CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1623/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13051/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002303710185386626 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1305/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8.7.2025 ed iscritto al nr di RG 13051/2025 parte ricorrente impugnava la
Comunicazione preventiva del fermo amministrativo per mancato pagamento del complessivo importo pari a € 2.009,48 (duemilanove/48) per la Tari 2021 relativa all'immobile sito in Napoli (NA), alla Indirizzo_1, distinto al Foglio 15, particella 21, sub. 19, categoria A/4, all'immobile sito in Napoli (Na), al Indirizzo_2, distinto al Foglio 1, particella 105, sub. 16, categoria A/4 e all'immobile sito in Napoli (Na), alla Indirizzo_3, distinto al Foglio 2, particella 98, sub. 7, categoria A/4,. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e l'assenza di potere di riscossione da parte di Obiettivo Valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente deve osservarsi come non ignori il Collegio la rimessione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies del decreto Milleproroghe 2025, tra l'altro evidenziata dal difensore di parte ricorrente. Ritiene il collegio di non disporre la sospensione considerando da un lato che dopo l'intervento del Legislatore vi è stato autorevole pronuncia della
Suprema Corte e che, nell'ottica di un bilanciamento complessivo di valori, non possa non tenersi conto di esigenze di celerità dei procedimenti che altrimenti verrebbe completamente frustrata.
Per quanto riguarda la legittimazione della società concessionaria deve rilevarsi come l'art. 3, comma 14- septies del decreto Milleproroghe 2025 – che, nella versione approvata in via definitiva con la legge di conversione, così recita: «Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società». In ragione di tale disposizione la Corte di Cassazione si è riconvocata il 13 marzo ed ha depositato la sentenza n. 7495/2025 con la quale ha dichiarato inammissibile il rinvio, così pronunciando: «Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di “gravi difficoltà interpretative” ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ».
L'eccezione deve dunque ritenersi superata.
Nel merito, parte resistente non ha prodotto copia della notifica degli atti prodromici, per cui il ricorso va accolto
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il Giudice
dr MA De NE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13051/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002303710185386626 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1305/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8.7.2025 ed iscritto al nr di RG 13051/2025 parte ricorrente impugnava la
Comunicazione preventiva del fermo amministrativo per mancato pagamento del complessivo importo pari a € 2.009,48 (duemilanove/48) per la Tari 2021 relativa all'immobile sito in Napoli (NA), alla Indirizzo_1, distinto al Foglio 15, particella 21, sub. 19, categoria A/4, all'immobile sito in Napoli (Na), al Indirizzo_2, distinto al Foglio 1, particella 105, sub. 16, categoria A/4 e all'immobile sito in Napoli (Na), alla Indirizzo_3, distinto al Foglio 2, particella 98, sub. 7, categoria A/4,. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e l'assenza di potere di riscossione da parte di Obiettivo Valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente deve osservarsi come non ignori il Collegio la rimessione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies del decreto Milleproroghe 2025, tra l'altro evidenziata dal difensore di parte ricorrente. Ritiene il collegio di non disporre la sospensione considerando da un lato che dopo l'intervento del Legislatore vi è stato autorevole pronuncia della
Suprema Corte e che, nell'ottica di un bilanciamento complessivo di valori, non possa non tenersi conto di esigenze di celerità dei procedimenti che altrimenti verrebbe completamente frustrata.
Per quanto riguarda la legittimazione della società concessionaria deve rilevarsi come l'art. 3, comma 14- septies del decreto Milleproroghe 2025 – che, nella versione approvata in via definitiva con la legge di conversione, così recita: «Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società». In ragione di tale disposizione la Corte di Cassazione si è riconvocata il 13 marzo ed ha depositato la sentenza n. 7495/2025 con la quale ha dichiarato inammissibile il rinvio, così pronunciando: «Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di “gravi difficoltà interpretative” ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ».
L'eccezione deve dunque ritenersi superata.
Nel merito, parte resistente non ha prodotto copia della notifica degli atti prodromici, per cui il ricorso va accolto
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il Giudice
dr MA De NE