Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3909
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Sentenza 19 marzo 2001

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Il lavoratore, che sia in condizione di richiedere il trattamento di anzianità, non perde il regime di stabilità al compimento del sessantesimo anno di età e non può essere privato della facoltà di continuare a lavorare per raggiungere l'anzianità contributiva massima utile o per incrementarla ulteriormente, come è consentito a chi ha lavorato per un tempo minore; pertanto, in caso di licenziamento illegittimo, si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3909
    Data del deposito : 19 marzo 2001

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