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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele II n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Tilli e Marta Ciferri, come da procura in atti ricorrente e da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Viale Parte_2 CodiceFiscale_2
Emilio Maraini n. 68 presso lo studio dell'Avv. Fausto Feliziani che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
è decisione, volontà ed impegno di entrambi i genitori di giungere alla migliore regolamentazione del rapporto genitoriale a tutela del superiore interesse del figlio nell'ambito di un progetto Per_1 condiviso per tutte le scelte riferibili alla vita dello stesso, al suo accudimento quotidiano e per il suo benessere presente e futuro.
RELATIVAMENTE ALL'AFFIDO E AL COLLOCAMENTO
Seguenti condizioni:
1 1)- Il Sig. che, su accordo della Sig.ra ha già lasciato definitivamente Parte_2 Parte_1 la casa familiare sita in Rieti, Via della Chiesetta n.27, si obbliga a trasferire la residenza a Colli sul Velino (RI), Loc. Casette n.3, ove attualmente abita, entro il 30.09.2025.
Sempre entro il predetto termine, si impegna ad asportare dalla casa di Via della Chiesetta n.27 i seguenti beni: effetti strettamente personali, materiali esistenti nella cantina, “TV della sala soundbar” (a dicembre 2025), l'aspirapolvere (vecchia).
Il restante mobilio, suppellettili e ogni arredo della casa rimarranno di proprietà esclusiva della
Sig.ra Parte_1
2)- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2 la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo e sempre tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, ogni decisione straordinaria relativa alla salute, all'istruzione, all'educazione del minore, obbligandosi a soddisfare ogni sua esigenza educativa e formativa. Entrambi i genitori si obbligano, nei rispettivi periodi di convivenza con il minore, a garantirgli un ambiente sicuro e adeguato alla sua età, con spazi autonomi rispetto agli altri membri del nucleo familiare e/o conviventi, una alimentazione idonea alle sue peculiari esigenze, nonché a porre in essere quanto necessario per garantire al medesimo lo svolgimento delle attività consone alla sua età e condivise con l'altro genitore.
3)- Il medesimo minore avrà la residenza e la abituale dimora presso la casa familiare sita in Rieti,
Via della Chiesetta n. 27, ove stabilmente continuerà a vivere unitamente alla madre, signora
[...]
, alla quale tale immobile viene assegnato. Pt_1
4)- Il Sig. potrà tenere con sé il figlio, con preavviso di almeno 24 ore prima alla Parte_2
Sig.ra e previo consenso di quest'ultima, con orario di prelievo 14,30 presso la casa materna Pt_1
e orario di riconsegna 21,00, sempre presso la casa materna.
5)- In ogni caso, il Sig. potrà tenere il figlio con sè nei periodi di seguito indicati: Parte_2
a) - due giorni, nella prima e terza settimana del mese, e un giorno nella seconda e quarta settimana del mese, dalle h. 14,30, alle h.21,00.
A tal fine, il Sig. in considerazione dei turni di lavoro, comunicherà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 entro le h.20,00 del venerdì precedente, i predetti giorni infrasettimanali in cui potrà tenere con sé
Per_1
b) - week end alterni, con la Sig.ra dalle h.16,00 del venerdì alle h. 21,00 della domenica;
Pt_1
c)- ad anni alterni con la Sig.ra Pt_1
- il 24 dicembre, dalle h. 10,00, alle h.18,00;
- il 25 dicembre, dalle h.10,00 alle h.18,00;
- il 26 dicembre, dalle h.10,00, alle h.18,00;
2 - il 31 dicembre, dalle h.10,00 alle h. 11,00 del 1° gennaio;
- il 6 gennaio, dalle h.10,00 alle h.18,00;
- dalla domenica di Pasqua (prelievo h.10,00), al Lunedì dell'Angelo (riconsegna h.18,00)
- le altre feste riconosciute, civili e religiose, dalle h.10,00 alle h.21,00;
- nel compleanno del minore: a pranzo, fino alle h.17,00, o a cena fino alle h.21,30, con scelta per il 2025 a favore della madre;
- compleanno genitori: il minore trascorrerà con il singolo genitore il giorno di compleanno dello stesso.
Il minore verrà prelevato presso l'abitazione della madre e ivi sempre riconsegnato secondo gli orari sopra stabiliti.
d)- 15 giorni, di cui 7 continuativi, durante il periodo estivo (01.07 - 31.08).
L'orario di prelievo del minore è fissato alle h.10,00 presso l'abitazione del genitore in cui ha trascorso la notte e l'orario di riconsegna le 21,00 presso la casa dell'altro genitore.
I genitori si comunicheranno i predetti giorni che trascorreranno con il minore, rispettivamente e ad anni alterni, entro il 20 maggio ed entro il 20 giugno di ciascun anno - cominciando la turnazione, per l'anno 2026, il padre - in modo che ciascuno di essi abbia la possibilità di programmare le vacanze con il figlio e di pianificare i propri impegni ed esigenze personali.
Il genitore inadempiente alla comunicazione che precede perderà il diritto di cui alla presente lettera d).
6)- Il calendario di cui al punto 5/c prevarrà su quello ordinario e di cui all'art. 6/a e 6/b).
7)- Qualora, per ragioni di salute o di impegni obiettivamente indifferibili, il minore si trovasse nella impossibilità di trascorrere i giorni sopra concordati con il genitore avente diritto, questi, a sua richiesta, potrà:
- nei casi sub 5/a e b) recuperare i giorni o il week end in cui non ha tenuto con sé il figlio, rispettivamente nei giorni seguenti e nel successivo week end;
- nei casi di cui al punto 5/c, nel giorno festivo immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'impedimento;
- nel caso di cui al punto 5/d, nel periodo estivo successivo e diverso da quello già comunicato dall'altro genitore.
8)- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento di Pt_2 Parte_1 Persona_2 entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di emissione della emananda sentenza.
3 9)- Il medesimo Sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie e, all'uopo, viene specificato quanto appresso:
a) - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento (ad eccezione di due cambi annuali, stagione estiva ed invernale, per un costo fino a € 100,00 cadauno) , contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici (barbiere);
b) - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
> scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
> spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (es. musica, disegno, pittura, ecc), corsi di informatica, centri estivi (per un costo superiore a € 150,00), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
> spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
> due cambi annuali per abbigliamento (stagione invernale ed estiva) per un costo superiore a €
100,00 cadauno;
I Sigg. e si obbligano a far proseguire ad il corso di nuoto, il cui Parte_2 Parte_1 Per_1 costo verrà tra loro ripartito nella misura del 50% ciascuno;
> spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate per il tramite del SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso entro gg. 5 (cinque); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
c)- spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese
4 ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate per il tramite del SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, centro estivi (per un costo fino a € 150,00); due cambi annuali per abbigliamento (stagione invernale ed estiva) per un costo fino a € 100,00 cadauno;
corredo scolastico a inizio anno didattico (zaino, astuccio, quaderni, penne, materiali di cancelleria), per un costo fino a € 150,00 l'anno.
10)- Ciascun genitore rimborserà all'altro le spese anticipate, entro gg.3 (tre) dalla data di consegna della relativa fattura/ricevuta fiscale.
11)- l'assegno unico verrà percepito nella sua totalità dalla signora che gioverà Parte_1 anche dei benefici e detrazioni fiscali previsti dalla legge per il figlio a carico.
12)- I signori e si obbligano ad adoperarsi affinché il figlio abbia frequentazioni Pt_1 Pt_2 costanti e significative con i rispettivi rami parentali e, conseguentemente, i genitori si impegnano fattivamente per rendere possibili e facilitare detti rapporti affettivi;
13)- Ciascun genitore esprime il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per le minori, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale atto necessario a tale scopo.
Tutto ciò richiesto, i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza alle condizioni sopra riportate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, nato in data [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Per_2
A tal fine, le parti hanno rappresentato che: il lavora presso la “Tubi S.p.a.” con contratto a Pt_2 tempo indeterminato, con uno stipendio mensile di € 1.600,00/1.700,00, per n. 14 mensilità; dalla dichiarazione anno 2022 (periodo di imposta 2021) è emerso un reddito pari a € 4.800,00; dalla dichiarazione anno 2023 (periodo di imposta 2022) è emerso un reddito pari a € 13.119,00; dalla dichiarazione anno 2024 (periodo di imposta 2023) è emerso un reddito pari a € 17.881,00; è titolare del conto corrente n.47502296 acceso presso Bper, Ag. Via Cintia, con saldo attivo, al mese di agosto 2025, di € 728,91; in ordine alle capacità patrimoniali, il medesimo non è proprietario di beni immobili, è proprietario dell'autocarro Fiat Scudo trg. BZ 239 KJ e del motociclo RI RE
Triple trg. DE 31243 ed ha contratto il prestito con Bper di € 10.800,55.
La lavora presso Amazon Italia Logistica Srl con contratto di lavoro full time a tempo Pt_1 indeterminato, con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00/1.700,00 mensili per quattordici
5 mensilità; è proprietaria dei seguenti beni immobili: per la quota di 5/12 della piena proprietà dell'appartamento con cantina sito in Morro Reatino e censiti al NCEU di detto Comune al foglio 8 part.lla 205e foglio 8 part.lla 267; per la quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento sito in
Rieti e censito al NCEU di detto Comune al foglio 95 part.lle 181 sub.2, 182 sub.1 e 184 – visure;
è titolare dei seguenti conto correnti: uno acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena n.
63275753 utilizzato solo per il pagamento del mutuo e l'altro acceso presso CP_1
n.6241499; ha contratto un mutuo per acquisto della casa di abitazione di durata anno 30 con rata mensile a tasso variabile attualmente pari ad € 467,00 e un prestito per acquisto della autovettura
Hyundai New Kona trg. GR 315 SC, contratto in data 7.10.2023, con rata mensile di € 249,00 per quattro anni e maxi rata di € 21.375,00; è titolare di un fondo individuale pensionistico
Posteprevidenza valore n.50008423550.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni concordate nel ricorso chiedendone il recepimento e il Giudice delegato ha rimesso la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione prodotta dalle parti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
6 Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c.:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate per esteso in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele II n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Tilli e Marta Ciferri, come da procura in atti ricorrente e da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Viale Parte_2 CodiceFiscale_2
Emilio Maraini n. 68 presso lo studio dell'Avv. Fausto Feliziani che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte:
è decisione, volontà ed impegno di entrambi i genitori di giungere alla migliore regolamentazione del rapporto genitoriale a tutela del superiore interesse del figlio nell'ambito di un progetto Per_1 condiviso per tutte le scelte riferibili alla vita dello stesso, al suo accudimento quotidiano e per il suo benessere presente e futuro.
RELATIVAMENTE ALL'AFFIDO E AL COLLOCAMENTO
Seguenti condizioni:
1 1)- Il Sig. che, su accordo della Sig.ra ha già lasciato definitivamente Parte_2 Parte_1 la casa familiare sita in Rieti, Via della Chiesetta n.27, si obbliga a trasferire la residenza a Colli sul Velino (RI), Loc. Casette n.3, ove attualmente abita, entro il 30.09.2025.
Sempre entro il predetto termine, si impegna ad asportare dalla casa di Via della Chiesetta n.27 i seguenti beni: effetti strettamente personali, materiali esistenti nella cantina, “TV della sala soundbar” (a dicembre 2025), l'aspirapolvere (vecchia).
Il restante mobilio, suppellettili e ogni arredo della casa rimarranno di proprietà esclusiva della
Sig.ra Parte_1
2)- Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2 la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo e sempre tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, ogni decisione straordinaria relativa alla salute, all'istruzione, all'educazione del minore, obbligandosi a soddisfare ogni sua esigenza educativa e formativa. Entrambi i genitori si obbligano, nei rispettivi periodi di convivenza con il minore, a garantirgli un ambiente sicuro e adeguato alla sua età, con spazi autonomi rispetto agli altri membri del nucleo familiare e/o conviventi, una alimentazione idonea alle sue peculiari esigenze, nonché a porre in essere quanto necessario per garantire al medesimo lo svolgimento delle attività consone alla sua età e condivise con l'altro genitore.
3)- Il medesimo minore avrà la residenza e la abituale dimora presso la casa familiare sita in Rieti,
Via della Chiesetta n. 27, ove stabilmente continuerà a vivere unitamente alla madre, signora
[...]
, alla quale tale immobile viene assegnato. Pt_1
4)- Il Sig. potrà tenere con sé il figlio, con preavviso di almeno 24 ore prima alla Parte_2
Sig.ra e previo consenso di quest'ultima, con orario di prelievo 14,30 presso la casa materna Pt_1
e orario di riconsegna 21,00, sempre presso la casa materna.
5)- In ogni caso, il Sig. potrà tenere il figlio con sè nei periodi di seguito indicati: Parte_2
a) - due giorni, nella prima e terza settimana del mese, e un giorno nella seconda e quarta settimana del mese, dalle h. 14,30, alle h.21,00.
A tal fine, il Sig. in considerazione dei turni di lavoro, comunicherà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 entro le h.20,00 del venerdì precedente, i predetti giorni infrasettimanali in cui potrà tenere con sé
Per_1
b) - week end alterni, con la Sig.ra dalle h.16,00 del venerdì alle h. 21,00 della domenica;
Pt_1
c)- ad anni alterni con la Sig.ra Pt_1
- il 24 dicembre, dalle h. 10,00, alle h.18,00;
- il 25 dicembre, dalle h.10,00 alle h.18,00;
- il 26 dicembre, dalle h.10,00, alle h.18,00;
2 - il 31 dicembre, dalle h.10,00 alle h. 11,00 del 1° gennaio;
- il 6 gennaio, dalle h.10,00 alle h.18,00;
- dalla domenica di Pasqua (prelievo h.10,00), al Lunedì dell'Angelo (riconsegna h.18,00)
- le altre feste riconosciute, civili e religiose, dalle h.10,00 alle h.21,00;
- nel compleanno del minore: a pranzo, fino alle h.17,00, o a cena fino alle h.21,30, con scelta per il 2025 a favore della madre;
- compleanno genitori: il minore trascorrerà con il singolo genitore il giorno di compleanno dello stesso.
Il minore verrà prelevato presso l'abitazione della madre e ivi sempre riconsegnato secondo gli orari sopra stabiliti.
d)- 15 giorni, di cui 7 continuativi, durante il periodo estivo (01.07 - 31.08).
L'orario di prelievo del minore è fissato alle h.10,00 presso l'abitazione del genitore in cui ha trascorso la notte e l'orario di riconsegna le 21,00 presso la casa dell'altro genitore.
I genitori si comunicheranno i predetti giorni che trascorreranno con il minore, rispettivamente e ad anni alterni, entro il 20 maggio ed entro il 20 giugno di ciascun anno - cominciando la turnazione, per l'anno 2026, il padre - in modo che ciascuno di essi abbia la possibilità di programmare le vacanze con il figlio e di pianificare i propri impegni ed esigenze personali.
Il genitore inadempiente alla comunicazione che precede perderà il diritto di cui alla presente lettera d).
6)- Il calendario di cui al punto 5/c prevarrà su quello ordinario e di cui all'art. 6/a e 6/b).
7)- Qualora, per ragioni di salute o di impegni obiettivamente indifferibili, il minore si trovasse nella impossibilità di trascorrere i giorni sopra concordati con il genitore avente diritto, questi, a sua richiesta, potrà:
- nei casi sub 5/a e b) recuperare i giorni o il week end in cui non ha tenuto con sé il figlio, rispettivamente nei giorni seguenti e nel successivo week end;
- nei casi di cui al punto 5/c, nel giorno festivo immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'impedimento;
- nel caso di cui al punto 5/d, nel periodo estivo successivo e diverso da quello già comunicato dall'altro genitore.
8)- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento di Pt_2 Parte_1 Persona_2 entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di emissione della emananda sentenza.
3 9)- Il medesimo Sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie e, all'uopo, viene specificato quanto appresso:
a) - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento (ad eccezione di due cambi annuali, stagione estiva ed invernale, per un costo fino a € 100,00 cadauno) , contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici (barbiere);
b) - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
> scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
> spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (es. musica, disegno, pittura, ecc), corsi di informatica, centri estivi (per un costo superiore a € 150,00), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
> spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
> due cambi annuali per abbigliamento (stagione invernale ed estiva) per un costo superiore a €
100,00 cadauno;
I Sigg. e si obbligano a far proseguire ad il corso di nuoto, il cui Parte_2 Parte_1 Per_1 costo verrà tra loro ripartito nella misura del 50% ciascuno;
> spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate per il tramite del SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso entro gg. 5 (cinque); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
c)- spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese
4 ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate per il tramite del SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, centro estivi (per un costo fino a € 150,00); due cambi annuali per abbigliamento (stagione invernale ed estiva) per un costo fino a € 100,00 cadauno;
corredo scolastico a inizio anno didattico (zaino, astuccio, quaderni, penne, materiali di cancelleria), per un costo fino a € 150,00 l'anno.
10)- Ciascun genitore rimborserà all'altro le spese anticipate, entro gg.3 (tre) dalla data di consegna della relativa fattura/ricevuta fiscale.
11)- l'assegno unico verrà percepito nella sua totalità dalla signora che gioverà Parte_1 anche dei benefici e detrazioni fiscali previsti dalla legge per il figlio a carico.
12)- I signori e si obbligano ad adoperarsi affinché il figlio abbia frequentazioni Pt_1 Pt_2 costanti e significative con i rispettivi rami parentali e, conseguentemente, i genitori si impegnano fattivamente per rendere possibili e facilitare detti rapporti affettivi;
13)- Ciascun genitore esprime il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per le minori, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale atto necessario a tale scopo.
Tutto ciò richiesto, i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza alle condizioni sopra riportate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, nato in data [...], e sui diritti a quest'ultimo afferenti. Per_2
A tal fine, le parti hanno rappresentato che: il lavora presso la “Tubi S.p.a.” con contratto a Pt_2 tempo indeterminato, con uno stipendio mensile di € 1.600,00/1.700,00, per n. 14 mensilità; dalla dichiarazione anno 2022 (periodo di imposta 2021) è emerso un reddito pari a € 4.800,00; dalla dichiarazione anno 2023 (periodo di imposta 2022) è emerso un reddito pari a € 13.119,00; dalla dichiarazione anno 2024 (periodo di imposta 2023) è emerso un reddito pari a € 17.881,00; è titolare del conto corrente n.47502296 acceso presso Bper, Ag. Via Cintia, con saldo attivo, al mese di agosto 2025, di € 728,91; in ordine alle capacità patrimoniali, il medesimo non è proprietario di beni immobili, è proprietario dell'autocarro Fiat Scudo trg. BZ 239 KJ e del motociclo RI RE
Triple trg. DE 31243 ed ha contratto il prestito con Bper di € 10.800,55.
La lavora presso Amazon Italia Logistica Srl con contratto di lavoro full time a tempo Pt_1 indeterminato, con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00/1.700,00 mensili per quattordici
5 mensilità; è proprietaria dei seguenti beni immobili: per la quota di 5/12 della piena proprietà dell'appartamento con cantina sito in Morro Reatino e censiti al NCEU di detto Comune al foglio 8 part.lla 205e foglio 8 part.lla 267; per la quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento sito in
Rieti e censito al NCEU di detto Comune al foglio 95 part.lle 181 sub.2, 182 sub.1 e 184 – visure;
è titolare dei seguenti conto correnti: uno acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena n.
63275753 utilizzato solo per il pagamento del mutuo e l'altro acceso presso CP_1
n.6241499; ha contratto un mutuo per acquisto della casa di abitazione di durata anno 30 con rata mensile a tasso variabile attualmente pari ad € 467,00 e un prestito per acquisto della autovettura
Hyundai New Kona trg. GR 315 SC, contratto in data 7.10.2023, con rata mensile di € 249,00 per quattro anni e maxi rata di € 21.375,00; è titolare di un fondo individuale pensionistico
Posteprevidenza valore n.50008423550.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni concordate nel ricorso chiedendone il recepimento e il Giudice delegato ha rimesso la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione prodotta dalle parti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
6 Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c.:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate per esteso in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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