonché l'abnormità del provvedimento di secretazione degli atti trasmessi al Tribunale del riesame e la conseguente perdita di efficacia della ordinanza custodiale per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha confuso il deposito ex art. 293 c.p.p. dell'ordinanza coercitiva, quale atto diretto a consentire la conoscenza delle parti e dei difensori dell'esistenza del provvedimento coercitivo, e il deposito dell'atto in cancelleria, che costituisce atto di perfezione e di formale esistenza del provvedimento stesso.
Lo conferma il fatto che il provvedimento cautelare era stato posto in esecuzione con l'ordine di ricerca dell'indagato e, in linea di diritto, il principio per cui l'inosservanza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p. non comporta, di per sè, la nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, trattandosi di nullità non espressamente prevista dalla legge, ne' una violazione del diritto di difesa, assicurato dall'interrogatorio di garanzia (Cass. 20994/01, rv 219454). Sostiene ancora il ricorrente che alla formale notifica del provvedimento cautelare (ovvero, al deposito dello stesso) può sostituirsi una conoscenza alternativa "formale", avvenuta anche prima e indipendentemente dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui all'art. 293, comma 3, c.p.p. (Cass. 3807/00). "Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame a norma dell'art. 309, comma secondo, c.p.p., non può intendersi la conoscenza legale, che può
conseguirsi solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per l'imputato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore" (Cass.10.01.00, Pollicina, rv 215360).
Un secondo errore denuncia il ricorrente nella motivazione dell'ordinanza impugnata, quale causa di nullità della stessa, nell'aver ritenuto il Tribunale che la mancata decorrenza del termine per impugnare (decorrenza di per sè "contra reum") comportasse la inammissibilità del gravame, in quanto nulla afferma il codice di rito nella ipotesi in cui l'indagato abbia inteso proporre impugnazione anteriormente a detta decorrenza, anticipandola, ne' alcuna norma prescrive la sanzione di inammissibilità di un gravame anticipato.
Con il secondo motivo di ricorso assume il ricorrente che l'ordinanza custodiale deve decadere per inosservanza dell'art. 309, commi 5, 9 e 10, perché, ritenendo che il gravame in maniera anticipata fosse inammissibile, il presidente del Tribunale del riesame aveva secretato gli atti, a mezzo di provvedimento da ritenersi abnorme, non essendo previsto da alcuna disposizione di carattere processuale.
Ne conseguiva che la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato e del difensore nei termini di cui al 5 comma rende con tutta evidenza inefficace la misura custodiale oltre che dell'ordinanza di riesame, essendo finalizzata la trasmissione degli atti alla conoscenza degli stessi da parte dell'indagato, come richiesto nella memoria depositata in udienza di riesame. Il primo motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, enunciato in riferimento alla sentenza dibattimentale di appello, ma applicabile nel procedimento incidentale di riesame per la sua valenza generale, secondo il quale la previsione di un "dies a quo" per l'impugnazione ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata (Cass. 8024/98 rv 211486).
Una diversa interpretazione, per cui i termini decorrono da fatti tassativamente elencati, e l'appellante ha diritto ad un termine prefissato per legge e non a quel termine aumentato dal numero di giorni che vanno dal deposito dell'impugnazione alla decorrenza del termine legale (Cass. 12260/03, Fornello), seppure integrabile in riferimento al procedimento incidentale "de libertate" con il principio secondo il quale il termine per proporre la richiesta di riesame decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso dell'avvenuto deposito a norma dell'art 309, 3 comma e non da altri atti di "conoscenza reale" altrimenti conseguita del provvedimento medesimo (S.U. 18751/03, Mario, rv 224183), non può essere condivisa al fine di decidere la questione che ci occupa, in considerazione della peculiarità del procedimento cautelare, nel quale l'art 309, 6 comma, prevede invece la possibilità di separare il negozio processuale di impugnazione dalla enunciazione dei motivi, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 581 lett. c) c.p.p. nonché della regola del "tantum devolutum quantum appellatum" (S.U. 16/94, Demetry). Una tale conclusione trova conferma nella cognizione piena attribuita al Tribunale del riesame, al quale compete la stessa cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo (Cass. 9532/02 rv 221000), indipendentemente dai motivi proposti dalla parte.
In definitiva, la necessità di conoscere la motivazione della sentenza impugnata, per poter enunciare i capi o punti della decisione gravati e le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, a pena di inammissibilità della stessa ex art. 591, comma 1 lett. d) c.p.p., se comporta il superamento della tesi dell'equipollenza di atti non previsti dalla legge ai fini della decorrenza del termine di impugnazione nel dibattimento (S.U. 35402/03, Mainente), non può essere utilizzata per sanzionare con l'inammissibilità la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. presentata in anticipo sui termini. Osserva inoltre il Collegio che prima della novella 332/95 la richiesta di riesame era strumentale alla "discovery", che avveniva in un momento successivo alla richiesta stessa.
La modifica introdotta con l'art. 293, 3 comma, che prevede il deposito nella cancelleria del giudice che le ha emesse, insieme alle ordinanze cautelari, della richiesta stessa e degli atti presentati dal P.M., ha dato alla difesa la possibilità di rilevare all'udienza di riesame il vizio derivante dall'incompleta o tardiva trasmissione degli atti e degli elementi a favore dell'indagato, disciplinata dall'art. 309, 5 comma, c.p.p.. In sostanza il Tribunale ha dichiarato, nel caso in esame, inammissibile la richiesta di riesame quasi fosse diretta a provocare una "discovery" anticipata e non dovuta, non considerando che la facoltà di enunciare i motivi in udienza prima della discussione (art. 309, 6 comma), a seguito dell'esame dei documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale (art. 309, 8 comma), elimina qualsiasi pregiudizio del diritto dell'indagato alla difesa e al giusto processo.
Quanto alla denunciata secretazione degli atti trasmessi dal P.M., con provvedimento del Presidente del Tribunale del riesame, la censura non trova conferma nel verbale di udienza: sul punto quindi non è possibile alcuna pronuncia in sede di legittimità. Il rilevato difetto di motivazione comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale del riesame conformarsi in sede di rinvio al principio di diritto enunciato, secondo il quale "non è inammissibile la richiesta di riesame depositata prima del termine iniziale di dieci giorni decorrenti dalla esecuzione o notificazione del provvedimento cautelare, di cui all'art. 309, 1 comma, c.p.p.".
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 novembre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.