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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.28 CPC) sul ricorso iscritto al n. 560/2024 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
CAMPANA TERESA - RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], con l'avv. CALABRO' Controparte_1
LIVIO - RESISTENTE
CON L' INTERVENTO DI PUBBLICO MINISTERO – INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di affido e mantenimento di minore – artt. 473 bis.47 e ss CPC
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15/03/2024 ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del minore
[...]
, nato dalla relazione more uxorio con PE [...]
, di cui al decreto del 21.07.2022, n. 1835/2022, emesso dal CP_1
Tribunale di Castrovillari, con il quale si disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e si poneva a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di versare alla sig.ra la somma mensile di € 150,00 a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio minore.
La ricorrente ha specificato che il sig. non corrisponde quanto dovuto a CP_1 titolo di mantenimento del minore e che lo stesso è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poiché pende, a suo carico, procedimento penale ove lo stesso è imputato del reato di stalking nei confronti della sig.ra . Pt_1
La ricorrente ha, quindi, chiesto che “1) il minore PE venga affidato in via esclusiva alla madre con Parte_1 collocamento esclusivo presso la stessa;
2) in merito al mantenimento di
[...]
, disporre che il sig. versi alla sig.ra PE Controparte_1
la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento Parte_1
1 del figlio minore , entro il giorno 15 di ogni mese e PE da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché il 50% dell'Assegno Unico Universale”. 2. , costituitosi con memoria dell'8/07/2024 ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso.
3. In data 16.12.2024 e Controparte_1 Parte_1 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla domanda di modifica delle condizioni di affido e mantenimento del minore.
Hanno chiesto, quindi, la modifica delle condizioni di cui al decreto del 21.07.2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari nei seguenti termini:
1) Riconoscere a carico del l'obbligo di corrispondere un PE assegno di mantenimento per il figlio minore PE
, pari ad euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT ed entro il giorno 15 di ciascun mese e con decorrenza dicembre
2024, il prefato importo è già comprensivo del 50% di spese straordinarie a carico del , salvo eventuali spese eccezionali più gravose PE
(quali ad es. apparecchio odontoiatrico, acquisto libri scolastici scuole medie e superiori, spese per visite mediche specialistiche);
2) Riconoscere in favore della sig.ra il diritto di percepire Parte_1
l'assegno unico familiare nella misura del 100% ed a decorrere dal giugno 2024 all'uopo, il sig. da atto di aver già provveduto alla PE volturazione dell'assegno;
3) Disporre che il , possa tenere con sé il minore, in Controparte_1 regime di affidamento condiviso, secondo i tempi e le modalità già previste nel
Decreto reso dal Tribunale di Castrovillari nel proc. n. 670/2022 R.G. V.G., del
21 luglio 2022;
4) Per ciò che attiene al diritto di visita, ad integrazione del suddetto provvedimento, invertire il giorno di lunedì (giorno in cui il minore approfondirà con la madre alcune materie scolastiche) con il giorno di sabato del w.e. di competenza della madre;
5) Il sig. si impegna a dare il consenso, IMMEDIATAMENTE, a PE tutte le autorizzazioni che la sig.ra riterrà più opportune Pt_1 nell'interesse del bambino (gita, sport, ecc.);
6) Al fine di agevolare l'organizzazione dei coniugi inerente il diritto di visita del minore, i genitori convengono che quest'ultimo sia dotato di telefono cellulare ( che verrà acquistato dal padre) per agevolare il dialogo tra padre e figlio quando quest'ultimo è con la madre e viceversa, nonché per la migliore gestione ed organizzazione del diritto di visita alternato dei genitori;
7) I coniugi concordano, inoltre, che il provveda a prelevare e lasciare il Per_1 minore nei pressi dell'abitazione materna, onde evitare che quest'ultimo possa restare solo in attesa dello scambio tra genitori.”
2 Con provvedimento del 18/12/2024, il giudice relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Con nota del 4.5.2024, il PM ha espresso parere non oppositivo alla modifica.
Orbene, ritiene il Tribunale che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore nonché all'art. 160 c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Le modifiche concordate dalle parti possono dunque essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- A modifica di quanto stabilito con decreto di questo Tribunale del 21.7.2022, dispone che l' affido e il mantenimento del minore PE
(nato il [...]) sia regolato secondo quanto
[...] riportato in parte motiva;
− Spese compensate. Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo.
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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