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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSSO PIERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino 18 14100 Asti AT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001537448000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: per parte ricorrente nel ricorso 93/2025:
-annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento impugnata, con sgravio delle somme illegittimamente pretese per tutti i motivi esposti in atti;
-con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge.
-per parte resistente nel ricorso 93/2025:
-dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con ricorso 93/2025 datato 27/6/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.
01020259001537448000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedendone alla Corte
l'accoglimento per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedendo di respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 13/1/2026 la Corte rigettava il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto.
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01020259001537448000, in relazione alla cartella n.01020180002266726003, affermando che il debito in oggetto è stato oggetto di definizione agevolata e di aver rispettato sino alla data del ricorso il piano di ammortamento indicato nella comunicazione di accoglimento della relativa richiesta. Parte resistente rileva che il ricorrente, debitore della pretesa erariale in via solidale con il sig. Nominativo_1
in relazione alla cartella sottesa all'avviso di intimazione, ha chiesto ed ottenuto la definizione agevolata in 18 rate per un totale di € 1.239,24, ma dopo aver effettuato otto pagamenti non è stata pagata la rata di novembre 2024, con conseguente revoca della definizione agevolata ex art. 1 comma
232 L. 197/2022.
Rileva la Corte che l'articolo 1 comma 232 L. 197/2022 prevede che il pagamento delle somme di cui al comma 231 sia effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure nel numero massimo di
18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il
30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il successivo articolo 244 prevede che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Nel caso di specie la ricorrente, pur affermando di aver rispettato il piano di ammortamento, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'asserito pagamento della rata novembre 2024, con conseguente revoca della definizione agevolata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre pesi di legge.
Asti 13/1/2026 Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSSO PIERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino 18 14100 Asti AT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001537448000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: per parte ricorrente nel ricorso 93/2025:
-annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento impugnata, con sgravio delle somme illegittimamente pretese per tutti i motivi esposti in atti;
-con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge.
-per parte resistente nel ricorso 93/2025:
-dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Con ricorso 93/2025 datato 27/6/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.
01020259001537448000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedendone alla Corte
l'accoglimento per i motivi esposti in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedendo di respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 13/1/2026 la Corte rigettava il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto.
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01020259001537448000, in relazione alla cartella n.01020180002266726003, affermando che il debito in oggetto è stato oggetto di definizione agevolata e di aver rispettato sino alla data del ricorso il piano di ammortamento indicato nella comunicazione di accoglimento della relativa richiesta. Parte resistente rileva che il ricorrente, debitore della pretesa erariale in via solidale con il sig. Nominativo_1
in relazione alla cartella sottesa all'avviso di intimazione, ha chiesto ed ottenuto la definizione agevolata in 18 rate per un totale di € 1.239,24, ma dopo aver effettuato otto pagamenti non è stata pagata la rata di novembre 2024, con conseguente revoca della definizione agevolata ex art. 1 comma
232 L. 197/2022.
Rileva la Corte che l'articolo 1 comma 232 L. 197/2022 prevede che il pagamento delle somme di cui al comma 231 sia effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure nel numero massimo di
18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il
30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il successivo articolo 244 prevede che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Nel caso di specie la ricorrente, pur affermando di aver rispettato il piano di ammortamento, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'asserito pagamento della rata novembre 2024, con conseguente revoca della definizione agevolata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre pesi di legge.
Asti 13/1/2026 Il Giudice