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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9907/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. MONTEFUSCO ANTONIO;
per parte convenuta, l'avv. FRANCESCO SCOGNAMIGLIO, per delega dell'avv. FOGLIA
ANTONIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, e ne chiedono l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 9907/2022 promossa da:
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1
Via Carriera Grande, 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Montefusco,
c.f.: che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello.
[...]
[...]
Controparte_1
(
[...] Controparte_2
, p.iva: in persona di in virtù dei poteri conferitigli dal
[...] P.IVA_1 CP_3
Contr Consiglio di Amministrazione dell delibera CdA del 30 Aprile 2019) con sede in Milano al Corso Sempione, 39, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Foglia
c.f.: , con studio in Nola (NA), alla Via dei Mille n. 79 – Parco C.F._3
Margherita, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege Parte_2
presso l' , con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39 (20145). Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 8 Conclusioni: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di proprietaria dell'autovettura MG Coupè Parte_1
tg. CD287EW, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'
[...]
in persona del l.r.p.t., e la quale proprietaria Controparte_4 Parte_2
dell'autobus recante targa olandese 81-BGZ-5, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva Contr responsabilità di quest'ultima, la condanna, dell' l risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, in occasione del sinistro occorso in data 14.09.2018, alle ore 10.30 circa, sulla autostrada A1-E45 in direzione Napoli, allorquando l'autobus, nell'effettuare una manovra di sorpasso verso sinistra, urtava la parte latero-anteriore destra della ferma nel CP_5
traffico, unitamente al risarcimento dei danni da fermo tecnico.
Si costituiva l' in persona del l.r.p.t., che eccepiva la Controparte_4
nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art 163bis e 318 comma
2 c.p.c.; l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 d. lgs. n.209\2005 per la mancanza, nella messa in mora, nella specie, della dichiarazione ex art. 142, II comma d. lgs. n.209/05, del numero di Carta Verde e del nominativo della compagnia estera;
nel merito, l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che la fosse la proprietaria Parte_2
del veicolo estero asseritamente danneggiante e, contestata, altresì, la verificazione del sinistro nonché la misura del risarcimento preteso, tenuto anche conto del fatto non era stato possibile effettuare una perizia diretta sul veicolo in quanto l'attrice lo aveva venduto ed esclusa la configurabilità di un danno da sosta tecnica per assoluta mancanza di prova, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
anche se regolarmente citata, restava contumace. Parte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 9468/2022, rigettava la domanda non ritenendo raggiunta la prova della proprietà dell'autoveicolo Coupè tg. CD287EW in capo all'attrice e dell'autobus recante targa olandese 81-BGZ-5 in capo alla con compensazione delle spese di Parte_2 giudizio.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
pagina 3 di 8 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto provata la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio anche alla luce delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, non ha accolto la domanda per cui, ha concluso chiedendo, in riforma della Contr sentenza impugnata, condannarsi, l' nelle richiamate qualità, al risarcimento dei danni in suo favore con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Contr Costituitasi l' in persona del legale rapp.te p.t., condivisa la sentenza impugnata, anche tenuto conto del fatto che l'attrice aveva depositato solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, le cui annotazioni non dimostrano l'appartenenza del veicolo alla data del sinistro, in mancanza dell' estratto cronologico dello stesso, nonchè contestata la lacunosità e la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, il cui nominativo presenta molteplici evidenze nella banca dati sinistri dell'IVASS, ha concluso chiedendone la conferma, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. pur regolarmente citata, è rimasta contumace anche nel presente giudizio di Parte_2 appello.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. Controparte_1
209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l Controparte_1 provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione, cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di pagina 4 di 8 assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di cui al comma 4 Controparte_1
quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza: < commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati , i quali sono persone giuridiche il cui compito è CP_6 quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
L è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il Controparte_7 compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera.>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 10/03/2016, n. 4669).
L' intervento dell' , tuttavia, non incide sugli oneri di allegazione e Controparte_1
probatori gravanti sul danneggiato che deve allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 e, quindi, la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, il verificarsi del sinistro, la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
pagina 5 di 8 Contr L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'
è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
Infatti, non si condivide la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata la proprietà del veicolo asseritamente danneggiato in capo all'attrice, avendo questa prodotto il certificato di proprietà e la carta di circolazione dalla quale risulta la proprietà in capo a quest'ultima del veicolo, a fronte dei quali nessuna contestazione sufficientemente specifica è stata formulata dal convenuto in ordine alla proprietà del veicolo e/o all'eventuale inattendibilità della produzione documentale, essendosi limitato a richiamare, del tutto genericamente, la necessità del certificato cronologico.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'idoneità probatoria del libretto di circolazione ad attestare la proprietà di un bene mobile registrato (cfr. Cass., sent. n.
1634 del 23/02/1985; conf. Cass., sent. n. 2135 del 24/02/1995), quanto meno in via presuntiva
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22757), seguita dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che ha chiarito che nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale < un veicolo può essere data unicamente dal certificato di proprietà e dalla carta di circolazione, in quanto costituenti presunzioni di proprietà>> e che << la mancanza del certificato cronologico del predetto registro non costituisce circostanza idonea a giustificare la ritenuta non provata legittimazione attiva del proprietario del veicolo che ha subito il sinistro, qualora emerga dagli atti, pur presuntivamente ed in assenza di rituali contestazioni al riguardo, che egli sia proprietario del veicolo de quo.>> (cfr.Tribunale Napoli, Sez. VI, Sent., 20/05/2019, n.
5167) e più nello specifico, in merito alla prova documentale concernente la proprietà dell'autovettura, si è chiarito che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che pagina 6 di 8 in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (cfr. Civitavecchia Civile Sentenza 10 agosto 2018 n. 703).
Parimenti risulta provata la proprietà del veicolo asseritamente danneggiante in capo alla convenuta, avendo questa prodotto la visura del pubblico registro automobilistico olandese
RDW con l'estratto della camera di commercio olandese ove risulta che la società Atlas Reizen bv ha come nome commerciale “ . Pt_2
Tanto premesso, l'attrice, attuale appellante, ha dedotto che mentre era ferma nel traffico, con la sua autovettura, l'autobus, nell'effettuare una manovra di sorpasso verso sinistra, la urtava nella parte latero-anteriore destra.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze del sinistro (se magari i due veicoli stavano percorrendo la stessa carreggiata nel medesimo senso di marcia o se l'autobus si stava immettendo da altra via) in modo da accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro conducente, e tanto meno ha rappresentato di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in loro potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore dell' in Controparte_4 persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi, previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini a 1.101,00 euro in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
pagina 7 di 8 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9468/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 17/03/2022, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. e in persona del legale rapp.te p.t., così
[...] Parte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di Parte_2
2. rigetta l'appello principale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata previa correzione della motivazione nei termini sopra esposti;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore dell' in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
362,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. MONTEFUSCO ANTONIO;
per parte convenuta, l'avv. FRANCESCO SCOGNAMIGLIO, per delega dell'avv. FOGLIA
ANTONIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, e ne chiedono l'accoglimento.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 9907/2022 promossa da:
c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1
Via Carriera Grande, 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Montefusco,
c.f.: che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello.
[...]
[...]
Controparte_1
(
[...] Controparte_2
, p.iva: in persona di in virtù dei poteri conferitigli dal
[...] P.IVA_1 CP_3
Contr Consiglio di Amministrazione dell delibera CdA del 30 Aprile 2019) con sede in Milano al Corso Sempione, 39, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Foglia
c.f.: , con studio in Nola (NA), alla Via dei Mille n. 79 – Parco C.F._3
Margherita, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege Parte_2
presso l' , con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39 (20145). Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 8 Conclusioni: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di proprietaria dell'autovettura MG Coupè Parte_1
tg. CD287EW, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'
[...]
in persona del l.r.p.t., e la quale proprietaria Controparte_4 Parte_2
dell'autobus recante targa olandese 81-BGZ-5, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva Contr responsabilità di quest'ultima, la condanna, dell' l risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, in occasione del sinistro occorso in data 14.09.2018, alle ore 10.30 circa, sulla autostrada A1-E45 in direzione Napoli, allorquando l'autobus, nell'effettuare una manovra di sorpasso verso sinistra, urtava la parte latero-anteriore destra della ferma nel CP_5
traffico, unitamente al risarcimento dei danni da fermo tecnico.
Si costituiva l' in persona del l.r.p.t., che eccepiva la Controparte_4
nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art 163bis e 318 comma
2 c.p.c.; l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 d. lgs. n.209\2005 per la mancanza, nella messa in mora, nella specie, della dichiarazione ex art. 142, II comma d. lgs. n.209/05, del numero di Carta Verde e del nominativo della compagnia estera;
nel merito, l'infondatezza della domanda per la mancata dimostrazione che la fosse la proprietaria Parte_2
del veicolo estero asseritamente danneggiante e, contestata, altresì, la verificazione del sinistro nonché la misura del risarcimento preteso, tenuto anche conto del fatto non era stato possibile effettuare una perizia diretta sul veicolo in quanto l'attrice lo aveva venduto ed esclusa la configurabilità di un danno da sosta tecnica per assoluta mancanza di prova, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
anche se regolarmente citata, restava contumace. Parte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 9468/2022, rigettava la domanda non ritenendo raggiunta la prova della proprietà dell'autoveicolo Coupè tg. CD287EW in capo all'attrice e dell'autobus recante targa olandese 81-BGZ-5 in capo alla con compensazione delle spese di Parte_2 giudizio.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
pagina 3 di 8 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto provata la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio anche alla luce delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, non ha accolto la domanda per cui, ha concluso chiedendo, in riforma della Contr sentenza impugnata, condannarsi, l' nelle richiamate qualità, al risarcimento dei danni in suo favore con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Contr Costituitasi l' in persona del legale rapp.te p.t., condivisa la sentenza impugnata, anche tenuto conto del fatto che l'attrice aveva depositato solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, le cui annotazioni non dimostrano l'appartenenza del veicolo alla data del sinistro, in mancanza dell' estratto cronologico dello stesso, nonchè contestata la lacunosità e la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, il cui nominativo presenta molteplici evidenze nella banca dati sinistri dell'IVASS, ha concluso chiedendone la conferma, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. pur regolarmente citata, è rimasta contumace anche nel presente giudizio di Parte_2 appello.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
Venendo al merito, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. Controparte_1
209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l Controparte_1 provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione, cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di pagina 4 di 8 assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di cui al comma 4 Controparte_1
quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza: < commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati , i quali sono persone giuridiche il cui compito è CP_6 quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
L è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il Controparte_7 compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera.>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 10/03/2016, n. 4669).
L' intervento dell' , tuttavia, non incide sugli oneri di allegazione e Controparte_1
probatori gravanti sul danneggiato che deve allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 e, quindi, la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, il verificarsi del sinistro, la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
pagina 5 di 8 Contr L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'
è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ebbene, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
Infatti, non si condivide la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata la proprietà del veicolo asseritamente danneggiato in capo all'attrice, avendo questa prodotto il certificato di proprietà e la carta di circolazione dalla quale risulta la proprietà in capo a quest'ultima del veicolo, a fronte dei quali nessuna contestazione sufficientemente specifica è stata formulata dal convenuto in ordine alla proprietà del veicolo e/o all'eventuale inattendibilità della produzione documentale, essendosi limitato a richiamare, del tutto genericamente, la necessità del certificato cronologico.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'idoneità probatoria del libretto di circolazione ad attestare la proprietà di un bene mobile registrato (cfr. Cass., sent. n.
1634 del 23/02/1985; conf. Cass., sent. n. 2135 del 24/02/1995), quanto meno in via presuntiva
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22757), seguita dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che ha chiarito che nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale < un veicolo può essere data unicamente dal certificato di proprietà e dalla carta di circolazione, in quanto costituenti presunzioni di proprietà>> e che << la mancanza del certificato cronologico del predetto registro non costituisce circostanza idonea a giustificare la ritenuta non provata legittimazione attiva del proprietario del veicolo che ha subito il sinistro, qualora emerga dagli atti, pur presuntivamente ed in assenza di rituali contestazioni al riguardo, che egli sia proprietario del veicolo de quo.>> (cfr.Tribunale Napoli, Sez. VI, Sent., 20/05/2019, n.
5167) e più nello specifico, in merito alla prova documentale concernente la proprietà dell'autovettura, si è chiarito che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che pagina 6 di 8 in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (cfr. Civitavecchia Civile Sentenza 10 agosto 2018 n. 703).
Parimenti risulta provata la proprietà del veicolo asseritamente danneggiante in capo alla convenuta, avendo questa prodotto la visura del pubblico registro automobilistico olandese
RDW con l'estratto della camera di commercio olandese ove risulta che la società Atlas Reizen bv ha come nome commerciale “ . Pt_2
Tanto premesso, l'attrice, attuale appellante, ha dedotto che mentre era ferma nel traffico, con la sua autovettura, l'autobus, nell'effettuare una manovra di sorpasso verso sinistra, la urtava nella parte latero-anteriore destra.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attrice non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sulla stessa incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze del sinistro (se magari i due veicoli stavano percorrendo la stessa carreggiata nel medesimo senso di marcia o se l'autobus si stava immettendo da altra via) in modo da accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro conducente, e tanto meno ha rappresentato di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in loro potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore dell' in Controparte_4 persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi, previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini a 1.101,00 euro in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
pagina 7 di 8 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9468/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 17/03/2022, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. e in persona del legale rapp.te p.t., così
[...] Parte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di Parte_2
2. rigetta l'appello principale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata previa correzione della motivazione nei termini sopra esposti;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore dell' in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
362,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/07/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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