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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EM SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 574/2025 promossa da:
DI REGGIO EM (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AL US NI e IC RA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
SC CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1556/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla medesima di pagare la somma di € 309.808,34 oltre a interessi moratori, interessi anatocistici e spese di lite, in favore di
[...] che, sulla base di un mandato irrevocabile all'incasso conferitole in data CP_1
28.07.2022 da ha agito per la riscossione di svariate fatture Controparte_2 emesse tra gennaio e marzo 2024 da quest'ultima nei confronti dell' e rimaste impagate. Pt_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria per illegittimo frazionamento del credito e abuso del processo da parte di CP_1
la quale, pur potendo instaurare un unico procedimento nei confronti dell'
[...] Pt_1 nell'arco di 7 mesi ha proposto 4 ricorsi per decreto ingiuntivo (compreso quello che ha originato il presente giudizio), fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' , Pt_1 rispetto ai quali l'opposta ha agito o in qualità di cessionaria pro soluto, ovvero, come nel caso di specie, in qualità di mandataria all'incasso. Nel merito ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme richieste nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici (trattandosi di crediti per forniture eseguite da nell'ambito, appunto, di un appalto pubblico), Controparte_3 evidenziando che, al momento del deposito del ricorso, le fatture non erano neppure esigibili;
conseguentemente, ha dedotto che nulla è dovuto non solo a titolo di capitale, ma neppure a
1 titolo di interessi e spese per il recupero dei crediti ex art. 6 L. 231/02; Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita l'opposta deducendo, con riferimento alle eccezioni preliminari, che non si è verificato alcun frazionamento del credito né abuso del processo, in quanto i crediti azionati con i vari ricorsi monitori non fanno capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, ma provengono da distinte operazioni di factoring, concluse con soggetti diversi: in particolare, le altre azioni proposte nei confronti dell' si basano su dei contratti di Pt_1 cessione di crediti stipulati con i fornitori e mentre nel caso di Controparte_4 Controparte_5 specie essa ha agito in forza di un mandato all'incasso conferitole dalla fornitrice
[...]
Controparte_3
Ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione e insistito per il loro rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. E' fondata e assorbente la questione, eccepita da parte opponente, relativa all'abuso del processo da parte di che, secondo quanto rappresentato e Controparte_1 documentato dall' nelle note finali e in sede di discussione orale, ad oggi risulta avere Pt_1 proposto nei suoi confronti 9 ricorsi monitori, cui sono seguiti altrettanti procedimenti di opposizione. In punto di diritto, va premesso quanto segue:
- vige nel nostro ordinamento un principio generale in base al quale nessuno può esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è stato riconosciuto, ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo;
- questo principio comporta quindi il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di una qualsiasi posizione giuridica di vantaggio che, in astratto, spetta effettivamente a chi la esercita ma, in concreto, non comporta alcuna utilità apprezzabile e degna di tutela giuridica a favore di costui, mentre arreca uno specifico danno a carico della parte contro la quale essa viene azionata proprio per tale esclusivo fine;
- in tale prospettiva, l'appartenenza al contesto sociale impone un contemperamento fra le esigenze delle due parti e fa sì che quando una condotta è solo apparentemente conforme all'esercizio di una situazione giuridica soggettiva di potere, ma in realtà si pone in conflitto con la funzione economico-sociale per la quale il potere stesso è stato riconosciuto, essa deve ritenersi “abusiva” e quindi non meritevole di tutela;
- questo meccanismo si fonda sul canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui costituisce espressione la buona fede oggettiva, prima e principale regola che presiede ai rapporti obbligatori (cfr. artt. 1175 - 1375 – 1366 c.c. ecc.) e, sul piano processuale, si declina nel divieto di abusare degli strumenti che l'ordinamento offre per la tutela di un diritto, ossia di utilizzarli per conseguire vantaggi diversi e non meritevoli di protezione e/o per arrecare alla controparte un sacrificio sproporzionato;
- ciò è quanto avviene, ad esempio, in caso di parcellizzazione della domanda giudiziale, attraverso la proposizione di più giudizi per la soddisfazione di pretese che derivano dallo
2 stesso rapporto o dallo stesso fatto, o, ancora nell'ipotesi di mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni altrui per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, ecc.;
- una condotta di questo tipo si pone in contrasto sia con il sopra richiamato principio di solidarietà sociale, sia con quello – avente sempre rango costituzionale – di economia processuale e, in senso più lato, con quello del giusto processo;
- appare opportuno richiamare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto C. 7409/21: “Se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione;
di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”; C. 31308/19: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché tale scissione del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo”;
- in caso, dunque, di illegittimo frazionamento del credito (che costituisce la più eclatante figura di abuso del processo), la sanzione è quella della inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 7299/25 – richiamata da entrambe le parti di questo giudizio – ha fornito delle importanti precisazioni al riguardo, soprattutto sotto il profilo delle conseguenze sul piano processuale: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”;
- proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di chiarire ripetutamente che essi devono essere intesi in modo “elastico” e non rigidamente letterale: “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato
3 di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"” (C. 24168/23; nello stesso senso: C. 14143/21 cit.). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva:
- a novembre 2024 ha agito con ricorso per ingiunzione nei Controparte_1 confronti dell' per far valere un credito appartenente a un terzo Parte_2 soggetto ( , sulla base di un “Mandato alla gestione e incasso dei Controparte_3 crediti” conferitole in data 28.07.2022, ottenendo il d.i. n. 1556/24, oggetto della presente opposizione;
- l'iniziativa giudiziale si colloca nell'ambito di una pluralità di controversie dello stesso tipo, instaurate da sempre nei confronti dell' nell'arco Controparte_1 Pt_1 temporale che va da aprile 2024 a ottobre 2025, e che conta 9 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente procedimento ex art. 645 c.p.c.) proposti avanti questo Tribunale (solo uno dinanzi al Giudice di Pace), sempre per crediti vantati da fornitori dell' che li hanno ceduti a , oppure che hanno Controparte_6 CP_1 incaricato di provvedere al loro recupero, anche giudiziale, e all'incasso; CP_1
- i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto - cessioni pro soluto o mandati all'incasso - e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito ex art. 6 D.Lgs. 231/02 e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente e gli importi;
- in questa sede ha agito in forza del mandato alla gestione e CP_1 all'incasso del 28.07.2022, ossia lo stesso identico titolo sulla base del quale ha promosso altri 2 procedimenti monitori a maggio 2025 e a ottobre 2025;
- trattasi, peraltro, di un mandato con rappresentanza, poiché con esso la mandante
[...] ha attribuito alla mandataria anche una Controparte_3 Controparte_1 procura speciale e quindi il potere di compiere in suo nome e per suo conto tutte le attività di gestione, recupero e riscossione delle somme;
- pertanto, se anche i vari crediti originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore (
[...] appunto) e un unico debitore (l' ; CP_1 Pt_1
- letta la questione in questi termini, appare ictu oculi priva di una oggettiva motivazione la scelta di i agire nei confronti di quell'unico debitore con 9 diversi Controparte_1 ricorsi monitori, depositati in tempi estremamente ravvicinati, aventi ad oggetto - lo si ribadisce
- crediti analoghi e domande del tutto coincidenti;
- i decreti ingiuntivi così ottenuti sono stati tutti sistematicamente opposti dall' che Pt_1 ha sollevato identiche censure di rito e di merito, a ulteriore dimostrazione della sostanziale unicità della pretesa creditoria;
- l'opposta, dal canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di giudizi separati (quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati);
4 - l'unica argomentazione spesa in proposito è data dalla diversa provenienza dei vari crediti azionati: la circostanza che essi appartenessero (o appartengano tuttora) a diversi fornitori giustificherebbe - in tesi - l'assunzione di tante iniziative giudiziali quanti erano (o sono) questi ultimi;
- la difesa è però infondata, atteso che, come si è detto, è stata proprio
[...] ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tali crediti o comunque del CP_1 potere di agire per riscuoterli in rappresentanza del creditore;
- l'argomento è in ogni caso errato nel merito, posto che, a quanto risulta dagli atti, dei 9 ricorsi, 3 riguardano in realtà crediti vantati dall'azienda e altri 3 (di cui Controparte_7 uno è quello opposto nella specie) riguardano crediti vantati dall'azienda CP_7 [...]
per i quali l'opposta ha agito in forza di un unico e solo mandato Controparte_3 con rappresentanza (quello del 28.07.2022);
- pertanto, è evidente che la parcellizzazione del credito attuata dall'odierna opposta, lungi dall'essere finalizzata a portarle una apprezzabile e concreta utilità, si traduce, in realtà, in uno sproporzionato aggravio della posizione dell'opponente che, in caso di soccombenza, si troverebbe a sostenere esborsi per spese di lite praticamente moltiplicati per 9 (senza considerare le spese per la propria difesa tecnica in 9 giudizi anziché 1 unico);
- la possibilità che la debitrice ceduta facesse valere eccezioni inerenti al distinto rapporto con il singolo fornitore, appesantendo così la trattazione degli altri crediti, non è stata nemmeno prospettata (e, invero, neppure risulta essersi verificata in concreto), ma avrebbe potuto essere agevolmente superata con la successiva separazione delle domande;
- in definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti in generale quantomeno una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui l'esercizio in giudizio delle varie pretese attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo;
- a maggior ragione ciò vale nel caso che qui ci occupa, posto che , CP_1 come già detto, ha azionato lo stesso mandato conferitole dal fornitore per ottenere 3 CP_3 decreti ingiuntivi diversi;
- conseguentemente, applicando l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione di cui s'è dato conto, l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. All'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta a pagare alla parte vittoriosa non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Il numero delle iniziative giudiziali, la loro proposizione in un arco temporale contenuto e la coincidenza di domande e causae petendi - nonché, in questo caso, la coincidenza del fornitore e del mandato all'incasso - sono tutti elementi che, valutati nel loro complesso, conducono a ritenere che abbia agito quantomeno con colpa grave, se non – Controparte_1 addirittura – con mala fede. A questo riguardo va ulteriormente evidenziato che:
- con sentenza n. 800/25, depositata in data 1°.10.2025, questo stesso Tribunale ha
5 dichiarato improcedibile, nei medesimi termini e per i medesimi motivi, una delle sopra elencate azioni monitorie;
- cionondimeno, pochi giorni dopo ha depositato un ulteriore ricorso CP_1 per ingiunzione (il nono), relativo a crediti del fornitore e in Controparte_3 forza dello stesso mandato all'incasso azionato in questa sede;
- nonostante l' abbia invocato la suddetta pronuncia nelle note conclusive, l'odierna Pt_1 opposta non ha preso posizione al riguardo in sede di discussione finale, bypassando del tutto il precedente ad essa contrario;
- tale condotta giustifica, a maggior ragione, la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla disposizione sopra richiamata. La somma dovuta a titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1556/24; CO l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 634,00 per anticipazioni, € 15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CO l'opposta a pagare all'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 3.000,00; CO l'opposta a versare alla ai sensi dell'art. 96, comma 4, Parte_3
c.p.c., la somma di € 2.500,00. Così deciso a Reggio Emilia il 09/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
6
DI REGGIO EM (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AL US NI e IC RA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
SC CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1556/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla medesima di pagare la somma di € 309.808,34 oltre a interessi moratori, interessi anatocistici e spese di lite, in favore di
[...] che, sulla base di un mandato irrevocabile all'incasso conferitole in data CP_1
28.07.2022 da ha agito per la riscossione di svariate fatture Controparte_2 emesse tra gennaio e marzo 2024 da quest'ultima nei confronti dell' e rimaste impagate. Pt_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione monitoria per illegittimo frazionamento del credito e abuso del processo da parte di CP_1
la quale, pur potendo instaurare un unico procedimento nei confronti dell'
[...] Pt_1 nell'arco di 7 mesi ha proposto 4 ricorsi per decreto ingiuntivo (compreso quello che ha originato il presente giudizio), fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' , Pt_1 rispetto ai quali l'opposta ha agito o in qualità di cessionaria pro soluto, ovvero, come nel caso di specie, in qualità di mandataria all'incasso. Nel merito ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme richieste nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici (trattandosi di crediti per forniture eseguite da nell'ambito, appunto, di un appalto pubblico), Controparte_3 evidenziando che, al momento del deposito del ricorso, le fatture non erano neppure esigibili;
conseguentemente, ha dedotto che nulla è dovuto non solo a titolo di capitale, ma neppure a
1 titolo di interessi e spese per il recupero dei crediti ex art. 6 L. 231/02; Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita l'opposta deducendo, con riferimento alle eccezioni preliminari, che non si è verificato alcun frazionamento del credito né abuso del processo, in quanto i crediti azionati con i vari ricorsi monitori non fanno capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, ma provengono da distinte operazioni di factoring, concluse con soggetti diversi: in particolare, le altre azioni proposte nei confronti dell' si basano su dei contratti di Pt_1 cessione di crediti stipulati con i fornitori e mentre nel caso di Controparte_4 Controparte_5 specie essa ha agito in forza di un mandato all'incasso conferitole dalla fornitrice
[...]
Controparte_3
Ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione e insistito per il loro rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. E' fondata e assorbente la questione, eccepita da parte opponente, relativa all'abuso del processo da parte di che, secondo quanto rappresentato e Controparte_1 documentato dall' nelle note finali e in sede di discussione orale, ad oggi risulta avere Pt_1 proposto nei suoi confronti 9 ricorsi monitori, cui sono seguiti altrettanti procedimenti di opposizione. In punto di diritto, va premesso quanto segue:
- vige nel nostro ordinamento un principio generale in base al quale nessuno può esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è stato riconosciuto, ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo;
- questo principio comporta quindi il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di una qualsiasi posizione giuridica di vantaggio che, in astratto, spetta effettivamente a chi la esercita ma, in concreto, non comporta alcuna utilità apprezzabile e degna di tutela giuridica a favore di costui, mentre arreca uno specifico danno a carico della parte contro la quale essa viene azionata proprio per tale esclusivo fine;
- in tale prospettiva, l'appartenenza al contesto sociale impone un contemperamento fra le esigenze delle due parti e fa sì che quando una condotta è solo apparentemente conforme all'esercizio di una situazione giuridica soggettiva di potere, ma in realtà si pone in conflitto con la funzione economico-sociale per la quale il potere stesso è stato riconosciuto, essa deve ritenersi “abusiva” e quindi non meritevole di tutela;
- questo meccanismo si fonda sul canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui costituisce espressione la buona fede oggettiva, prima e principale regola che presiede ai rapporti obbligatori (cfr. artt. 1175 - 1375 – 1366 c.c. ecc.) e, sul piano processuale, si declina nel divieto di abusare degli strumenti che l'ordinamento offre per la tutela di un diritto, ossia di utilizzarli per conseguire vantaggi diversi e non meritevoli di protezione e/o per arrecare alla controparte un sacrificio sproporzionato;
- ciò è quanto avviene, ad esempio, in caso di parcellizzazione della domanda giudiziale, attraverso la proposizione di più giudizi per la soddisfazione di pretese che derivano dallo
2 stesso rapporto o dallo stesso fatto, o, ancora nell'ipotesi di mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni altrui per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, ecc.;
- una condotta di questo tipo si pone in contrasto sia con il sopra richiamato principio di solidarietà sociale, sia con quello – avente sempre rango costituzionale – di economia processuale e, in senso più lato, con quello del giusto processo;
- appare opportuno richiamare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto C. 7409/21: “Se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione;
di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”; C. 31308/19: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché tale scissione del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo”;
- in caso, dunque, di illegittimo frazionamento del credito (che costituisce la più eclatante figura di abuso del processo), la sanzione è quella della inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 7299/25 – richiamata da entrambe le parti di questo giudizio – ha fornito delle importanti precisazioni al riguardo, soprattutto sotto il profilo delle conseguenze sul piano processuale: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”;
- proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di chiarire ripetutamente che essi devono essere intesi in modo “elastico” e non rigidamente letterale: “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato
3 di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"” (C. 24168/23; nello stesso senso: C. 14143/21 cit.). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva:
- a novembre 2024 ha agito con ricorso per ingiunzione nei Controparte_1 confronti dell' per far valere un credito appartenente a un terzo Parte_2 soggetto ( , sulla base di un “Mandato alla gestione e incasso dei Controparte_3 crediti” conferitole in data 28.07.2022, ottenendo il d.i. n. 1556/24, oggetto della presente opposizione;
- l'iniziativa giudiziale si colloca nell'ambito di una pluralità di controversie dello stesso tipo, instaurate da sempre nei confronti dell' nell'arco Controparte_1 Pt_1 temporale che va da aprile 2024 a ottobre 2025, e che conta 9 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente procedimento ex art. 645 c.p.c.) proposti avanti questo Tribunale (solo uno dinanzi al Giudice di Pace), sempre per crediti vantati da fornitori dell' che li hanno ceduti a , oppure che hanno Controparte_6 CP_1 incaricato di provvedere al loro recupero, anche giudiziale, e all'incasso; CP_1
- i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto - cessioni pro soluto o mandati all'incasso - e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito ex art. 6 D.Lgs. 231/02 e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente e gli importi;
- in questa sede ha agito in forza del mandato alla gestione e CP_1 all'incasso del 28.07.2022, ossia lo stesso identico titolo sulla base del quale ha promosso altri 2 procedimenti monitori a maggio 2025 e a ottobre 2025;
- trattasi, peraltro, di un mandato con rappresentanza, poiché con esso la mandante
[...] ha attribuito alla mandataria anche una Controparte_3 Controparte_1 procura speciale e quindi il potere di compiere in suo nome e per suo conto tutte le attività di gestione, recupero e riscossione delle somme;
- pertanto, se anche i vari crediti originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore (
[...] appunto) e un unico debitore (l' ; CP_1 Pt_1
- letta la questione in questi termini, appare ictu oculi priva di una oggettiva motivazione la scelta di i agire nei confronti di quell'unico debitore con 9 diversi Controparte_1 ricorsi monitori, depositati in tempi estremamente ravvicinati, aventi ad oggetto - lo si ribadisce
- crediti analoghi e domande del tutto coincidenti;
- i decreti ingiuntivi così ottenuti sono stati tutti sistematicamente opposti dall' che Pt_1 ha sollevato identiche censure di rito e di merito, a ulteriore dimostrazione della sostanziale unicità della pretesa creditoria;
- l'opposta, dal canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di giudizi separati (quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati);
4 - l'unica argomentazione spesa in proposito è data dalla diversa provenienza dei vari crediti azionati: la circostanza che essi appartenessero (o appartengano tuttora) a diversi fornitori giustificherebbe - in tesi - l'assunzione di tante iniziative giudiziali quanti erano (o sono) questi ultimi;
- la difesa è però infondata, atteso che, come si è detto, è stata proprio
[...] ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tali crediti o comunque del CP_1 potere di agire per riscuoterli in rappresentanza del creditore;
- l'argomento è in ogni caso errato nel merito, posto che, a quanto risulta dagli atti, dei 9 ricorsi, 3 riguardano in realtà crediti vantati dall'azienda e altri 3 (di cui Controparte_7 uno è quello opposto nella specie) riguardano crediti vantati dall'azienda CP_7 [...]
per i quali l'opposta ha agito in forza di un unico e solo mandato Controparte_3 con rappresentanza (quello del 28.07.2022);
- pertanto, è evidente che la parcellizzazione del credito attuata dall'odierna opposta, lungi dall'essere finalizzata a portarle una apprezzabile e concreta utilità, si traduce, in realtà, in uno sproporzionato aggravio della posizione dell'opponente che, in caso di soccombenza, si troverebbe a sostenere esborsi per spese di lite praticamente moltiplicati per 9 (senza considerare le spese per la propria difesa tecnica in 9 giudizi anziché 1 unico);
- la possibilità che la debitrice ceduta facesse valere eccezioni inerenti al distinto rapporto con il singolo fornitore, appesantendo così la trattazione degli altri crediti, non è stata nemmeno prospettata (e, invero, neppure risulta essersi verificata in concreto), ma avrebbe potuto essere agevolmente superata con la successiva separazione delle domande;
- in definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti in generale quantomeno una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui l'esercizio in giudizio delle varie pretese attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo;
- a maggior ragione ciò vale nel caso che qui ci occupa, posto che , CP_1 come già detto, ha azionato lo stesso mandato conferitole dal fornitore per ottenere 3 CP_3 decreti ingiuntivi diversi;
- conseguentemente, applicando l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione di cui s'è dato conto, l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. All'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta a pagare alla parte vittoriosa non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Il numero delle iniziative giudiziali, la loro proposizione in un arco temporale contenuto e la coincidenza di domande e causae petendi - nonché, in questo caso, la coincidenza del fornitore e del mandato all'incasso - sono tutti elementi che, valutati nel loro complesso, conducono a ritenere che abbia agito quantomeno con colpa grave, se non – Controparte_1 addirittura – con mala fede. A questo riguardo va ulteriormente evidenziato che:
- con sentenza n. 800/25, depositata in data 1°.10.2025, questo stesso Tribunale ha
5 dichiarato improcedibile, nei medesimi termini e per i medesimi motivi, una delle sopra elencate azioni monitorie;
- cionondimeno, pochi giorni dopo ha depositato un ulteriore ricorso CP_1 per ingiunzione (il nono), relativo a crediti del fornitore e in Controparte_3 forza dello stesso mandato all'incasso azionato in questa sede;
- nonostante l' abbia invocato la suddetta pronuncia nelle note conclusive, l'odierna Pt_1 opposta non ha preso posizione al riguardo in sede di discussione finale, bypassando del tutto il precedente ad essa contrario;
- tale condotta giustifica, a maggior ragione, la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla disposizione sopra richiamata. La somma dovuta a titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1556/24; CO l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 634,00 per anticipazioni, € 15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CO l'opposta a pagare all'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 3.000,00; CO l'opposta a versare alla ai sensi dell'art. 96, comma 4, Parte_3
c.p.c., la somma di € 2.500,00. Così deciso a Reggio Emilia il 09/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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