Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
Il lavoratore, che sia in condizione di richiedere il trattamento di anzianità, non perde il regime di stabilità al compimento del sessantesimo anno di età e non può essere privato della facoltà di continuare a lavorare per raggiungere l'anzianità contributiva massima utile o per incrementarla ulteriormente, come è consentito a chi ha lavorato per un tempo minore; pertanto, in caso di licenziamento illegittimo, si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA 1 039 09/0.1 IN NOME DEL POPOLO IT ANO ' LA COR' Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15790/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 8341 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.22/11/00 Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato MOSCA PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO FRANCESCO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 4797 -1- avverso la sentenza n. 416/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 11/06/98 R.G.N. 326/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 13/30 giugno 1997 il Pretore -giudice del lavoro di Ravenna accoglieva la domanda proposta, con atto depositato il 20 dicembre 1996, dal sig. RE Vignali, dipendente dell'Ente Poste Italiane e dichiarava la illegittimità del recesso senza preavviso intimato al lavoratore dallo stesso datore di lavoro al raggiungimento della massima anzianità pensionabile;
ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava l'Ente al risarcimento del danno in misura pari alle ultime cinque mensilità ed al pagamento delle spese. L'appello dell'Ente Poste Italiane è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza 21 maggio 11 giugno 1998 con la quale l'appellante è stato condannato alle spese del grado. Ha ritenuto il giudice di appello che l'art.86 del contratto collettivo 26 novembre 1994 costituiva deroga alla normativa posta a tutela della stabilità del posto di lavoro, in particolare Alla legge 1966, n.604 ed ha precisato che la disposizione dell'art.11 legge cit. secondo cui la stessa legge non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni, concerne il contratto individuale di lavoro, non modificabile dalla contrattazione collettiva in assenza di espresso mandato ai rappresentanti sindacali o ratifica anche implicita del dipendente. Peraltro, anche in caso di inapplicabilità della legge n.604/1966 cit., sarebbe stato comunque necessario il preavviso ai sensi dell'art. 2118 1579098.doc 3 c.civ.: si sarebbe trattato, infatti, di recesso ad nutum del datore di lavoro in rapporto di lavoro a tempo determinato [lege: indeterminato]. L'art.6 della legge 1994, n.71 non deroga alla normativa sulla stabilità del rapporto di lavoro, ma - nel contesto della regolamentazione del passaggio del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al nuovo Ente con rapporto di diritto privato - stabilisce che fino alll'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, rimaneva in vigore la disciplina pubblicistica del rapporto di impiego, senza minimamente conferire alle organizzazioni sindacali il potere di disporre anche dei diritti individuali dei lavoratori. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a. (già Ente Poste Italiane) con tre motivi. Resiste il lavoratore con controricorso col quale eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in relazione a quanto comunicato dalla Direzione dell'area personale dell'E.P.I. con telex in data 9 marzo 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di interesse a seguito di disposizione diramata il 9 marzo 1998 dal Direttore area personale E.P.I. con la quale si sarebbe affermata la cessazione di efficacia al 31 dicembre 1997 del terzo comma dell'accordo integrativo del 26 novembre 1994, con la conseguenza che la risoluzione del rapporto di lavoro, a partire dal 1° gennaio 1998 び 1579098.doc avverrebbe automaticamente solo nel caso di raggiunti limiti di età (65 anni). E', infatti assorbente considerare che, nel caso in esame si discute di recesso avvenuto anteriormente al 20 dicembre 1996 (data di deposito atto introduttivo del giudizio) e, per quanto dedotto dallo stesso lavoratore, la disposizione della direzione del personale non concerne i licenziamenti già intimati e in particolare quello intimato al Vignali, né le disposizioni reintegratorie e risarcitorie adottate nei giudizi promossi per la declaratoria di invalidità o inefficacia di detti licenziamenti. I motivi del ricorso. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 6, 7 e 8, della 1. 71/1994, 14 e 15 disp. prel. al c.c., perché, con le norme di "privatizzazione" dei rapporti di lavoro in corso con l'azienda autonoma statale è stato attribuito alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare il rapporto di lavoro degli addetti al servizio postale, disciplina che legittimamente, quindi, ne ha previsto la risoluzione automatica con il raggiungimento della massima anzianità contributiva o dell'età di sessantacinque anni, sostituendo in questi termini la disciplina pubblicistica previgente. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2118, 1353, 1322 c.c., 1-3 della legge n. 604 del 1966 e 6 l. 71/1994, nonché carenza di motivazione, per avere il Tribunale escluso che le parti collettive avessero stipulato una clausola di risoluzione automatica del rapporto da assimilare ad una clausola di stabilità e, quindi, di maggior favore, del tutto analoga alla previsione già contenuta nella legge n. 46 del 1958, ravvisando un licenziamento senza che ne sussistessero i presupposti 1579098.doc S Il terzo motivo denunzia omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo in riferimento alla interpretazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l.. Ancora violazione di legge in relazione alla L.n. 108/90 per non avere il Tribunale considerato l'intenzione delle parti di risanamento e ristrutturazione dell'ente. Erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato nella condizione risolutiva espressa contenuta nella clausola in questione una sorta di licenziamento ingiustificato e ha concluso che essa fosse perciò nulla. La sentenza doveva dunque essere cassata e il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare l'effettivo contenuto della clausola collettiva. In ogni caso, l'art.4, comma secondo, della legge n.108 del 1990, contrariamente a quanto disposto dall'art.11, comma primo, della legge n.604 del 1966 (abrogato dall'art.6 della legge n.108/90 cit.), non fa più riferimento al possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ma semplicemente al possesso dei requisiti pensionistici, da intendersi riferiti anche al diritto alla pensione di anzianità. Da ciò sarebbe conseguito che trattandosi di lavoratore ultrasessentenne avente i requisiti per la pensione di anzianità, in assenza dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, non avrebbero potuto trovare applicazione le disposizioni dell'art. 18 della legge n.300/70 e quindi non avrebbe potuto disporsi la reintegra. L'esame dei motivi va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte. 1579098.doc Ricognizione dei dati normativi in tema di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale dellee telecomunicazioni. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.p.r.. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197).; tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in g n i V 1579098.doc società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. Sulla questione della cd. "delegificazione" della regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del 1579098.doc 8 rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione 1579098.doc nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non 1579098.doc 10 quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello. Sulla questione dell'efficacia della clausola collettiva di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di 1579098.doc 11 deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, 1579098.doc 12 un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, lạ possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla 1579098.doc 13 disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di 1579098.doc 14 recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. 1579098.doc 15 A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Sulla questione della configurabilità di un licenziamento. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. Nel caso in esame, il giudice di merito, come si è detto, ha ritenuto che, in concreto, il datore di lavoro non si sia limitato a portare a conoscenza del lavoratore la cessazione automatica del rapporto (per effetto della clausola della contrattazione collettiva), ma abbia manifestato la volontà di recedere dal rapporto (recesso "ad nutum"). D'altra parte, siffatta volontà di addivenire al licenziamento non è in contrasto con la esistenza della clausola risolutiva dalla quale detta volontà non può essere posta nel nulla: il Tribunale si è, inoltre, chiaramente riferito alla concreta volontà individuale del datore di lavoro, onde non appare pertinente la censura contenuta nel motivo circa la dedotta confusione concettuale tra clausola risolutiva e licenziamento (riferiti però alla volontà delle parti sociali dell'accordo collettivo) nella quale il giudice di merito sarebbe incorso. 1579098.doc 16 Va aggiunto che il richiamo dell'art.4 della legge 11 maggio 1990, n.108 ai requisiti pensionistici deve essere riferito a quelli per il conseguimento della pensione di vecchiaia, stante la preminenza del diritto al lavoro rispetto a quello ai trattamenti di anzianità e la circostanza che la legge n.108 del 1990 cit., pur avendo fatto riferimento ai requisiti pensionistici anziché alla pensione di vecchiaia, così come si esprimeva l'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n.604, non può indurre a ritenere che avesse voluto estendere la previsione della libera recedibilità anche all'ipotesi di diritto al secondo genere di trattamento, nel qual caso, infatti, non avrebbe mancato di usare la denominazione specifica. Va aggiunto che l'esclusione, da parte dell'art.4, comma primo, della legge n.108/1990 cit., dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dimostra che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poiché solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva tale anzianità fino al massima utile ovvero per incrementare compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 6, d.1 791/81, conv, con 1. 54/82; art. 6 legge 29 dicembre 1990, n. 407; art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 421). Deve, inoltre, considerarsi, sul piano sistematico, che soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al 1579098.doc 17 verificarsi dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il : necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento. D'altra parte, l'interpretazione accolta offre l'unica lettura della normativa che la rende conforme ai precetti costituzionali (art. 3 e 4), considerato che la pensione di anzianità prescinde, nella sua struttura originaria, dall'età anagrafica. Solo i recenti interventi di riforma del settore, finalizzati nella sostanza ad eliminare le peculiarità dell'istituto fino all'unificazione, nel regime definitivo, dei due tipi di pensione, hanno introdotto, accanto ad una pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva, un tipo di pensione di anzianità per il quale rileva sia il requisito contributivo che quello dell'età anagrafica (art. 1, commi 25 e 28 1. 335/1995). Essa presuppone, perciò, non tanto lo stato di bisogno, collegato con l'incapacità lavorativa che si presume derivi dal 1579098.doc 18 - raggiungimento dell'età anagrafica, quanto, con funzione premiale, lo svolgimento per lungo periodo di tempo dell'attività lavorativa. Non sarebbe, dunque, ragionevole che il lavoratore, sol perché in condizione di richiedere il trattamento di anzianità, perda il regime di stabilità al compimento del sessantesimo anno di età e possa, quindi, essere privato della facoltà di continuare a lavorare per raggiungere l'anzianità contributiva massima utile 0 per incrementarla ulteriormente, come invece consentito a colui che ha lavorato per un tempo minore (cfr. Cass. 20 aprile 1999. n.3907). La censura, inoltre, implica l'accertamento di un elemento fattuale (età del lavoratore) non demandabile al giudice di legittimità. Dovendosi, pertanto, escludere che il licenziamento sia intervenuto in area di libera recedibilità, la doglianza circa l'applicazione da parte di giudici di merito dell'art. 18 Statuto dei lavoratori deve essere disattesa. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso I D deve essere rigettato. , O L A L 0 S 1 Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese. 3 S O 3 . A B T 5 T I , R D . A A ' S P. T. M. A N L E T L P S 3 S E 7 O I D - N I 8 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. - G S 1 O N 1 E S Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2000. E G IL PRESIDENTE Entre Merazio- IL CONSIGLIERE ESTENSORE. سل • Vinyl DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (oggi, 19 MAR. 2001 Depositata in Cancelleria DI CANCELLERIALe IL COLLABORATORE M E R O 19 1579098.doc R O C