Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49193
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

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Non è inammissibile la richiesta di riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'inammissibilità del ricorso antecedente, e d'altronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a riesame richiesto dal difensore del catturando, risultato irreperibile, in base alla cognizione del provvedimento restrittivo ricavata dalla citazione di questo in un decreto di perquisizione domiciliare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49193
    Data del deposito : 12 novembre 2003

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