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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2024, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Stefano Montone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale di Napoli - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da OT AU, ha confermato l'ordinanza emessa il 3 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'essere l'associazione armata e finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, e di partecipazione ad associazione finalizzata al Penale Sent. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 12/12/2023 traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall'essere l'associazione armata e dall'avere commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso. Secondo la pubblica accusa, il OT sarebbe partecipe dell'associazione camorristica denominata clan NE, promossa, diretta e organizzata da NE SS, operante nei territori di Cavalleggeri d'Aosta, Agnano e in zone limitrofe dell'area occidentale della città di Napoli, nell'ambito della sfera di influenza, di indirizzo e di controllo del cartello criminale noto come "Alleanza di Secondigliano" o "Il sistema" - capeggiato dai clan NI, LI e LL -, finalizzata a conseguire i seguenti scopi: acquisire il controllo di attività illecite;
reinvestire in attività commerciali i capitali derivanti dal traffico di stupefacenti;
affermare il proprio controllo sul territorio, anche attraverso la ricerca di alleanze con altri gruppi criminali e la contrapposizione armata con clan rivali e in particolare con il clan IT di Bagnoli e il clan Calone-Esposito Marsicano di Pianura;
conseguire per il clan e per i suoi affiliati profitti e vantaggi ingiusti, destinati anche al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie. Il OT, inoltre, sarebbe partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dotata di stabile struttura e con suddivisione di ruoli, avente lo scopo di commettere una pluralità di delitti legati al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di una vera e propria piazza di spaccio. Associazione promossa e diretta da NE SS e operativa nei territori di Cavalleggeri d'Aosta e di Agnano. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata e quella applicativa della misura siano «da censurare per carenza assoluta di motivazione», in ordine alla sussistenza di gravi indizi, non emergendo da esse il ruolo ricoperto dall'indagato, il contributo da lui offerto al sodalizio criminale e la consapevolezza di partecipare all'associazione. La decisione del Tribunale per il riesame, in particolare, sarebbe basata sulle conversazioni intercettate tra l'indagato e il detenuto NE SS, dalle quali, tuttavia, secondo il ricorrente, potrebbe desumersi solo l'intento del NE di raccogliere intorno a sé un gruppo di persone per opporsi al clan rivale. L'indagato, però, non avrebbe raccolto tale invito, come dimostrato dalla sua estraneità alle vicende più significative nelle quali si era concretizzato l'intento del NE e dalla sua mancata partecipazione alle conversazioni correlate 2 all'episodio che aveva coinvolto il coindagato LT MA, che avrebbe costituito «lo spartiacque» tra la fase ideativa e quella esecutiva delle azioni delittuose. L'indagato non sarebbe stato coinvolto in nessuna delle azioni di rivalsa che il capoclan aveva organizzato in risposta alle aggressioni subite da LT MA né agli atti intimidatori in danno di IN MA. Oltre alle quattro conversazioni con il capoclan, non risulterebbero contatti tra l'indagato e gli altri sodali. Nessuno dei collaboratori di giustizia, inoltre, avrebbe riferito elementi a carico dell'indagato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 187, 192 e 273 cod. proc. pen. Il ricorrente, in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, muove analoghe censure. A sostegno di tale ipotesi accusatoria, sussisterebbero ancor meno elementi. L'unico argomento effettivamente speso al riguardo dal Tribunale del riesame sarebbe costituito dal fatto che la programmazione delle azioni violente in danno del clan rivale sarebbe stata finalizzata a salvaguardare la piazza di spaccio. Tale argomento, però, non sarebbe riferibile all'indagato poiché egli, come esposto nell'ambito del primo motivo, sarebbe rimasto estraneo all'esecuzione delle azioni violente nelle quali si era concretizzata la reazione verso il clan rivale. Così come sarebbe rimasto estraneo a tutti i fatti di droga addebitati agli altri indagati e in particolare alla gestione della piazza di spaccio di Via Fera, l'unica riferibile al clan NE. Il ricorrente contesta l'applicazione della misura anche con riferimento al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui al capo 4 della rubrica, sostenendo che l'imputazione sarebbe estremamente generica, anche con riferimento alla tipologia e alla quantità della sostanza stupefacente detenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi essenzialmente versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un 3 inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesanne, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. Il Tribunale non solo ha riportato le conversazioni intercettate più significative, ma ne ha analizzato con rigore il contenuto - peraltro abbastanza esplicito -, evidenziandone la rilevanza alla fine della dimostrazione della partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale (cfr. pagine 6 e ss. dell'ordinanza impugnata). Ha posto in rilievo che dalle conversazioni emergeva non solo lo stretto rapporto e la comunanza di interessi tra il NE e l'indagato, ma anche la chiara disponibilità di quest'ultimo a partecipare ad azioni di ritorsione nei confronti del clan rivale, seguendo le indicazioni del NE («me lo devi dire tu come mi devo comportare ... mi comporto come dici tu ... io sto sempre presente lo giuro»). Il coinvolgimento concreto dell'indagato nelle azioni ritorsive nei confronti dei clan avversari emergeva pure dalle conversazioni tra il NE e CO GE, altro esponente di spicco del clan. Il coinvolgimento in tali azioni, poste a "difesa del territorio" di operatività del clan, assume un indiscutibile rilievo in ordine alla piena e consapevole adesione dell'indagato al sodalizio criminale. Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame si sono ampiamente soffermati anche sui gravi indizi sussistenti in ordine alla sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziandone l'autonomo rilievo rispetto all'associazione camorristica, che, peraltro, emerge anche dalla non perfetta coincidenza delle due strutture criminali sotto il profilo soggettivo. Il Giudice per le indagini preliminari (la cui ordinanza risulta pienamente condivisa e richiamata dal Tribunale del riesame), in particolare, ha evidenziato come la 4 struttura finalizzata al traffico degli stupefacenti avesse un assetto organizzativo e un ambito di operatività distinti dal più ampio sodalizio camorristico. Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziando, in particolare, il suo coinvolgimento nelle vicende della "piazza di spaccio" gestita dal sodalizio criminale. Appare, infine, manifestamente infondata la censura relativa alla presunta genericità del reato contestato al capo 4 della rubrica, atteso che gli elementi di cui il ricorrente lamenta la carenza sono comunque desumibili dalla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura. Al riguardo, deve essere ribadito che «in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima» (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, Palmiero, Rv. 238411; Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Stefano Montone, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale di Napoli - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da OT AU, ha confermato l'ordinanza emessa il 3 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'essere l'associazione armata e finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, e di partecipazione ad associazione finalizzata al Penale Sent. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 12/12/2023 traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall'essere l'associazione armata e dall'avere commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare un sodalizio di tipo mafioso. Secondo la pubblica accusa, il OT sarebbe partecipe dell'associazione camorristica denominata clan NE, promossa, diretta e organizzata da NE SS, operante nei territori di Cavalleggeri d'Aosta, Agnano e in zone limitrofe dell'area occidentale della città di Napoli, nell'ambito della sfera di influenza, di indirizzo e di controllo del cartello criminale noto come "Alleanza di Secondigliano" o "Il sistema" - capeggiato dai clan NI, LI e LL -, finalizzata a conseguire i seguenti scopi: acquisire il controllo di attività illecite;
reinvestire in attività commerciali i capitali derivanti dal traffico di stupefacenti;
affermare il proprio controllo sul territorio, anche attraverso la ricerca di alleanze con altri gruppi criminali e la contrapposizione armata con clan rivali e in particolare con il clan IT di Bagnoli e il clan Calone-Esposito Marsicano di Pianura;
conseguire per il clan e per i suoi affiliati profitti e vantaggi ingiusti, destinati anche al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie. Il OT, inoltre, sarebbe partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dotata di stabile struttura e con suddivisione di ruoli, avente lo scopo di commettere una pluralità di delitti legati al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di una vera e propria piazza di spaccio. Associazione promossa e diretta da NE SS e operativa nei territori di Cavalleggeri d'Aosta e di Agnano. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata e quella applicativa della misura siano «da censurare per carenza assoluta di motivazione», in ordine alla sussistenza di gravi indizi, non emergendo da esse il ruolo ricoperto dall'indagato, il contributo da lui offerto al sodalizio criminale e la consapevolezza di partecipare all'associazione. La decisione del Tribunale per il riesame, in particolare, sarebbe basata sulle conversazioni intercettate tra l'indagato e il detenuto NE SS, dalle quali, tuttavia, secondo il ricorrente, potrebbe desumersi solo l'intento del NE di raccogliere intorno a sé un gruppo di persone per opporsi al clan rivale. L'indagato, però, non avrebbe raccolto tale invito, come dimostrato dalla sua estraneità alle vicende più significative nelle quali si era concretizzato l'intento del NE e dalla sua mancata partecipazione alle conversazioni correlate 2 all'episodio che aveva coinvolto il coindagato LT MA, che avrebbe costituito «lo spartiacque» tra la fase ideativa e quella esecutiva delle azioni delittuose. L'indagato non sarebbe stato coinvolto in nessuna delle azioni di rivalsa che il capoclan aveva organizzato in risposta alle aggressioni subite da LT MA né agli atti intimidatori in danno di IN MA. Oltre alle quattro conversazioni con il capoclan, non risulterebbero contatti tra l'indagato e gli altri sodali. Nessuno dei collaboratori di giustizia, inoltre, avrebbe riferito elementi a carico dell'indagato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 187, 192 e 273 cod. proc. pen. Il ricorrente, in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti, muove analoghe censure. A sostegno di tale ipotesi accusatoria, sussisterebbero ancor meno elementi. L'unico argomento effettivamente speso al riguardo dal Tribunale del riesame sarebbe costituito dal fatto che la programmazione delle azioni violente in danno del clan rivale sarebbe stata finalizzata a salvaguardare la piazza di spaccio. Tale argomento, però, non sarebbe riferibile all'indagato poiché egli, come esposto nell'ambito del primo motivo, sarebbe rimasto estraneo all'esecuzione delle azioni violente nelle quali si era concretizzata la reazione verso il clan rivale. Così come sarebbe rimasto estraneo a tutti i fatti di droga addebitati agli altri indagati e in particolare alla gestione della piazza di spaccio di Via Fera, l'unica riferibile al clan NE. Il ricorrente contesta l'applicazione della misura anche con riferimento al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui al capo 4 della rubrica, sostenendo che l'imputazione sarebbe estremamente generica, anche con riferimento alla tipologia e alla quantità della sostanza stupefacente detenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi essenzialmente versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un 3 inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesanne, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. Il Tribunale non solo ha riportato le conversazioni intercettate più significative, ma ne ha analizzato con rigore il contenuto - peraltro abbastanza esplicito -, evidenziandone la rilevanza alla fine della dimostrazione della partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale (cfr. pagine 6 e ss. dell'ordinanza impugnata). Ha posto in rilievo che dalle conversazioni emergeva non solo lo stretto rapporto e la comunanza di interessi tra il NE e l'indagato, ma anche la chiara disponibilità di quest'ultimo a partecipare ad azioni di ritorsione nei confronti del clan rivale, seguendo le indicazioni del NE («me lo devi dire tu come mi devo comportare ... mi comporto come dici tu ... io sto sempre presente lo giuro»). Il coinvolgimento concreto dell'indagato nelle azioni ritorsive nei confronti dei clan avversari emergeva pure dalle conversazioni tra il NE e CO GE, altro esponente di spicco del clan. Il coinvolgimento in tali azioni, poste a "difesa del territorio" di operatività del clan, assume un indiscutibile rilievo in ordine alla piena e consapevole adesione dell'indagato al sodalizio criminale. Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame si sono ampiamente soffermati anche sui gravi indizi sussistenti in ordine alla sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziandone l'autonomo rilievo rispetto all'associazione camorristica, che, peraltro, emerge anche dalla non perfetta coincidenza delle due strutture criminali sotto il profilo soggettivo. Il Giudice per le indagini preliminari (la cui ordinanza risulta pienamente condivisa e richiamata dal Tribunale del riesame), in particolare, ha evidenziato come la 4 struttura finalizzata al traffico degli stupefacenti avesse un assetto organizzativo e un ambito di operatività distinti dal più ampio sodalizio camorristico. Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziando, in particolare, il suo coinvolgimento nelle vicende della "piazza di spaccio" gestita dal sodalizio criminale. Appare, infine, manifestamente infondata la censura relativa alla presunta genericità del reato contestato al capo 4 della rubrica, atteso che gli elementi di cui il ricorrente lamenta la carenza sono comunque desumibili dalla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura. Al riguardo, deve essere ribadito che «in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima» (Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, Palmiero, Rv. 238411; Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12 dicembre 2023.