Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2004, n. 24627
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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In tema di rapporti con autorità straniere, il principio di specialità di cui all'art. 14 comma primo della Convenzione europea di estradizione deve essere inteso nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna, è inibito l'esercizio dell'azione penale, atteso che la predetta clausola si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale, anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso ad incidente probatorio( art. 346 cod.proc.pen.) e l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, che non possono però avere esecuzione.

Sussiste l'interesse all'impugnazione anche da parte del soggetto nei cui confronti sia stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere non eseguibile in mancanza del provvedimento di estradizione, risultando giuridicamente apprezzabile l'interesse dello stesso all'immediato controllo ed alla eventuale rimozione di un provvedimento cautelare, influente significativamente sulla procedura di estradizione suppletiva ed in ogni caso incidente negativamente sulla persona, sotto il profilo del pregiudizio, non solo morale o psicologico, ma spesso anche di natura patrimoniale, che la sola emissione del provvedimento cautelare comporta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso dell'indagato sotto il profilo della violazione del principio di specialità, aveva sospeso l'esecuzione della misura cautelare in carcere, senza entrare però nel merito del provvedimento impugnato).

Commentari2

  • 1Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Specialità MAE impedisce esecuzione non adozione di limitazione di libertà (Cass. 8349/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024

    In tema di mandato di arresto europeo, le prescrizioni dell' art. 721 c.p.p., che ha richiamato quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea di estrazione del 13/12/1957, ratificata con L. n. 300 del 1963 è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 secondo il quale "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna dall'art. 26". La norma rimanda dunque testualmente ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1 "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2004, n. 24627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24627
Data del deposito : 7 aprile 2004

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